Art. 625 c.p. Circostanze aggravanti
In vigore dal 1° luglio 1931
La pena per il fatto previsto dall’art. 624 e’ della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00:
1) [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (*);
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e’ commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona] (**);
5) se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita’ di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto e’ commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e’ commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita’ o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita’, difesa o reverenza;
8) se il fatto e’ commesso su tre o piu’ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu’ delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.
(*)Numero soppresso dall’art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit.
(**) Le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit.
Vedi: art. 624 bis. (Furto in abitazione e furto con strappo)
In sintesi
Il furto è aggravato quando il colpevole usa violenza, frode, portamento di armi, commissione in gruppo, oppure colpisce beni di interesse pubblico o viaggiatori.
Ratio
L'articolo 625 rappresenta il sistema di differenziazione punitiva del furto in base a circostanze di dannosità aumentata. Mentre l'articolo 624 sanziona il furto semplice con pena base fino a 3 anni, il 625 prevede ulteriori gradazioni in funzione di fattori che rendono il reato più grave: la violenza su cose denota propensione criminale maggiore; la frode (raggiro) evidenzia intelligenza disonesta; l'uso di armi testimonia pericolosità della persona; il numero di agenti mostra organizzazione criminale; il bersaglio di certi beni (pubblici, di viaggiatori, archivi giudiziari) accresce l'offesa all'ordine pubblico. La struttura del 625 consente al giudice di proporzionare la sanzione al profilo di colpevolezza e dannosità dell'agente.
Analisi
L'articolo 625 enumera 8 circostanze aggravanti: (1) [soppressa nel 2001: introduzione in edificio di abitazione]; (2) uso di violenza su cose o frode; (3) portamento di armi o narcotici (senza uso); (4) commissione con destrezza o strappo della cosa; (5) commissione da tre o più persone, o da persona travisata/che simula pubblico ufficiale; (6) commissione su bagagli viaggiatori, in veicoli, stazioni, alberghi, esercizi di ristorazione; (7) commissione su cose in uffici/stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro/pignoramento, esposte per pubblica fede o utilità; (8) commissione su tre o più capi di bestiame in gregge/mandria o animali bovini/equini. Se concorrono 2+ circostanze di cui ai nn. 2-8, oppure se una concorre con aggravanti generali dell'art. 61, la pena aumenta da 3 a 10 anni. La struttura modulare permette calibrazione della sanzione.
Quando si applica
Si applica quando un furto di computer da ufficio aziendale è compiuto mediante sfondamento della porta (violenza su cose): aggravante n. 2. Se il ladro portava una pistola (non usata), aggravante n. 3. Se il furto è compiuto da un gruppo di 4 persone coordinate, aggravante n. 5. Se il furto riguarda il bagaglio di turisti in albergo, aggravante n. 6. Se il furto colpisce documenti sequestrati dal tribunale, aggravante n. 7. Se il furto riguarda il bestiame di una fattoria (10 pecore), aggravante n. 8. La giurisprudenza consente l'applicazione cumulativa: se presenti 3 aggravanti, la pena base (3 anni per il semplice furto) aumenta significativamente verso il massimo 10 anni.
Connessioni
L'articolo 625 è strettamente collegato all'articolo 624 c.p. (furto semplice), del quale specifica le circostanze aggravanti. Rimandi agli articoli 61 c.p. (circostanze aggravanti generali, come l'abuso d'ufficio o l'agire notturno), 614 c.p. (violazione di domicilio, spesso concomitante), 624-bis c.p. (furto in abitazione), e 628 c.p. (rapina, quando il furto si accompagna a violenza alla persona). Per i reati di bestiame, vedi norme speciali sul furto di animali. Per il furto in esercizi pubblici, ci sono rimandi a ordinanze municipali sulla sicurezza notturna.
Domande frequenti
Se rubo in gruppo ma solo io uso violenza per aprire la porta, la violenza aggrava il furto di tutti i complici?
Sì. In diritto penale, la violenza compiuta da uno dei partecipanti vale come circostanza aggravante per tutti i coobbligati (co-autori e complici), se volta al conseguimento del medesimo fine. Tutti rispondono di furto con le aggravanti che caratterizzano il furto realizzato.
Portare un'arma 'per sicurezza' (senza intenzione di usarla) è circostanza aggravante del furto?
Sì. L'articolo 625 n. 3 richiede il 'portamento di armi...senza farne uso'. L'intenzione di non usarla è irrilevante: il semplice possesso durante il furto configura l'aggravante, aumentando la pena fino al range 3-10 anni.
Se sono 3 persone ma solo 1 commette materialmente il furto, vale l'aggravante per numero?
Sì, se tutte e 3 agiscono come co-autori (compartecipazione consapevole e volontaria) o come complici (aiuto esterno). Se gli altri due erano passive spettatrici ignare, no. La giurisprudenza valuta la volontà congiunta di realizzare il furto.
Rubare il bagaglio di un turista dentro la stazione ferroviaria vs fuori dalla stazione: cambia l'aggravante?
Sì. Se il furto è commesso dentro la stazione (banchine, sale d'attesa), vale l'aggravante n. 6 dell'articolo 625. Se è commesso fuori dalla stazione, anche se il bagaglio era stato in stazione, dipende se il bersaglio rimane 'bagaglio di viaggiatore': se il turista ha appena lasciato la stazione, la qualificazione diventa incerta.
Se rubo denaro sequestrato in un processo penale, vale l'aggravante di bene sottoposto a sequestro?
Sì. L'articolo 625 n. 7 specifica espressamente 'cose sottoposte a sequestro o a pignoramento'. Il furto di beni sottoposti a sequestro giudiziale è aggravato perché ostacola l'amministrazione della giustizia, non solo perché sottrae il bene al proprietario.