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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 628 c.p. Rapina

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

:1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;

:2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

:3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;

:3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis; (1)

:3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (1)

:3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. (1)Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. (2)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di rapina: sottrazione di cosa altrui con violenza/minaccia: 3-10 anni reclusione e multa 516-2.065 euro
  • Pena aggravata da 4,5 a 20 anni se ricorrono aggravanti (armi, gruppo, incapacità di volere, criminalità organizzata)
  • Ulteriore aggravamento se rapina in abitazione, trasporti pubblici o presso istituti creditizi/sportelli ATM
  • Reato d'ufficio perseguibile senza querela, a differenza dei furti ordinari
  • Elemento essenziale: violenza o minaccia contemporanea o immediatamente dopo la sottrazione

Rubare mediante violenza alla persona o minaccia è punito da 3 a 10 anni di reclusione. Aggravanti includono armi, gruppo, incapacità di volere, criminalità organizzata, abitazioni e trasporti pubblici.

Ratio

L'articolo 628 rappresenta il vertice della scala gerarchica dei reati patrimoniali, combinando la sottrazione di cosa altrui (elemento patrimoniale del furto) con l'uso di violenza o minaccia alla persona (elemento di violenza personale). La rapina è particolarmente grave perché il colpevole aggredisce direttamente la vittima: non si limita a trafugare beni, ma usa la forza fisica o la coercizione psicologica per annichilire la resistenza della vittima. La norma riflette il riconoscimento che il danno della rapina non è solo patrimoniale (perdita del bene) ma anche personale (trauma, paura, lesione dell'integrità fisica). La perseguibilità d'ufficio testimonia la gravità pubblica del reato: lo Stato non deleghichiede il consenso della vittima per procedere, riconoscendo che la rapina offende l'ordine pubblico oltre all'individuo.

Analisi

L'articolo 628 c.p. ha una struttura articolata su tre commi. Il primo comma definisce il reato base: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, punito 3-10 anni e multa 516-2.065 euro. Il secondo comma estende la responsabilità anche a chi impiega violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare il possesso della cosa o l'impunità (rapina impropria). Il terzo comma prevede pena aggravata (4,5-20 anni e multa 1.032-3.098 euro) per rapine qualificate da: (1) violenza/minaccia con armi; (2) violenza/minaccia da persona travisata o da gruppo di 3+ persone; (3) violenza/minaccia che pone la vittima in incapacità di volere o agire; (3-bis) rapina in abitazione/pertinenze; (3-ter) rapina in trasporto pubblico; (3-quater) rapina presso istituti creditizi, uffici postali o ATM. Accumulabilità aggravanti: il quarto comma stabilisce che aggravanti speciali del terzo comma non possono essere considerate equivalenti a attenuanti generali, dunque il giudice aumenta la pena sulla base delle aggravanti senza compensarle con scusanti.

Quando si applica

Si applica quando un ladro entra in un negozio, punta una pistola (vera o falsa) al cassiere dicendo 'Apri la cassa o ti sparo', e ruba € 2.000 in contanti (rapina a mano armata). Si applica quando tre ragazzi circondano un anziano in strada e lo minacciano di morte se non consegna il portafoglio (rapina in gruppo). Si applica quando un soggetto, durante un furto in casa, viene scoperto dal proprietario e lo colpisce ripetutamente con un bastone per fuggire (rapina impropria: violenza dopo la sottrazione). Si applica quando un rapinatore ingresso una banca, ha un'arma, e il reato ricade nella fattispecie 3-quater (rapina presso istituto creditizio) con pena 4,5-20 anni. La perseguibilità d'ufficio significa che la polizia e il magistrato possono procedere anche se la vittima non querela.

Connessioni

L'articolo 628 si collega strettamente all'articolo 624 c.p. (furto) e 625 c.p. (aggravanti del furto), dal quale si differenzia per l'elemento della violenza/minaccia alla persona. Rimandi agli articoli 610-614 c.p. (violenza privata, minaccia, violazione di domicilio), che spesso accompagnano la rapina. Articoli 585-586 c.p. (lesioni personali volontarie) si applicano cumulativamente se la violenza della rapina causa lesioni qualificate. Articolo 416-bis c.p. (associazione mafiosa) aggrava la rapina se commessa da membro di organizzazione criminale. Articoli 74-75 c.p. (circostanze attenuanti generali) hanno minor peso rispetto alle aggravanti specifiche della rapina (come chiarito dal quarto comma). Riferimenti internazionali al Codice Penale di altri paesi europei per uniformità di tutela.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra rapina e furto aggravato?

Il furto (art. 624) è sottrazione di cosa senza violenza alla persona; il furto in abitazione (art. 624-bis) usa violenza su cose (sfondamento), non su persone. La rapina (art. 628) richiede violenza o minaccia alla persona (percosse, pugni, arma) contemporanea al furto o subito dopo. Le pene: furto base 3 anni, furto in abitazione 1-6 anni, rapina base 3-10 anni, rapina aggravata 4,5-20 anni.

Se uso una minaccia non credibile ('ti metto il dito negli occhi') commetto comunque rapina?

La minaccia deve essere 'seria' e idonea a influenzare il volere della vittima secondo la percezione di una persona media (criterio oggettivo-soggettivo). Una minaccia manifestamente ridicola (minaccia di pizzicarti) non integra la fattispecie. Tuttavia, se la vittima è anziana e fragile, anche minacce leggere possono configurare rapina se idonee a spaventarla effettivamente.

Se durante una rapina per legittima difesa il proprietario uccide il rapinatore, è responsabile penalmente?

No, la legittima difesa (art. 52 c.p.) scusa il proprietario se la reazione è proporzionata e necessaria a respingere un attacco ingiusto (la rapina). Se il proprietario uccide un rapinatore durante la resistenza, agisce in ambito di legittima difesa e non risponde di omicidio. Diverso se la reazione è sproporzionata (uccide il rapinatore disarmato che scappa).

Una rapina commessa da un minorenne (14-17 anni) quale pena ha?

Un minore 14-17 anni è imputabile per rapina. Tuttavia, la pena è ridotta (in misura non inferiore a 1/3 e non superiore a 1/2 rispetto alla pena massima per gli adulti). Rapina base: 3-10 anni adulti → 2-5 anni minori circa. Rapina aggravata: 4,5-20 anni adulti → 3-13 anni minori circa. Inoltre, il minore è processato in tribunale dei minori con procedura speciale.

Se sono complice di una rapina (consiglio il luogo ma non partecipi) mi perseguitano?

Sì. Il diritto penale italiano punisce anche i complici (art. 110 c.p.) anche se non presenti al reato, purché abbiano fornito aiuto, consiglio o incoraggiamento consapevolmente. Se suggerisci il luogo sapendo che avverrà una rapina e intendendo favorirla, rispondi come complice di rapina con pena ridotta (fino a 2/3 della pena principale), ma comunque grave (es. complice di rapina aggravata: 3-13 anni).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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