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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 439 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

ABROGATO

1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza (418).

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non più in vigore dalla riforma del 1999 (L. 479/1999)
  • Prevedeva la necessità del consenso del PM per il giudizio abbreviato
  • La richiesta doveva essere depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare
  • Regola oggi superata dall'art. 438 che consente l'abbreviato su richiesta del solo imputato

Articolo abrogato che disciplinava la richiesta di giudizio abbreviato con consenso del pubblico ministero.

Ratio

Quando l'articolo era in vigore, il giudizio abbreviato richiedeva il consenso dell'ufficio del PM: era uno strumento bilaterale, non una facoltà unilaterale dell'imputato. La ratio era legata alla concezione più accentrata del PM come dominus del procedimento. La successiva riforma ha rivolto il sistema verso una maggiore autonomia decisionale dell'imputato, eliminando il controllo preventivo del PM.

Analisi

L'articolo prevedeva una procedura formale: la richiesta doveva essere depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare, allegata al consenso scritto del PM. Era ammessa anche la presentazione in udienza fino alle conclusioni. L'articolo è stato abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto l'art. 438 riformato, spostando il baricentro sulla volontà dell'imputato.

Quando si applica

L'articolo non si applica più. È menzione storica e normativa: aiuta a comprendere come il rito abbreviato fosse concepito nel 1988-1999 come procedura consensuale, non come diritto unilaterale. Potrebbe essere rilevante per procedimenti in corso alla data di abrogazione, oramai ormai conclusi.

Connessioni

È collegato storicamente all'art. 438, che lo ha sostituito, e all'art. 440 (abrogato contemporaneamente) che ne regolava i provvedimenti. Rimanda concettualmente ai principi di consensualità già parzialmente superati nel sistema vigente.

Domande frequenti

Se un procedimento è iniziato prima del 1999, quale articolo applico?

Se è iniziato prima della Legge 479/1999 (16 dicembre 1999), la procedura originaria era l'art. 439 e 440 (abrogati). Ma se il procedimento era ancora in corso nel 2000, la nuova disciplina dell'art. 438 riformato potrebbe applicarsi già ai gradi di giudizio successivi.

Perché l'art. 439 è stato abrogato?

Per allargare i diritti dell'imputato. Il precedente sistema richiedeva il consenso del PM, che poteva bloccare la scelta abbreviata. La riforma ha dato priorità all'autodeterminazione dell'imputato sulla scelta del rito.

Posso invocare un precedente giuridico basato sull'art. 439 oramai abrogato?

Tecnicamente no per applicazione normativa. Però decisioni della Corte Cassazione basate sulla logica dell'art. 439 possono contenere principi ancora rilevanti in merito al significato del consenso alle scelte processuali.

L'art. 440 (abrogato) era più favorevole o sfavorevole all'imputato rispetto a oggi?

L'art. 440 abrogato era meno favorevole: il PM aveva effettivamente un veto di fatto. Oggi, con l'art. 438 e 441 attuali, l'imputato ha autonomia decisionale ben più ampia.

Se una sentenza vecchia cita l'art. 439, è ancora valida come precedente?

Sì, la sentenza rimane valida come atto processuale concluso. Ma la norma su cui si basava è abrogata. I principi generali enunciati dalla sentenza potrebbero ancora valere, non la disciplina tecnica specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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