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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare anziché proseguire in forma ordinaria
  • La richiesta è proposta oralmente o per iscritto fino alle conclusioni delle parti
  • Può essere subordinata a integrazione probatoria ritenuta necessaria per la decisione
  • Il giudice dispone il giudizio abbreviato se la richiesta è ammissibile e compatibile con l'economia processuale

Il giudizio abbreviato è un rito speciale dove il processo è definito all'udienza preliminare sulla base degli atti già acquisiti.

Ratio

Il giudizio abbreviato è uno strumento di celerità e semplificazione processuale che incide sul diritto dell'imputato di vedersi giudicato sulla base di un'istruzione dibattimentale piena. L'imputato accetta consapevolmente di farsi giudicare allo stadio preliminare, su atti di indagine e documentali, senza escussione di testimoni in dibattimento. È una scelta strategica di difesa: si rinuncia a potenziali vantaggi del dibattimento ordinario per guadagnare celerità.

Analisi

L'imputato formula richiesta oralmente in camera di consiglio oppure per iscritto. La sottoscrizione deve essere autenticata nei modi dell'art. 583 comma 3 c.p.p. (firma certificata o autenticata da cancelliere). La volontà è espressa personalmente oppure mediante procuratore speciale. Il giudice provvede con ordinanza (non decreto). Il comma 5 introduce un elemento importante: l'imputato può condizionare la richiesta a un'integrazione probatoria (es. un perizia, un confronto fra imputati): il giudice valuta se l'integrazione sia necessaria e compatibile con l'economia del rito abbreviato, poi dispone il giudizio abbreviato oppure rigetta la richiesta.

Quando si applica

Si applica in ogni procedimento dove il PM ha chiesto il rinvio a giudizio o è stata già emessa ordinanza di rinvio a giudizio. L'imputato la propone quando riconosce di poter essere giudicato sulla base della documentazione acquisita, senza necessità di escussione dibattimentale. Non si applica se il PM ha chiesto l'archiviazione (procedimento già concluso) o se è già iniziato il dibattimento ordinario.

Connessioni

Collegato agli artt. 421-422 (conclusioni in udienza preliminare), 441 (svolgimento del giudizio abbreviato), 442 (decisione), 441-bis (contestazioni in corso di abbreviato). Rimanda anche all'art. 583 comma 3 (autenticazione della firma) e all'art. 423 (integrazione probatoria straordinaria).

Domande frequenti

Se chiedo il giudizio abbreviato, rinuncio al diritto alla difesa piena?

No, hai tutto il diritto di difesa. Semplicemente accetti di essere giudicato sulla documentazione già acquisita e sugli atti dibattimentali, senza nuove escussioni in dibattimento ordinario. Hai diritto di assistenza legale e contraddittorio in camera di consiglio.

Il PM può opporsi al mio richiesta di giudizio abbreviato?

No, il PM non ha diritto di veto. Se il giudice ritiene la richiesta regolare e il fascicolo adatto, ordina il giudizio abbreviato. Il PM può chiedere integrazione probatoria (art. 441 comma 5), ma non bloccare il procedimento.

Se il giudice durante il giudizio abbreviato ha dubbi sulla prova, cosa succede?

L'art. 441 comma 5 prevede che il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume d'ufficio gli elementi necessari. Non è un obbligo, ma una facoltà: può anche decidere nel dubbio (in favore dell'imputato per il principio del ragionevole dubbio).

Posso dopo il rinvio a giudizio ritirare la richiesta di abbreviato?

Dipende dallo stadio: se il giudice non ha ancora ordinato l'abbreviato formalmente, sì. Se l'ordinanza è già stata emessa, puoi chiedere il passaggio alle forme ordinarie (art. 441-bis comma 1) solo se il PM contesta nuovi fatti.

Se condannato in abbreviato, posso ricorrere in appello come negli altri processi?

Sì, hai diritto di appello. Tuttavia i limiti all'appello (art. 443) sono gli stessi: non puoi appellare una sentenza di assoluzione per una diversa formula di proscioglimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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