Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 617-ter c.p. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

In sintesi

  • Vieta formare falsamente, alterare o sopprimere testi di conversazioni telefoniche/telegrafiche
  • Richiede che il contenuto falso sia usato o lasciato usare a terzi per causare danni
  • Pena fino a quattro anni; fino a cinque se ai danni di pubblico ufficiale o operatore abusivo
  • Comprende anche conversazioni occasionalmente intercettate poi modificate
Indice dei contenuti

Reato di falsificazione, alterazione o soppressione di conversazioni telegrafiche o telefoniche, punito fino a quattro anni di reclusione se il contenuto falso viene utilizzato.

Ratio

L'articolo 617-ter affronta un aspetto specifico della falsificazione nel dominio delle comunicazioni a distanza sincrona: il rischio che una conversazione reale (intercettata o no) sia manipolata per produrre prove false o frodi. Il legislatore criminalizza non solo la creazione ex novo di conversazioni inesistenti, ma anche l'alterazione di conversazioni reali (es. montaggio selettivo, cambio di parole), riconoscendo che la credibilità di una telefonata 'registrata' è altissima nella percezione pubblica. La norma protegge sia l'autenticità della comunicazione sia la prevenzione di frodi documentali a base telefonica.

Analisi

Le condotte sono tre: (1) formare falsamente il testo di una comunicazione telegrafica/telefonica (creazione ex novo); (2) alterare il contenuto di una comunicazione vera (anche solo occasionalmente intercettata); (3) sopprimere in tutto o in parte il contenuto. Elemento cruciale è la 'finalità dolosa': il fatto deve essere commesso 'al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare danno ad altri'. La consumazione richiede l'uso del falso o il lasciar usare a terzi: il mero possesso di una conversazione alterata non è ancora reato. La pena è reclusione da uno a quattro anni. Il secondo comma aggrava a uno a cinque anni per fattispecie aggravate (danno a pubblico ufficiale, abuso di poteri, esercizio abusivo di indagini private).

Quando si applica

La norma si applica quando: (1) registrate una conversazione reale con il vostro collega, poi modificate con software audio la voce per fargli dire parole mai pronunciate e diffondete il file falso; (2) prendete una telefonata autentica, tagliate selettivamente alcune frasi per cambiar il significato e la mostrate in processo; (3) inventate un intero dialogo telefonico tra due persone reali (es. fabbricando una telefonata fra un giudice e un testimone) e la fate circolare; (4) intercettate occasionalmente una telefonata e ne modificate il testo per scopi ricattatori. La consumazione avviene quando il falso è usato (es. mostrato a un giornale, presentato come prova, diffuso nei social).

Connessioni

L'articolo 617-ter si integra con l'articolo 617 (intercettazione) e 617-bis (installazione apparecchi). Correlato anche l'articolo 617-sexies (medesime condotte applicate a comunicazioni informatiche). Nel sistema penale generale, si collega a delitti di falsificazione di documenti (articoli 476-489 c.p.), truffa aggravata da uso di falsi, ricatto e estorsione basati su audio falsi. Nel diritto processuale penale, il tema della 'utilizzabilità' di intercettazioni false è centrale: una conversazione alterata è inutilizzabile come prova legittima. Nel diritto civile emerge responsabilità per danni da diffamazione aggravata da uso di falsi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caio modifica la telefonata di Tizio

, Tizio è candidato a una elezione; Caio, suo avversario politico, accede illecitamente a una registrazione telefonica di Tizio (intercettazione pregressa) in cui parla di una difficoltà finanziaria. Caio, usando software di editing audio, modifica selettivamente il file per fargli dire falsamente 'Ho dichiarato illegittimi i voti al ballottaggio' e ne diffonde la versione alterata tramite messaggi politici. Caio ha commesso falsificazione di conversazione telefonica (articolo 617-ter) con intento di recar danno alla reputazione di Tizio, per cui incorre in reclusione da uno a quattro anni. Se il destinatario è un pubblico ufficiale (es. sindaco), la pena sale fino a cinque anni.

Caso 2: Sempronio inventa una telefonata fra Mevio e un magistrato

, Sempronio, per uscire da una inchiesta della Guardia di Finanza, inventa ex novo una conversazione telefonica fra Mevio (testimone contro di lui) e un magistrato in cui il magistrato 'ordina' a Mevio di testimoniare il falso. Sempronio produce un file audio credibile tramite sintesi vocale e lo invia ai media. Ha commesso falsificazione ex novo (primo comma, articolo 617-ter) con dolo di danno verso il magistrato (pubblico ufficiale), configurando l'aggravante: da uno a cinque anni di reclusione.

Domande frequenti

Se modifico una registrazione audio di una conversazione reale, commetto reato?

Sì, se l'alterazione è significativa (cambio di parole, montaggio selettivo) e se il file modificato è usato per procurare danno a qualcuno, commetti falsificazione di conversazione (articolo 617-ter) punito fino a quattro anni. La semplice modifica non è ancora reato; ma usare il falso sì.

Cosa succede se diffondo una conversazione telefonica alterata su un social network?

Commetti sia il reato di falsificazione che di diffamazione/ingiuria aggravate. L'uso pubblico della falsa conversazione integra il reato di articolo 617-ter (fino a quattro anni) ed espone a risarcimento civile per danni alla reputazione.

Inventare una conversazione telefonica tra due persone è reato anche se non esiste una registrazione reale?

Sì. Articolo 617-ter punisce anche la creazione ex novo di un testo di conversazione falso (primo comma), purché lo si usi. Ad esempio, inventare una telefonata fra un candidato e un corruttore e diffonderla è reato da uno a quattro anni.

Se possiedo un file audio alterato ma non lo diffondo, commetto reato?

No, se non lo usi e non lo lasci usare a terzi. La norma richiede 'qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso': il semplice possesso non è reato, solo l'utilizzo.

Un giornalista che diffonde una conversazione telefonica falsa che era suo dovere verificare, rischia una condanna?

Sì. Il giornalista che usa consapevolmente una conversazione alterata o inventata incorre nel reato di articolo 617-ter. L'errore di verifica potrebbe mitigare la pena (colpa invece che dolo) ma non esclude la responsabilità civile e, in caso di dolo, quella penale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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