Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 628 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 comma 3.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata per cassazione solo per motivi non già decisi dalla Cassazione o per inosservanza del vincolo cassatorio.
Ratio
L'articolo 628 limita il ricorribilità della sentenza di rinvio al fine di evitare un ciclo infinito di impugnazioni. La ratio è quella di 'chiudere' il processo dopo il controllo cassatorio, consentendo impugnazioni ulteriori solo per questioni completamente nuove rispetto a quanto già deciso dalla Corte suprema o per violazione dei vincoli da essa imposti. La norma tutela la stabilità processuale pur garantendo il controllo della corretta applicazione della sentenza cassatoria.
Analisi
Il comma 1 chiarisce che se la sentenza di rinvio è pronunciata in grado di appello, rimane ricorribile per cassazione con le limitazioni di cui al comma 2. Se pronunciata in primo grado (rinvio da appello a primo grado è raro), si applica il mezzo ordinario di impugnazione (appello). Il comma 2 è il limite sostanziale: possono essere sollevati solo motivi 'non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione' o per 'inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3' (vincolo sulle questioni di diritto).
Quando si applica
La norma opera quando il giudice di rinvio ha pronunciato una nuova sentenza e una delle parti intenda impugnarla. Esempio concreto: dopo il rinvio cassatorio su una questione di premeditazione, il giudice d'appello di rinvio condanna Tizio a 2 anni. Tizio ricorre per cassazione. Nella memoria cassatoria non può riproporre il motivo della premeditazione già deciso dalla Cassazione originaria, ma può sollevare un nuovo motivo riguardante un errore nel riconoscimento di una circostanza attenuante non toccato dalla cassazione precedente.
Connessioni
L'articolo 628 si collega all'articolo 627 (giudizio di rinvio) come completamento logico della disciplina cassatoria. Rimanda al principio di 'litispendenza cassatoria' per cui la medesima questione non può essere riproposta. Correlato anche alla disciplina generale della ricorribilità per cassazione (articoli 606-615). La norma riflette il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.).
Domande frequenti
Se il giudice di rinvio pronuncia una sentenza, le parti hanno diritto ad un nuovo ricorso per cassazione?
Sì, ma con limitazioni. Si può ricorrere solo per motivi non già decisi dalla Cassazione precedente o per inosservanza del vincolo cassatorio (articolo 627 comma 3).
Qual è la differenza tra un 'motivo già deciso' e un 'motivo nuovo'?
Un motivo è già deciso se la Cassazione lo ha esaminato e risolto nel suo pronunciamento. Un motivo è nuovo se riguarda una questione completamente diversa non toccata dalla Cassazione originaria.
Se il giudice di rinvio applica male il vincolo cassatorio, posso ricorrere per cassazione?
Sì. L'articolo 628 consente espressamente il ricorso per 'inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3', cioè il mancato rispetto del vincolo cassatorio.
Se la sentenza di rinvio è pronunciata in primo grado, qual è il mezzo di impugnazione?
In tal caso si applica il mezzo ordinario, cioè l'appello. La cassazione è possibile solo dalla sentenza d'appello di rinvio.
Posso sollevare eccezioni processuali (incompetenza territoriale, inidonea citazione) nel ricorso per cassazione della sentenza di rinvio?
No. L'articolo 628 esclude specificamente i motivi 'riguardanti i punti già decisi dalla Cassazione'. Se tali questioni procedurali non sono state toccate, potrebbero essere considerate nuove, ma la competenza è stata già fissata dalla Cassazione (articolo 627 comma 1).
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.