Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (603) per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (173 att.).
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
In sintesi
Nel giudizio di rinvio dopo annullamento cassatorio, il giudice applica gli stessi poteri del giudice precedente e deve attenersi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione.
Ratio
L'articolo 627 regola il giudizio di rinvio che segue l'annullamento cassatorio con rinvio. La ratio è duplice: da un lato, limitare la riapertura del processo mediante il vincolo sulle questioni di diritto già risolute dalla Cassazione; dall'altro, permettere una rivalutazione effettiva dei fatti e delle prove nel rispetto del dictamen della Corte suprema. La norma impedisce che il giudice di rinvio si sottragga al controllo cassatorio.
Analisi
Il comma 1 esclude la discussione sulla competenza già attribuita dalla Cassazione, salvaguardando la stabilità dei presupposti processuali. Il comma 2 fornisce al giudice di rinvio i medesimi poteri decisionali del giudice originario (pronunciamento su colpevolezza, pena, sequestro, etc.), ma con limitazioni imposte dalla sentenza cassatoria. Il comma 3 è il vincolo sostanziale: il giudice di rinvio non può decidere diversamente su questioni di diritto già risolute dalla Cassazione. Il comma 4 vieta la rilevazione di nullità assolute nei precedenti giudizi. Il comma 5 disciplina l'effetto estensivo dell'annullamento: se uno degli imputati non aveva ricorso, beneficia comunque dell'annullamento salvo che il motivo sia personale.
Quando si applica
La norma opera a partire dal momento in cui il giudice di rinvio riceve gli atti dalla cancelleria della Cassazione fino alla pronuncia della nuova sentenza. Esempio: Tizio e Caio sono imputati insieme. Tizio ricorre per cassazione e ottiene l'annullamento per errore nel riconoscimento di una circostanza attenuante. La Cassazione annulla con rinvio. Nel rinvio, Caio beneficia dell'annullamento anche se non aveva ricorso, a meno che il motivo cassatorio non riguardi una circostanza personale di Tizio soltanto.
Connessioni
L'articolo 627 si collega agli articoli 623-625 (provvedimenti cassatori) e all'articolo 628 (impugnabilità della sentenza di rinvio). Rimanda all'articolo 25 c.p.p. (giurisdizione, salvo eccezioni). Coordina il comma 3 con il principio di vincolatività della giurisprudenza della Cassazione in materia di diritto, pur non costituendo precedente vincolante in senso tecnico. Collegato anche all'articolo 603 per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Domande frequenti
Nel rinvio, posso rimettere in discussione le conclusioni di fatto della Cassazione?
No. Il giudice di rinvio è vincolato dalle conclusioni di diritto della Cassazione. Può rivalutare i fatti, ma solo nel rispetto delle indicazioni di diritto fornite dalla Cassazione.
Se nel rinvio noto una nullità nella procedura precedente, posso rilevarla?
No, per nullità 'assolute' che si siano verificate nei giudizi precedenti (comma 4). Il vincolo cassatorio impedisce retroattivamente la rilevazione di vizi processuali pregressi.
Che cosa significa 'motivo di annullamento esclusivamente personale'?
È un motivo che riguarda una circostanza specifica di uno dei codenimputati, non generalizzabile agli altri. Ad esempio, una capacità giuridica personale o una circostanza aggravante che riguarda soltanto uno degli imputati.
Nel rinvio il giudice può rinnovare l'istruzione dibattimentale?
Sì, ma solo se annullata una sentenza d'appello e su richiesta delle parti (comma 2). Non è automatico; le parti devono chiedere la rinnovazione per provare nuovi elementi rilevanti.
Se il giudice di rinvio non rispetta il vincolo cassatorio, la sentenza può essere nuovamente impugnata?
Sì. Se il giudice di rinvio decide su una questione di diritto in modo difforme da quanto deciso dalla Cassazione, la sentenza è ricorribile per cassazione in base al motivo di inosservanza dell'articolo 627 comma 3.