Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 439 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo abrogato: non più in vigore dalla riforma del 1999 (L. 479/1999)
  • Prevedeva la necessità del consenso del PM per il giudizio abbreviato
  • La richiesta doveva essere depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare
  • Regola oggi superata dall'art. 438 che consente l'abbreviato su richiesta del solo imputato
Indice dei contenuti

Articolo abrogato che disciplinava la richiesta di giudizio abbreviato con consenso del pubblico ministero.

Ratio

Quando l'articolo era in vigore, il giudizio abbreviato richiedeva il consenso dell'ufficio del PM: era uno strumento bilaterale, non una facoltà unilaterale dell'imputato. La ratio era legata alla concezione più accentrata del PM come dominus del procedimento. La successiva riforma ha rivolto il sistema verso una maggiore autonomia decisionale dell'imputato, eliminando il controllo preventivo del PM.

Analisi

L'articolo prevedeva una procedura formale: la richiesta doveva essere depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare, allegata al consenso scritto del PM. Era ammessa anche la presentazione in udienza fino alle conclusioni. L'articolo è stato abrogato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto l'art. 438 riformato, spostando il baricentro sulla volontà dell'imputato.

Quando si applica

L'articolo non si applica più. È menzione storica e normativa: aiuta a comprendere come il rito abbreviato fosse concepito nel 1988-1999 come procedura consensuale, non come diritto unilaterale. Potrebbe essere rilevante per procedimenti in corso alla data di abrogazione, oramai ormai conclusi.

Connessioni

È collegato storicamente all'art. 438, che lo ha sostituito, e all'art. 440 (abrogato contemporaneamente) che ne regolava i provvedimenti. Rimanda concettualmente ai principi di consensualità già parzialmente superati nel sistema vigente.

Casi pratici

Caso 1: Tizio era imputato in un processo penale nel 1995

L'art. 439 allora in vigore richiedeva che la difesa depositasse richiesta di abbreviato insieme al consenso del PM. Se il PM si opponeva, Tizio non poteva ottenere il giudizio abbreviato. Successivamente, con la Legge 479/1999, questo meccanismo è stato abolito: oggi Tizio potrebbe chiedere abbreviato autonomamente, senza bisogno di consenso.

Caso 2: Caso 2

Caio è imputato in un procedimento avviato nel 1998, concluso nel 2001 allo stato della vigente normativa (già Legge 479/1999). Il suo avvocato non ha potuto utilizzare l'art. 439 vecchio perché oramai abrogato. Ha dovuto agire secondo l'art. 438 nuovo, presentando la richiesta autonomamente. Anche se il PM aveva inizialmente manifestato contrarietà, il giudice poteva comunque ordinare l'abbreviato.

Domande frequenti

Se un procedimento è iniziato prima del 1999, quale articolo applico?

Se è iniziato prima della Legge 479/1999 (16 dicembre 1999), la procedura originaria era l'art. 439 e 440 (abrogati). Ma se il procedimento era ancora in corso nel 2000, la nuova disciplina dell'art. 438 riformato potrebbe applicarsi già ai gradi di giudizio successivi.

Perché l'art. 439 è stato abrogato?

Per allargare i diritti dell'imputato. Il precedente sistema richiedeva il consenso del PM, che poteva bloccare la scelta abbreviata. La riforma ha dato priorità all'autodeterminazione dell'imputato sulla scelta del rito.

Posso invocare un precedente giuridico basato sull'art. 439 oramai abrogato?

Tecnicamente no per applicazione normativa. Però decisioni della Corte Cassazione basate sulla logica dell'art. 439 possono contenere principi ancora rilevanti in merito al significato del consenso alle scelte processuali.

L'art. 440 (abrogato) era più favorevole o sfavorevole all'imputato rispetto a oggi?

L'art. 440 abrogato era meno favorevole: il PM aveva effettivamente un veto di fatto. Oggi, con l'art. 438 e 441 attuali, l'imputato ha autonomia decisionale ben più ampia.

Se una sentenza vecchia cita l'art. 439, è ancora valida come precedente?

Sì, la sentenza rimane valida come atto processuale concluso. Ma la norma su cui si basava è abrogata. I principi generali enunciati dalla sentenza potrebbero ancora valere, non la disciplina tecnica specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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