Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 440 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 439 - Art. 439 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato→Cod. proc. pen. art. 441 - Art. 441 c.p.p.: Svolgimento del giudizio abbreviatoArticolo mod→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 441-bis c.p.p.: Provvedimenti del giudice a seguito di nuov→Art. 438 c.p.p.: Presupposti del giudizio abbreviato Articolo mo→Articolo 442 Codice di Procedura Penale: Decisione→Articolo 437 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione→Articolo 443 Codice di Procedura Penale: Limiti all’appello→Articolo 436 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice→Art. 444 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato che regolava i provvedimenti del giudice in risposta alla richiesta di giudizio abbreviato.
Ratio
Quando l'art. 440 era vigente, regolava i provvedimenti giudiziali di accoglimento o rigetto della richiesta di abbreviato presentata (col consenso del PM, all'epoca obbligatorio). Il giudice doveva motivare la sua scelta con ordinanza depositabile in cancelleria. La ratio era garantire tempestività: l'ordinanza doveva arrivare almeno tre giorni prima per permettere alle parti di conoscerla.
Analisi
L'art. 440 comma 1 prevedeva un procedimento formale: il giudice si pronuncia con ordinanza. Comma 2: l'ordinanza di accoglimento o rigetto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Se la richiesta è presentata in udienza (art. 439 comma 2), il giudice decide immediatamente e legge l'ordinanza in aula. Comma 3: se rigettata, la richiesta può essere riproposta fino al termine dell'art. 439 comma 2. Questo schema è oggi modificato dall'art. 438-441 riformati.
Quando si applica
L'articolo non si applica più. È puramente storico-documentale. Riguarderebbe solo procedimenti avviati prima del 1999 e ancora in corso fino al 2000 circa, oramai conclusi. Per procedimenti odierni, la disciplina è quella dell'art. 441 e 442.
Connessioni
Collegato all'art. 439 (abrogato contemporaneamente), è il suo naturale complemento. Rimanda anche ai principi di ordinanza giudiziale e di notificazione previsti in general nei riti preliminari (artt. 418, 421-422).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è imputato in procedimento penale nel 1998
La difesa e il PM (entrambi consenzieniti) chiedono il giudizio abbreviato secondo l'art. 439 allora vigente. Il giudice delibera e emette ordinanza di accoglimento entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 440 comma 2. La procedura è conclusa secondo la norma oramai abrogata. Se lo stesso procedimento fosse stato riproposto oggi, si applicherrebbe la nuova disciplina dell'art. 438.
Caso 2: Caio è sottoposto a procedimento nel 1997
All'udienza preliminare il PM non vuole il giudizio abbreviato; Caio lo richiede comunque, ma è respinto. Secondo l'art. 440 comma 3, può riproporre fino al termine dell'art. 439 comma 2. Oggi questa struttura è diversa: l'imputato non è più vincolato al veto del PM, e i termini sono gestiti dall'art. 438.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 440 abrogato e la disciplina di oggi?
L'art. 440 richiedeva il consenso del PM e fissava rigidi termini di deposito. Oggi l'art. 441-442 consentono l'abbreviato autonomamente all'imputato e hanno termini più flessibili.
Se una sentenza del 1998 cita l'art. 440, è ancora vincolante come precedente?
La sentenza è un atto concluso e formale. Ma la norma su cui si basava è abrogata. I principi di motivazione e tempestività enunciati possono ancora valere, mentre la disciplina tecnica è superata.
Se in un processo in corso nel 2000 è stata applicata la vecchia procedura, posso impugnare per illegittimità?
Dipende dal momento: se il procedimento è proseguito in appello dopo l'abrogazione, è possibile eccepire l'applicazione di norma abrogata. Se concluso prima, è ormai res iudicata.
L'art. 440 conteneva protezioni che oggi sono perdute?
No, anzi. Il veto del PM era una limitazione al diritto dell'imputato. Oggi le protezioni sono maggiori: puoi chiedere abbreviato senza il consenso di nessuno.
Come si calcola il termine di tre giorni previsto dall'art. 440 comma 2?
Secondo le norme generali sui termini processuali: i giorni non feriali (festivi) non si contano. I tre giorni decorrono dal giorno successivo al deposito dell'ordinanza in cancelleria.