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Testo dell'articoloVigente
Art. 619 c.p. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Legge che punisce gli addetti ai servizi postali, telegrafici e telefonici che violano, sottraggono o sopprimono corrispondenza altrui abusando della loro qualità, fino a tre anni di reclusione.
Ratio
L'articolo 619 rappresenta un'aggravante specifica del reato di violazione di corrispondenza quando commesso da chi, per funzione professionale, ha accesso legittimo (ma limitato ai compiti del servizio) a corrispondenza altrui. Il legislatore riconosce il conflitto di interessi: l'addetto postale/telegrafico ha la fiducia pubblica e l'accesso strutturale a comunicazioni private, ma non deve usare tale posizione per violarle. L'aggravante è giustificata dall'abuso di posizione privilegiata, dalla violazione della fiducia del pubblico, e dal danno maggiore che un operatore 'insider' può causare. La norma mira a garantire integrità dei servizi di comunicazione pubblici.
Analisi
La condotta è 'abusando di tale qualità' (di addetto postale/telegrafico/telefonico) commettere uno dei fatti previsti dalla 'prima parte dell'articolo 616' (cioè: prendere cognizione di corrispondenza chiusa, sottrarre/distrarre, distruggere/sopprimere). La pena è reclusione da sei mesi a tre anni, superiore a quella di 616 primo comma (fino a un anno). Il secondo comma aggrava ulteriormente la situazione in cui il colpevole rivela senza giusta causa il contenuto della corrispondenza: la pena sale a sei mesi-cinque anni, sempre che non costituisca reato più grave. La norma presuppone che la condotta sia commessa 'in questa qualità' o 'a causa della funzione', non meramente in coincidenza temporale.
Quando si applica
La norma si applica quando: (1) un postino apre una lettera raccomandata altrui durante il servizio di consegna e legge il contenuto; (2) un impiegato di un ufficio telegrafico sottrae una copia di un telegramma destinato a un'altra persona; (3) un tecnico telefonico intercetta una comunicazione sfruttando i suoi accessi alla centrale; (4) un impiegato di una società di comunicazioni rimuove un pacco contenente documenti dal flusso postale; (5) un dipendente di una società di servizi di messaggistica distrugge una comunicazione registrata. L'elemento cruciale è l'abuso della posizione privilegiata: se la stessa azione fosse commessa da un estraneo, costituirebbe 616; qui, per la posizione, è 619.
Connessioni
L'articolo 619 si collega all'articolo 616 (norma-base), all'articolo 620 (rivelazione da addetto postale), agli articoli 617-620 (violazioni di comunicazioni telefoniche/telegrafiche da operatori). Nel sistema di responsabilità amministrativa, il datore di lavoro (Poste Italiane, gestore telefonico) potrebbe essere responsabile per danni causati dall'addetto negligente. Nel diritto civile emerge responsabilità dell'ente per violazione del dovere di vigilanza. Nel diritto del lavoro, la violazione costituisce grave inadempimento dei doveri di fedeltà verso il datore e legittima licenziamento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio, postino, legge una busta raccomandata di Caio
, Tizio lavora come postino presso la Posta Italiana. Mentre effettua le consegne nel palazzo dove abita anche il collega Caio, nota una lettera raccomandata per Caio che contiene una comunicazione legale. Tizio, per curiosità, finge di non riuscire a consegnare, apre la busta e legge il contenuto (una comunicazione di una causa civile). Ha abusato della sua qualità di addetto postale per violare la corrispondenza, commettendo il reato di articolo 619. La pena è da sei mesi a tre anni (più grave di 616). Se poi Tizio racconta il contenuto ad altri senza giusta causa, la pena sale fino a cinque anni.
Caso 2: Sempronio, impiegato telegrafico, sottrae un telegramma
, Sempronio lavora presso un ufficio telegrafico e sottrae una copia di un telegramma destinato a Mevio (suo concorrente commerciale) al fine di conoscerne il contenuto (comunicazione commerciale riservata). Successivamente rivela il contenuto a clienti comuni. Ha commesso il reato di sottrazione di corrispondenza da addetto ai servizi telegrafici (articolo 619) e il successivo reato di rivelazione senza giusta causa (secondo comma), per cui incorre in reclusione da sei mesi a cinque anni.
Domande frequenti
Un postino può legittimamente aprire una busta per verificare il destinatario?
No, se non è necessario. Se la busta è già ben indirizzata, non deve aprirla. Se la apre senza necessità e legge il contenuto, commette reato di articolo 619. Può aprirla solo se illeggibile l'indirizzo e necessita legittima di conoscenza.
Se un operatore telefonico ascolta una conversazione durante il trasferimento di una chiamata, commette reato?
Se l'ascolto è accidentale (es. bug tecnico), generalmente no (nessun abuso). Ma se deliberato, anche per pura curiosità, configura intercettazione di articolo 617 (se chiunque) o 619 (se addetto telefonico in abuso di qualità). La pena per 619 è più grave.
Un dipendente di una società postale privata che viola una lettera incorre nello stesso reato?
Sì. L'articolo 619 si applica a addetti 'al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni': comprende sia enti pubblici (Poste Italiane) che privati (corrieri, gestori di telecomunicazioni privati).
Se un impiegato delle Poste rivela corrispondenza per denunciare una truffa, ha giusta causa?
Possibilmente sì, dipende dal contesto. La 'giusta causa' per rivelare corrispondenza altrui (secondo comma, articolo 619) potrebbe includere la denuncia di un reato grave. Ma non basta la sospetta intenzione: serve un elemento obiettivo (es. ordine di autorità, evidenza palese di reato).
Un postino che denuncia a un giudice una comunicazione di ricatto che ha visto in una busta, commette reato?
Probabilmente no, se agisce in conseguenza di ordine del giudice o denuncia volontaria di un reato grave. La rivelazione al giudice ai fini di processo penale è generalmente 'giusta causa' che esclude il reato di articolo 619 secondo comma.
Fonti consultate: 2 fontei verificate