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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 623-bis c.p. Altre comunicazioni e conversazioni

In vigore dal 1° luglio 1931

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

In sintesi

  • Norma di estensione applicativa a trasmissioni di dati digitali e multimediali
  • Copre qualsiasi forma di comunicazione a distanza: suoni, immagini, dati informatici
  • Estende le protezioni degli articoli 616-622 a nuove tecnologie comunicative
  • Include videochiamate, messaggistica, trasmissioni video, file transfer e cloud storage
  • Norma procedurale che richiama le sezioni precedenti della Sezione IV del Capo IV

Le norme sulla protezione di comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche e telematiche si applicano a qualsiasi trasmissione a distanza di suoni, immagini e dati.

Ratio

L'articolo 623-bis è una norma di raccordo legislativo introdotta per adeguare la tutela penale alle nuove forme di comunicazione digitale e multimediale. Poiché le norme sulla violazione di corrispondenza (artt. 616-622) erano state redatte nel 1931, quando non esistevano email, videochiamate e messaggistica istantanea, il legislatore ha inserito questo articolo per estendere la tutela a qualsiasi modalità futura di trasmissione di informazioni a distanza. La norma rappresenta una soluzione legislativa elastica che evita di dover modificare continuamente il codice per ogni nuova tecnologia comunicativa.

Analisi

L'articolo 623-bis è una clausola di estensione: afferma che tutte le protezioni contro violazione, sottrazione e rivelazione illegale di comunicazioni (artt. 615-622 della Sezione IV, Capo IV sul diritto alla riservatezza) si applicano 'a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati'. Ciò significa che una videochiamata Skype, un file trasferito via cloud, un'immagine inviata via WhatsApp, una trasmissione dati IoT, un podcast privato trasmesso su piattaforma riservata, rientrano tutti nella tutela offerta dai precedenti articoli. Non introduce nuovi reati, ma estende l'ambito applicativo delle fattispecie precedenti.

Quando si applica

Si applica quando un soggetto intercetta una videochiamate altrui senza autorizzazione (sottrazione di comunicazione, art. 616 ex art. 623-bis), quando accede alla piattaforma cloud di un'azienda e legge i file scambiati tra dipendenti (violazione, art. 615-quinquies + art. 623-bis), quando una piattaforma di social media non autenticata consente l'accesso ai messaggi privati di terzi, quando un ISP accede ai dati di traffico di un abbonato, oppure quando uno psicologo registra di nascosto una videochiamata con un paziente e la divulga. In ogni caso, l'articolo 623-bis estende la protezione oltre la semplice 'corrispondenza epistolare' del 616.

Connessioni

L'articolo 623-bis richiama direttamente gli articoli 615-622 c.p. (normi sulla riservatezza delle comunicazioni). Si collega anche all'articolo 615 c.p. (violazione di domicilio, quando la comunicazione avviene in casa) e agli articoli 615-quinquies e 615-sexies c.p. (reati informatici). A livello normativo, il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) forniscono tutela civile e amministrativa complementare. L'articolo 617 c.p. (intercettazione di conversazioni) specifica ulteriormente la fattispecie per comunicazioni telefoniche. La direttiva ePrivacy (2002/58/CE) richiede protezione della vita privata nelle comunicazioni elettroniche, coerente con il 623-bis.

Domande frequenti

Se un genitore monitora le chat di un figlio minore su WhatsApp, commette il reato dell'articolo 623-bis?

No, se il monitoraggio è esercitato nell'ambito della responsabilità genitoriale e della protezione del minore. La giurisprudenza riconosce al genitore il diritto di vigilanza. Diverso se l'accesso è mediante violazione del dispositivo del figlio (accesso abusivo) o lettura di comunicazioni di terzi minori attraverso account del figlio.

Un'azienda che registra le videoconferenze interne per archiviazione e poi ne accede per motivi disciplinari commette il reato?

Generalmente no, se il dipendente è stato informato della registrazione (consenso informato). Tuttavia, se la registrazione è utilizzata per rivelare contenuti privati oltre l'ambito lavorativo (ad esempio, dettagli medici emersi incidentalmente), potrebbe sorgere violazione. La trasparenza contrattuale è critica.

Se mi trovo per caso una chiavetta USB con file di videoconferenze riservate di una società concorrente, posso vederle senza commettere reato?

No. Il semplice accesso e visualizzazione di comunicazioni telematiche non autorizzate, anche se fortuito il ritrovamento della chiavetta, costituisce violazione di comunicazione. Se poi riveli il contenuto o lo usi a profitto, le pene salgono considerevolmente.

Un fornitore cloud che subisce un attacco hacker e espone i file crittografati dei clienti commette il reato del 623-bis?

No, il fornitore cloud non commette il reato se subisce un attacco esterno despite il suo impegno di sicurezza. Tuttavia, se il fornitore ha negligenze documentate nella protezione infrastrutturale, potrebbe rispondere di reati connessi (art. 615-quinquies per negligenza nell'accesso). L'attacker commette il reato.

Posso inviare screenshot di una conversazione altrui senza che l'altro lo sappia, se non lo pubblico online?

La semplice sottrazione digitale (screenshot) senza diffusione è borderline: non c'è ancora rivelazione punita dal 616/622/623-bis. Tuttavia, se lo screenshot è ottenuto accedendo al dispositivo altrui senza consenso, configura violazione di domicilio digitale (art. 615-quinquies). Se poi inoltri a terzi, commetti rivelazione di comunicazione (art. 616 ex art. 623-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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