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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 445 c.p.p. – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto (136, 137 att.), ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Esclusione delle spese processuali e delle pene accessorie per sentenze con pena fino a due anni di reclusione
  • Confisca obbligatoria applicabile secondo le regole del Codice penale
  • La sentenza non produce effetti nei giudizi civili e amministrativi salvo disposizioni speciali
  • Estinzione del reato se l'imputato non commette nello stesso periodo reati della medesima indole
  • Possibilità di successiva sospensione condizionale della pena se il reato si estingue

La sentenza di applicazione della pena su richiesta non prevede spese processuali né pene accessorie se la pena detentiva non supera i due anni, con effetti limitati nei giudizi civili.

Ratio

L'articolo 445 disciplina le conseguenze favorevoli della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rappresentando un ulteriore incentivo alla deflazione processuale. L'esclusione delle spese processuali e delle pene accessorie per pene non superiori ai due anni riflette il principio di proporzionalità e il favor deflationis del legislatore contemporaneo. Questa norma incoraggia l'accordo tra le parti riducendo significativamente i costi e le conseguenze collaterali della condanna, senza compromettere la necessaria repressione del reato.

La limitazione degli effetti civili e amministrativi della sentenza rappresenta una protezione aggiuntiva per l'imputato che accetta il rito deflativo, evitando cascate di responsabilità civile e amministrativa derivate dalla sentenza penale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che la sentenza non comporta il pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo la confisca obbligatoria disciplinata dal Codice penale. Questa disposizione si applica quando la pena detentiva irrogata non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Se la pena è superiore ai due anni, il regime normale prevede il pagamento delle spese.

Il comma 1-bis chiarisce che la sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, pur se applicazione della pena su richiesta, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi, salvo disposizioni speciali di legge. La sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna penale ordinaria per effetti preliminari, ma non produce conseguenze automatiche extrapenali.

Il comma 2 disciplina l'estinzione del reato: se la pena detentiva non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, il reato si estingue se nei cinque anni successivi (per delitti) o due anni successivi (per contravvenzioni) l'imputato non commette un reato della medesima indole. L'estinzione comporta l'eliminazione di ogni effetto penale.

Quando si applica

Questi effetti benefici si applicano automaticamente a tutte le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444 quando la pena detentiva sia inferiore ai due anni. Sono particolarmente rilevanti nei procedimenti per reati minori e medio-gravi (truffe minori, ricettazioni di piccolo valore, lesioni personali, ingiurie aggravate) dove le parti raggiungono un accordo rapido.

L'estinzione del reato è applicabile solo se l'imputato mantiene una condotta conforme durante il periodo prescritto dalla legge per delitti o contravvenzioni. È particolarmente vantaggiosa per gli imputati giovani o a primo ricorso che desiderano eliminare completamente il reato dal proprio casellario giudiziario.

Connessioni

L'articolo 445 si collega direttamente all'articolo 444 (applicazione della pena su richiesta) e all'articolo 240 del Codice penale (confisca obbligatoria). Rinvia altresì agli articoli 136 e 137 per l'estinzione del reato per prescrizione. Per gli effetti civili e amministrativi, si fa riferimento all'articolo 653 e alle disposizioni di legge speciale che disciplinano responsabilità civile derivata da reato.

Nel sistema processuale generale, la norma si colloca all'interno del complesso di riti deflattivi e abbreviati, interfacciandosi con il rito abbreviato (articoli 438-443) e il giudizio direttissimo (articoli 449-452). L'estinzione del reato per comportamento virtuoso rappresenta un'applicazione del principio di rieducazione della pena previsto dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

Domande frequenti

La sentenza di applicazione della pena comporta il pagamento delle spese processuali?

No, se la pena detentiva irrogata non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. In questo caso, l'imputato è esentato dal pagamento delle spese del procedimento, beneficiando di una significativa riduzione dei costi associati alla condanna.

Quali pene accessorie si applicano con la sentenza di applicazione della pena su richiesta?

Nessuna pena accessoria si applica se la pena detentiva non supera i due anni, salvo l'eccezione della confisca obbligatoria disciplinata dal Codice penale, quale la confisca di denaro contante o oggetti del reato.

La sentenza penale di applicazione della pena produce effetti nei giudizi civili?

No. La sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo diverse disposizioni di legge. È equiparata a una pronuncia di condanna, ma non crea automaticamente responsabilità civile derivata.

In quanto tempo il reato può estinguersi dopo la sentenza di applicazione della pena?

Se la pena detentiva non supera i due anni, il reato si estingue se nei cinque anni successivi (per delitti) o due anni successivi (per contravvenzioni) l'imputato non commette un reato della medesima indole.

Se il reato si estingue, che effetti ha sul casellario giudiziario dell'imputato?

L'estinzione comporta l'eliminazione di ogni effetto penale dalla sentenza. Il reato scompare dal casellario giudiziario e l'imputato non deve più considerarsi condannato per quel fatto, con importanti conseguenze per la riabilitazione professionale e civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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