Indice
In sintesi
L'art. 624 c.p. punisce il furto: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro. Il furto e procedibile a querela della persona offesa salvo aggravanti specifiche che ne determinano la procedibilita d'ufficio.
- · Furto: impossessamento cosa mobile altrui mediante sottrazione
- · Dolo specifico: fine di profitto per se o per altri
- · Pena: reclusione 6 mesi-3 anni + multa 154-516 euro
- · Procedibilita: querela salvo aggravanti art. 625 (uso violenza cose, destrezza, ecc.)
- · Riforma Cartabia ha esteso procedibilita a querela
- · Si coordina con art. 625 (aggravato), 628 (rapina), 626 (furti minori)
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 624 c.p. – Furto
Testo vigente — R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Domande rapide
Cosa punisce l'art. 624 c.p.?
Il furto: impossessamento di una cosa mobile altrui sottraendola al detentore, con dolo specifico di trarne profitto per se o per altri. Reato comune contro il patrimonio, perfezionato con il conseguimento del possesso autonomo della cosa.
Qual e la pena per il furto?
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 154 a 516 euro. Per furto aggravato (art. 625 c.p.: destrezza, violenza sulle cose, ecc.): reclusione da 2 a 6 anni e multa da 927 a 1.500 euro. Per furto in abitazione: reclusione 3-6 anni.
Quando il furto e procedibile d'ufficio?
In presenza di aggravanti specifiche dell'art. 625 (destrezza, violenza cose, persona armata, ecc.) o dell'art. 624-bis (furto in abitazione, con strappo). Per le aggravanti minori e per i furti d'impeto la procedibilita resta a querela post-Cartabia.
Cos'e il furto con destrezza?
Furto commesso con particolare abilita tecnica nel sottrarre la cosa senza farsi accorgere (es. borseggi, palpazione tasche). Aggravante dell'art. 625 c.p. che eleva la pena e rende il furto procedibile d'ufficio. Frequente nelle aree affollate (mezzi pubblici, mercati).
Qual e la differenza con la rapina?
Il furto e impossessamento senza violenza o minaccia alla persona; la rapina (art. 628) e impossessamento con violenza o minaccia alla persona (anche minima). La rapina ha pena molto piu grave (reclusione 5-10 anni) per la maggiore aggressivita.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 624 c.p. sanziona la sottrazione e l'impossessamento di cosa mobile altrui finalizzati al profitto, fattispecie cardine dei delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose o frode.
Ratio
La norma tutela il patrimonio nel suo aspetto dinamico, proteggendo la disponibilità materiale dei beni mobili e il legittimo esercizio dei diritti su di essi. Il legislatore ravvisa nel furto un disvalore sostanziale legato non solo alla lesione del diritto di proprietà o di possesso, ma anche alla violazione del rapporto fisico fra il detentore e la cosa, fondamento essenziale dei traffici giuridici.
Analisi
La condotta tipica si articola in due momenti: la sottrazione, intesa come spostamento della cosa dalla sfera di custodia del detentore, e l'impossessamento, ossia l'acquisizione di un autonomo dominio sul bene. Oggetto materiale è la cosa mobile altrui: la nozione, di matrice penalistica, è più ampia di quella civilistica e include, per espressa previsione, l'energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico. La giurisprudenza vi ricomprende altresì il software memorizzato, i documenti informatici e, in alcuni orientamenti, i dati digitali. L'altruità presuppone l'esistenza di un soggetto diverso dall'agente titolare di un diritto sulla cosa o di un legittimo rapporto di custodia. L'elemento soggettivo è il dolo specifico di profitto, anche non patrimoniale, configurabile anche nei casi di uso temporaneo del bene (con la specifica disciplina dell'art. 626 c.p. sui furti d'uso). Dopo il d.lgs. 150/2022, il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano circostanze aggravanti elencate (art. 61 n. 7 c.p. ovvero ipotesi dell'art. 625 c.p.), nei quali casi torna la procedibilità d'ufficio.
Quando si applica
L'art. 624 c.p. opera in molteplici contesti: furti in abitazione (oggi disciplinati dall'art. 624-bis c.p.), furti in esercizi commerciali, sottrazione di beni in uffici e veicoli, prelievo non autorizzato di energia elettrica mediante manomissione del contatore. La giurisprudenza ne ha affermato l'applicabilità anche ai beni di scarsissimo valore, salvo il filtro generale di cui all'art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto.
Confronto sistemico
Il furto si distingue dalla rapina (art. 628 c.p.), che richiede violenza o minaccia, e dall'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), nella quale l'agente già detiene legittimamente la cosa. Va inoltre confrontato con la truffa (art. 640 c.p.), in cui l'apprendimento avviene mediante artifici e raggiri, e con la ricettazione (art. 648 c.p.). Le aggravanti dell'art. 625 c.p. (violenza sulle cose, destrezza, mezzi fraudolenti, più persone riunite, ecc.) elevano significativamente la pena e trasformano la procedibilità.
Profili problematici
Tra i temi più discussi figura il momento consumativo: la giurisprudenza adotta il criterio dell'amotio, ossia del trasferimento del bene dalla sfera di vigilanza del detentore. Profili critici si pongono in tema di furto d'uso, di sottrazione di dati digitali, di prelievo di criptovalute. Discusso è anche il rapporto con la particolare tenuità del fatto e con la causa di non punibilità della restituzione del bene. Resta aperta la questione della tutela penale della cosa abbandonata e della res nullius.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 68/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Ministero della Giustizia · Codici giuridici
Fonte ufficiale
Leggi il documento su www.giustizia.itDomande frequenti
Qual è la differenza tra furto e appropriazione indebita?
Nel furto l'agente sottrae la cosa al detentore acquisendone l'impossessamento. Nell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) l'agente già detiene legittimamente la cosa altrui e la fa propria, violando il vincolo di destinazione o restituzione.
Il furto è procedibile d'ufficio o a querela?
Dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, il furto semplice è procedibile a querela. Resta la procedibilità d'ufficio se ricorrono l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. o le aggravanti previste dall'art. 625 c.p.
L'energia elettrica può essere oggetto di furto?
Sì. Il secondo comma dell'art. 624 c.p. parifica espressamente l'energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico alle cose mobili agli effetti della legge penale. La giurisprudenza vi ricomprende anche segnali televisivi e telefonici.
Quando si consuma il furto?
Secondo la giurisprudenza dominante, al momento dell'amotio, ossia quando la cosa è stata spostata dalla sfera di custodia del detentore. Non occorre che l'agente raggiunga un nascondiglio sicuro; basta l'acquisizione del dominio sul bene, anche per pochi istanti.
Vedi anche