Testo dell'articoloVigente
Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione (,
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari ).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene .
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 .
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il furto in abitazione e il furto con strappo
L'articolo 624-bis del codice penale prevede alcune forme di furto con una pena autonoma. La prima riguarda chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri», quando lo fa «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa». La pena è la reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1.500. Esempio: Tizio entra nell'appartamento di Caio e porta via un orologio.
Alla stessa pena soggiace chi compie l'impossessamento con lo stesso fine «strappandola di mano o di dosso alla persona». Esempio: Sempronio strappa dalla mano di Caio la borsa che lui sta portando.
Il furto con destrezza in casi particolari
La medesima pena si applica a chi, per lo stesso fine, agisce «con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità» e si impossessa di quei beni, sottraendoli a chi li detiene. Esempio: Tizio sfila con destrezza il telefono cellulare dalla tasca di Caio.
Pene più gravi e attenuanti
Se il reato del primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625, oppure se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61, la pena è la reclusione da sei a dieci anni e la multa da euro 1.500 a euro 2.500. Il testo aggiunge: «Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».
L'ultimo comma limita il bilanciamento delle circostanze. Le attenuanti diverse da quelle degli articoli 98 e 625-bis, se concorrono con una o più aggravanti dell'articolo 625, «non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste». Le diminuzioni di pena si calcolano sulla pena risultante dall'aumento dovuto a quelle aggravanti.
Questo limite non vale più in un caso. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2025 riportata nel testo, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.». In quel caso, quindi, il bilanciamento è ammesso.
Prassi e linee guida
Normattiva
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Domande frequenti
Che cosa punisce l'articolo 624-bis c.p.?
Punisce l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto, in tre casi: entrando in un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle sue pertinenze, strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, oppure agendo con destrezza sui beni elencati dal testo.
Qual è la pena per il furto in abitazione?
La reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1.500. Le stesse pene valgono per il furto con strappo e per il furto con destrezza nei casi previsti.
Su quali beni si applica il furto con destrezza previsto da questo articolo?
Il testo indica mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari, somme di denaro o beni di valore «tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità».
Quando la pena aumenta?
Per il reato del primo comma la pena diventa la reclusione da sei a dieci anni e la multa da euro 1.500 a euro 2.500 se ricorrono una o più circostanze del primo comma dell'articolo 625 o dell'articolo 61. Per il caso del secondo comma il testo prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 2.500.
Le attenuanti possono bilanciare le aggravanti?
Di regola no: le attenuanti diverse da quelle degli articoli 98 e 625-bis, se concorrono con aggravanti dell'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, e le diminuzioni si calcolano sulla pena già aumentata per quelle aggravanti. C'è però un'eccezione: con la sentenza n. 173 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto nella parte in cui non consente, nel furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente l'attenuante dell'articolo 89 c.p. quando concorre con l'aggravante dell'articolo 625, primo comma, numero 2), prima parte.
Fonti consultate: 2 fonti verificate