Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 628 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 627 - Art. 627 c.p.p.: Giudizio di rinvio dopo annullamento→Cod. proc. pen. art. 629 - Art. 629 c.p.p.: Condanne soggette a revisione→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 626 c.p.p.: Effetti della sentenza sui provvedimenti di nat→Articolo 630 Codice di Procedura Penale: Casi di revisione→Art. 625-bis c.p.p.: Ricorso straordinario per errore materiale→Art. 625 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti alla sentenza→Articolo 631 Codice di Procedura Penale: Limiti della revisione→Art. 624-bis c.p.p.: Cessazione delle misure cautelari→Articolo 624 Codice di Procedura Penale: Annullamento parziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata per cassazione solo per motivi non già decisi dalla Cassazione o per inosservanza del vincolo cassatorio.
Ratio
L'articolo 628 limita il ricorribilità della sentenza di rinvio al fine di evitare un ciclo infinito di impugnazioni. La ratio è quella di 'chiudere' il processo dopo il controllo cassatorio, consentendo impugnazioni ulteriori solo per questioni completamente nuove rispetto a quanto già deciso dalla Corte suprema o per violazione dei vincoli da essa imposti. La norma tutela la stabilità processuale pur garantendo il controllo della corretta applicazione della sentenza cassatoria.
Analisi
Il comma 1 chiarisce che se la sentenza di rinvio è pronunciata in grado di appello, rimane ricorribile per cassazione con le limitazioni di cui al comma 2. Se pronunciata in primo grado (rinvio da appello a primo grado è raro), si applica il mezzo ordinario di impugnazione (appello). Il comma 2 è il limite sostanziale: possono essere sollevati solo motivi 'non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione' o per 'inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3' (vincolo sulle questioni di diritto).
Quando si applica
La norma opera quando il giudice di rinvio ha pronunciato una nuova sentenza e una delle parti intenda impugnarla. Esempio concreto: dopo il rinvio cassatorio su una questione di premeditazione, il giudice d'appello di rinvio condanna Tizio a 2 anni. Tizio ricorre per cassazione. Nella memoria cassatoria non può riproporre il motivo della premeditazione già deciso dalla Cassazione originaria, ma può sollevare un nuovo motivo riguardante un errore nel riconoscimento di una circostanza attenuante non toccato dalla cassazione precedente.
Connessioni
L'articolo 628 si collega all'articolo 627 (giudizio di rinvio) come completamento logico della disciplina cassatoria. Rimanda al principio di 'litispendenza cassatoria' per cui la medesima questione non può essere riproposta. Correlato anche alla disciplina generale della ricorribilità per cassazione (articoli 606-615). La norma riflette il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è condannato in appello e ricorre per cassazione lamentando un errore nel riconoscimento della circostanza aggravante di 'violenza alla persona'. La Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Nel rinvio, il giudice d'appello rivaluta e condanna Tizio a 4 anni (senza la circostanza aggravante contestata). Tizio ricorre nuovamente per cassazione lamentando un nuovo vizio: l'errore nella valutazione della capacità a delinquere. Questo nuovo motivo è ammissibile perché non riguarda la circostanza già decisa dalla Cassazione (violenza alla persona), ma una questione di diritto penale sostanziale diversa (capacità a delinquere). Se invece Tizio tentasse di riproporre il motivo sulla violenza, il ricorso sarebbe inammissibile.
Caso 2: Caio e Sempronio sono imputati
Nel primo rinvio cassatorio, il giudice d'appello pronuncia una sentenza che Caio vuole impugnare. Nel ricorso per cassazione, Caio non può contestare i punti già decisi dalla Cassazione nel primo giudizio. Può sollevare un nuovo motivo riguardante la valutazione della ripartizione della responsabilità tra Caio e Sempronio, se tale aspetto non era stato affrontato dalla Cassazione nel primo pronunciamento. Il motivo è ammissibile; un motivo sulla stessa questione già decisa sarebbe inammissibile per violazione dell'articolo 628.
Domande frequenti
Se il giudice di rinvio pronuncia una sentenza, le parti hanno diritto ad un nuovo ricorso per cassazione?
Sì, ma con limitazioni. Si può ricorrere solo per motivi non già decisi dalla Cassazione precedente o per inosservanza del vincolo cassatorio (articolo 627 comma 3).
Qual è la differenza tra un 'motivo già deciso' e un 'motivo nuovo'?
Un motivo è già deciso se la Cassazione lo ha esaminato e risolto nel suo pronunciamento. Un motivo è nuovo se riguarda una questione completamente diversa non toccata dalla Cassazione originaria.
Se il giudice di rinvio applica male il vincolo cassatorio, posso ricorrere per cassazione?
Sì. L'articolo 628 consente espressamente il ricorso per 'inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3', cioè il mancato rispetto del vincolo cassatorio.
Se la sentenza di rinvio è pronunciata in primo grado, qual è il mezzo di impugnazione?
In tal caso si applica il mezzo ordinario, cioè l'appello. La cassazione è possibile solo dalla sentenza d'appello di rinvio.
Posso sollevare eccezioni processuali (incompetenza territoriale, inidonea citazione) nel ricorso per cassazione della sentenza di rinvio?
No. L'articolo 628 esclude specificamente i motivi 'riguardanti i punti già decisi dalla Cassazione'. Se tali questioni procedurali non sono state toccate, potrebbero essere considerate nuove, ma la competenza è stata già fissata dalla Cassazione (articolo 627 comma 1).