Art. 617 c.p. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
In sintesi
Reato che punisce chi intercetta, legge o impedisce comunicazioni telefoniche e telegrafiche altrui, con reclusione da sei mesi a cinque anni a seconda della vittima.
Ratio
L'articolo 617 estende la tutela della riservatezza delle comunicazioni al dominio specifico delle conversazioni telefoniche e telegrafiche, beni digitali allora emergenti (codice 1931, ma norma aggiornata). La protezione riconosce che le comunicazioni a distanza sincrona (telefonata, messaggio telegrafico) sono particolarmente vulnerabili a intercettazioni senza traccia e violano la fiducia riposta nell'immediato colloquio privato. Il legislatore criminalizza sia l'aspetto ricettivo (ascolto fraudolento) sia quello performativo (interruzione/impedimento), quale forma di sabotaggio della comunicazione stessa.
Analisi
Il primo comma sanziona tre condotte: (1) fraudolentemente prendere cognizione di una comunicazione telefonica o telegrafica tra altri; (2) interromperla; (3) impedirla. La pena è reclusione da sei mesi a quattro anni. Il secondo comma estende la medesima pena a chi rivela il contenuto via qualunque mezzo di comunicazione pubblica, salvo non costituisca reato più grave. Il terzo comma prevede due regimi: (a) perseguibilità a querela della parte offesa per il caso ordinario; (b) procedimento d'ufficio con pena da uno a cinque anni se la vittima è pubblico ufficiale in esercizio, incaricato di pubblico servizio, o se il reato è commesso da pubblico ufficiale/incaricato con abuso dei poteri, oppure da investigatore privato abusivo.
Quando si applica
La norma si applica quando: (1) ascoltate una telefonata altrui nascostamente tramite microspia, collegamento a centralino, deviazione SIM, o accesso non autorizzato a registrazioni; (2) intercettate un messaggio telegrafico; (3) disturbate intenzionalmente la linea telefonica per impedire la conversazione; (4) rivelate poi il contenuto nel telegiornale, sui social media, o tramite email di massa. Rientra anche l'intercettazione contemporanea a una telefonata da parte di un collega che ascolta in vivavoce senza consenso di entrambi i parlanti. Non rileva il mezzo tecnologico (analogico, digitale, VoIP): la tutela è estesa.
Connessioni
L'articolo 617 si collega ai correlati 617-bis (installazione apparecchi per intercettare), 617-ter (falsificazione di conversazioni telegrafiche/telefoniche), articolo 616 (corrispondenza epistolare), articolo 617-quater (comunicazioni informatiche). Nel sistema penale si incrociavaglianza penale si incrocia con delitti di ricatto, estorsione, truffa aggravati da uso di intercettazioni. Sul versante civile, rimanda a responsabilità civile per danno reputazionale/morale. Nel diritto processuale, le intercettazioni acquisite in procedimento penale sono sottoposte a rigida regolamentazione (articoli CPP su autorizzazione giudiziale, utilizzabilità).
Domande frequenti
Se ascolto una telefonata senza consenso, anche tra persone che non mi riguardano, commetto reato?
Sì. Ascoltare fraudolentemente una conversazione telefonica fra altri è reato (articolo 617) punito con reclusione da sei mesi a quattro anni. Non importa che non sia direttamente coinvolto: la tutela riguarda ogni conversazione privata.
Un datore di lavoro può registrare telefonate tra dipendenti e clienti?
Non senza consenso. Se registra telefonate senza informare i soggetti (es. per controllo qualità) incorre nel reato di intercettazione. Deve prima comunicare la pratica agli interessati. La sola necessità di controllo aziendale non costituisce 'giusta causa'.
Se interrompo una telefonata altrui per impedire che prosegua, è reato?
Sì, rientra nel primo comma: 'impedire' una comunicazione telefonica è condotta autonoma punita nello stesso modo dell'intercettazione (da sei mesi a quattro anni). Non conta la motivazione (anche se pensi sia una truffa): tocca alla polizia indagare.
Cosa succede se rivelo a un giornale il contenuto di una telefonata intercettata?
Commetti il reato di rivelazione pubblica (secondo comma, articolo 617), punito con la stessa pena di sei mesi a quattro anni. Se il destinatario era pubblico ufficiale, la pena sale a uno a cinque anni e si procede d'ufficio.
Un investigatore privato può intercettare telefonate per indagini su infedeltà coniugale?
No. L'investigatore privato non ha autorizzazione legale a intercettare. Se lo fa, incorre nel reato aggravato di articolo 617 (primo comma) e rischia da sei mesi a quattro anni (o fino a cinque se la vittima è pubblico ufficiale o se l'investigatore è abusivo).
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.