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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Strumento di deflazione processuale: imputato e PM possono proporre insieme l'applicazione immediata della pena
  • Riduzione fino a un terzo della pena ordinaria se non supera i cinque anni
  • Richiesta coniugale rifiutata dal giudice se la pena non corrisponde alle circostanze del caso
  • Possibilità di subordinare la richiesta alla sospensione condizionale della pena

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater.

Nei procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio .

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Strumento di deflazione processuale: imputato e PM possono proporre insieme l'applicazione immediata della pena
  • Riduzione fino a un terzo della pena ordinaria se non supera i cinque anni
  • Richiesta coniugale rifiutata dal giudice se la pena non corrisponde alle circostanze del caso
  • Possibilità di subordinare la richiesta alla sospensione condizionale della pena

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo, stabilendo la sanzione o la pena detentiva.

Ratio

L'articolo 444 rappresenta uno dei pilastri del rito abbreviato e della negoziazione penale nel sistema processuale italiano. La norma introduce uno strumento di deflazione processuale permettendo alle parti di concordare l'applicazione della pena, riducendo la durata del dibattimento e i costi per lo Stato. Questo meccanismo riflette l'orientamento del legislatore contemporaneo verso soluzioni alternative al processo tradizionale, favorendo l'economia processuale senza sacrificare i diritti della difesa.

La diminuzione fino a un terzo della pena ordinaria rappresenta un incentivo per le parti a raggiungere un accordo rapido, mentre i limiti quantitativi (massimo cinque anni) garantiscono una ragionevole proporzione tra il meccanismo deflativo e la gravità del reato.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che sia l'imputato sia il pubblico ministero possono formulare la richiesta congiunta o separata (con consenso dell'altro) indicando specificamente la sanzione sostitutiva, la pena pecuniaria o detentiva desiderata. La pena deve essere diminuita fino a un terzo rispetto all'ordinaria determinazione. Il limite massimo è di cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il comma 1-bis esclude dall'applicazione il procedimento per delitti di mafia, terrorismo, criminalità organizzata, nonché per recidivi abituali, professionali o per tendenza quando la pena supera i due anni. Questo limite riflette il principio di proporzionalità e la necessità di punizioni più severe per reati gravi.

Il comma 2 subordina l'efficacia della richiesta al consenso del giudice, il quale verifica la correttezza della qualificazione giuridica, l'applicazione delle circostanze e la congruità della pena prospettata. Se accoglie la richiesta, il giudice emette sentenza immediata enunciando la richiesta nel dispositivo.

Il comma 3 consente di subordinare la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice rigetta la richiesta se ritiene che la sospensione non possa essere concessa.

Quando si applica

L'applicazione della pena su richiesta si applica in tutti i procedimenti penali ordinari, abbreviati e direttissimi, purché la pena complessiva non superi i limiti stabiliti. È particolarmente utile nei procedimenti per reati minori e medio-gravi dove il PM e l'imputato raggiungono una valutazione concordata della responsabilità e della proporzione della sanzione.

In pratica, questo meccanismo si utilizza frequentemente in casi di truffa, ricettazione, lesioni personali e altri reati dove le parti riconoscono la responsabilità dell'imputato ma ritengono che la pena ordinaria sia eccessiva. La richiesta deve essere formulata entro termini specifici dipendenti dal tipo di rito seguito.

Connessioni

L'articolo 444 è strettamente collegato all'articolo 445 (effetti dell'applicazione), all'articolo 446 (modalità di richiesta e consenso), all'articolo 419 (richiesta dell'imputato nel rito ordinario) e all'articolo 438 (rito abbreviato). Si rinvia altresì all'articolo 240 del Codice penale per la confisca obbligatoria e all'articolo 653 per gli effetti civili della sentenza.

Nel sistema più ampio, l'istituto si colloca tra i riti speciali deflattivi insieme al patteggiamento (articoli 444 ss.), al rito abbreviato (articoli 438-443) e al giudizio immediato (articoli 453-454). La norma rinvia inoltre all'articolo 129 per il proscioglimento e all'articolo 75 per la compensazione delle spese.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è accusato di appropriazione indebita per aver trattenuto una somma di tremila euro ricevuta quale deposito cauzionale da un cliente. Il PM e il difensore di Tizio concordano che la responsabilità sia provata, ma ritengono che una pena detentiva ordinaria di diciotto mesi sia eccessiva rispetto alla gravità del fatto e ai precedenti. Formulano congiuntamente richiesta ai sensi dell'articolo 444 chiedendo l'applicazione di una pena detentiva di dodici mesi, ridotta di un terzo rispetto all'ordinaria. Il giudice accoglie la richiesta emettendo sentenza immediata, condannando Tizio a dodici mesi di reclusione, pena sospesa.

Caso 2: Caso 2

Caio è indagato per lesioni personali aggravate in seguito a una colluttazione in un locale pubblico. L'imputato nega inizialmente, ma dopo la raccolta probatoria durante l'udienza preliminare ammette la propria responsabilità. Il PM formula richiesta di applicazione della pena per cinque mesi di reclusione più una multa di mille euro, subordinando l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale. Il giudice verifica la volontarietà della disponibilità di Caio, accerta la correttezza della qualificazione e della pena indicata, e pronuncia sentenza di condanna a cinque mesi sospesi.

Domande frequenti

Chi può presentare la richiesta di applicazione della pena su richiesta?

Sia l'imputato sia il pubblico ministero possono formulare la richiesta, in forma congiunta oppure da una sola parte con il consenso scritto dell'altra parte. La richiesta deve essere presentata personalmente dall'imputato o tramite procuratore speciale.

Fino a quanto può essere ridotta la pena se il giudice accoglie la richiesta?

La pena può essere diminuita fino a un terzo rispetto alla determinazione ordinaria. Il limite massimo della pena rimane di cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria, oltre il quale il giudice non può accogliere la richiesta.

Quali reati sono esclusi dall'applicazione della pena su richiesta?

Sono esclusi i delitti di mafia, terrorismo e criminalità organizzata (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater), nonché i procedimenti contro delinquenti abituali, professionali e per tendenza quando la pena supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta se presentata dalle parti?

No. Il giudice accoglie la richiesta solo se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, giusta l'applicazione e il confronto delle circostanze prospettate, e congrua la pena indicata. Può rigettare la richiesta se non soddisfa questi criteri.

Cosa succede se l'imputato subordina la richiesta alla sospensione condizionale della pena?

Se il giudice ritiene che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa, rigetta la richiesta nella sua interezza. In questo caso il procedimento continua normalmente verso il dibattimento o il rito ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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