Testo dell'articoloVigente
Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Presupposti del giudizio abbreviato
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.
In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudizio abbreviato è un rito speciale dove il processo è definito all'udienza preliminare sulla base degli atti già acquisiti.
Ratio
Il giudizio abbreviato è uno strumento di celerità e semplificazione processuale che incide sul diritto dell'imputato di vedersi giudicato sulla base di un'istruzione dibattimentale piena. L'imputato accetta consapevolmente di farsi giudicare allo stadio preliminare, su atti di indagine e documentali, senza escussione di testimoni in dibattimento. È una scelta strategica di difesa: si rinuncia a potenziali vantaggi del dibattimento ordinario per guadagnare celerità.
Analisi
L'imputato formula richiesta oralmente in camera di consiglio oppure per iscritto. La sottoscrizione deve essere autenticata nei modi dell'art. 583 comma 3 c.p.p. (firma certificata o autenticata da cancelliere). La volontà è espressa personalmente oppure mediante procuratore speciale. Il giudice provvede con ordinanza (non decreto). Il comma 5 introduce un elemento importante: l'imputato può condizionare la richiesta a un'integrazione probatoria (es. un perizia, un confronto fra imputati): il giudice valuta se l'integrazione sia necessaria e compatibile con l'economia del rito abbreviato, poi dispone il giudizio abbreviato oppure rigetta la richiesta.
Quando si applica
Si applica in ogni procedimento dove il PM ha chiesto il rinvio a giudizio o è stata già emessa ordinanza di rinvio a giudizio. L'imputato la propone quando riconosce di poter essere giudicato sulla base della documentazione acquisita, senza necessità di escussione dibattimentale. Non si applica se il PM ha chiesto l'archiviazione (procedimento già concluso) o se è già iniziato il dibattimento ordinario.
Connessioni
Collegato agli artt. 421-422 (conclusioni in udienza preliminare), 441 (svolgimento del giudizio abbreviato), 442 (decisione), 441-bis (contestazioni in corso di abbreviato). Rimanda anche all'art. 583 comma 3 (autenticazione della firma) e all'art. 423 (integrazione probatoria straordinaria).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è rinviato a giudizio per truffa
All'udienza preliminare, la sua difesa valuta la documentazione acquisita: fatture, movimenti bancari, testimonianze già raccolte. Ritiene che il giudice possa decidere senza escussione dibattimentale di testimoni. Chiede giudizio abbreviato per iscritto, sottoscrivendo la richiesta autenticata dal cancelliere. Il giudice accoglie perché la richiesta è tempestiva e il fascicolo è completo. Si passa direttamente alla decisione in camera di consiglio, senza rinvio a dibattimento.
Caso 2: Caio è imputato in procedimento per ricettazione
All'udienza preliminare, il difensore di Caio chiede oralmente il giudizio abbreviato subordinato alla perizia su un bene oggetto della ricettazione, affinché sia accertata definitivamente l'origine illecita. Il giudice ritiene la perizia compatibile con l'economia del rito abbreviato e la ordina. Caio accetta. Entro sessanta giorni il perito deposita, poi il giudice decide subito in abbreviato.
Domande frequenti
Se chiedo il giudizio abbreviato, rinuncio al diritto alla difesa piena?
No, hai tutto il diritto di difesa. Semplicemente accetti di essere giudicato sulla documentazione già acquisita e sugli atti dibattimentali, senza nuove escussioni in dibattimento ordinario. Hai diritto di assistenza legale e contraddittorio in camera di consiglio.
Il PM può opporsi al mio richiesta di giudizio abbreviato?
No, il PM non ha diritto di veto. Se il giudice ritiene la richiesta regolare e il fascicolo adatto, ordina il giudizio abbreviato. Il PM può chiedere integrazione probatoria (art. 441 comma 5), ma non bloccare il procedimento.
Se il giudice durante il giudizio abbreviato ha dubbi sulla prova, cosa succede?
L'art. 441 comma 5 prevede che il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume d'ufficio gli elementi necessari. Non è un obbligo, ma una facoltà: può anche decidere nel dubbio (in favore dell'imputato per il principio del ragionevole dubbio).
Posso dopo il rinvio a giudizio ritirare la richiesta di abbreviato?
Dipende dallo stadio: se il giudice non ha ancora ordinato l'abbreviato formalmente, sì. Se l'ordinanza è già stata emessa, puoi chiedere il passaggio alle forme ordinarie (art. 441-bis comma 1) solo se il PM contesta nuovi fatti.
Se condannato in abbreviato, posso ricorrere in appello come negli altri processi?
Sì, hai diritto di appello. Tuttavia i limiti all'appello (art. 443) sono gli stessi: non puoi appellare una sentenza di assoluzione per una diversa formula di proscioglimento.