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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 629 c.p.p. – Condanne soggette a revisione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

In sintesi

  • Revisione è rimedio straordinario ammesso in ogni tempo a favore dei condannati
  • Riguarda sentenze di condanna, sentenze con patteggiamento (articolo 444 comma 2) e decreti penali di condanna
  • Revisione ammessa anche se la pena è già stata eseguita o se è estinta
  • Requisiti specifici devono ricorrere (articolo 630) per l'ammissibilità della domanda

È ammessa revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, indipendentemente dall'esecuzione della pena.

Ratio

L'articolo 629 introduce il rimedio della revisione, concepito come strumento di giustizia retributiva per correggere errori giudiziari palesemente ingiusti che hanno comportato una condanna ingiusta. La ratio è quella di permettere un riesame straordinario quando fatti nuovi o prove sopravvenute dimostrino l'innocenza del condannato, anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile e la pena è stata eseguita. Questo potere eccezionale riflette l'imprescindibile valore della ricerca della verità e della giustizia sostanziale.

Analisi

Il comma 1 disciplina l'ambito oggettivo: la revisione è ammessa per sentenze di condanna penale irrevocabili, per sentenze di patteggiamento di cui all'articolo 444 comma 2 (applicazione della pena su richiesta delle parti), e per decreti penali di condanna (decisioni sommarie del giudice senza dibattimento, nelle contravvenzioni minori). L'elemento temporale è elastico: la revisione può essere richiesta 'in ogni tempo', cioè anche decenni dopo la condanna e l'esecuzione della pena. Non è richiesto che la pena sia stata già eseguita; la revisione è possibile anche se la pena è ancora in corso di esecuzione o se è ormai estinta per decadenza o amnistia.

Quando si applica

La norma si applica quando una parte intenda dimostrare che una condanna irrevocabile è ingiusta per uno dei motivi di cui all'articolo 630. Esempio: Tizio è condannato in primo grado per furto, la sentenza è confermata in appello e diviene irrevocabile. Tizio sconta 2 anni di carcere. Anni dopo, il vero autore del furto, Caio, confessa spontaneamente e fornisce prove incontrastate della sua responsabilità. Tizio ha il diritto di proporre revisione per dimostrare la sua innocenza. Un altro esempio: Sempronio è stato condannato su base della testimonianza di un falso testimone; successivamente il testimone confessa la falsità in giudizio; Sempronio può proporre revisione per errore di fatto.

Connessioni

L'articolo 629 è correlato all'articolo 630 c.p.p., che enumera i casi specifici di revisione. Rimanda all'articolo 648 per la definizione di sentenza 'irrevocabile'. È collegato ai diritti costituzionali di protezione della libertà personale (articolo 13 Cost.) e al diritto al giudice imparziale (articolo 111 Cost.). Si inserisce nel sistema di garanzie post-condanna insieme alla grazia e all'amnistia, ma con una ratio differente poiché è centrata sulla verità del fatto e non su valutazioni di clemenza.

Domande frequenti

Quanto tempo ho dalla condanna per presentare una domanda di revisione?

Non c'è termine massimo. L'articolo 629 dice 'in ogni tempo', dunque puoi presentare la domanda anche decenni dopo la condanna, purché i presupposti di cui all'articolo 630 ricorrano.

Posso presentare revisione se ho già scontato completamente la pena?

Sì. L'articolo 629 specifica 'anche se la pena è già stata eseguita o è estinta', quindi la revisione è possibile anche se sei ormai libero da anni.

La revisione è un diritto automatico o devo dimostrare l'errore per ottenerla?

Non è automatica. Devi presentare una domanda formale al giudice provando che ricorre uno dei casi di revisione elencati nell'articolo 630 (contradditoria sentenza, nuove prove, falsità documentale, etc.).

Se la sentenza è stata pronunciata a mio favore (assoluzione), posso comunque chiedere revisione?

No. L'articolo 629 espressamente limita la revisione 'a favore dei condannati'. Se sei stato assolto, il tuo interesse a una revisione è diverso e richiederebbe strumenti giuridici differenti.

La revisione riguarda anche decreti penali di condanna?

Sì. L'articolo 629 include esplicitamente i 'decreti penali di condanna' (decisioni sommarie del giudice nelle contravvenzioni minori) e le sentenze di patteggiamento di cui all'articolo 444 comma 2.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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