Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 445 c.p.p. – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter.

1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Esclusione delle spese processuali e delle pene accessorie per sentenze con pena fino a due anni di reclusione
  • Confisca obbligatoria applicabile secondo le regole del Codice penale
  • La sentenza non produce effetti nei giudizi civili e amministrativi salvo disposizioni speciali
  • Estinzione del reato se l'imputato non commette nello stesso periodo reati della medesima indole
  • Possibilità di successiva sospensione condizionale della pena se il reato si estingue
Indice dei contenuti

La sentenza di applicazione della pena su richiesta non prevede spese processuali né pene accessorie se la pena detentiva non supera i due anni, con effetti limitati nei giudizi civili.

Ratio

L'articolo 445 disciplina le conseguenze favorevoli della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rappresentando un ulteriore incentivo alla deflazione processuale. L'esclusione delle spese processuali e delle pene accessorie per pene non superiori ai due anni riflette il principio di proporzionalità e il favor deflationis del legislatore contemporaneo. Questa norma incoraggia l'accordo tra le parti riducendo significativamente i costi e le conseguenze collaterali della condanna, senza compromettere la necessaria repressione del reato.

La limitazione degli effetti civili e amministrativi della sentenza rappresenta una protezione aggiuntiva per l'imputato che accetta il rito deflativo, evitando cascate di responsabilità civile e amministrativa derivate dalla sentenza penale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che la sentenza non comporta il pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo la confisca obbligatoria disciplinata dal Codice penale. Questa disposizione si applica quando la pena detentiva irrogata non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Se la pena è superiore ai due anni, il regime normale prevede il pagamento delle spese.

Il comma 1-bis chiarisce che la sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, pur se applicazione della pena su richiesta, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi, salvo disposizioni speciali di legge. La sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna penale ordinaria per effetti preliminari, ma non produce conseguenze automatiche extrapenali.

Il comma 2 disciplina l'estinzione del reato: se la pena detentiva non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, il reato si estingue se nei cinque anni successivi (per delitti) o due anni successivi (per contravvenzioni) l'imputato non commette un reato della medesima indole. L'estinzione comporta l'eliminazione di ogni effetto penale.

Quando si applica

Questi effetti benefici si applicano automaticamente a tutte le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444 quando la pena detentiva sia inferiore ai due anni. Sono particolarmente rilevanti nei procedimenti per reati minori e medio-gravi (truffe minori, ricettazioni di piccolo valore, lesioni personali, ingiurie aggravate) dove le parti raggiungono un accordo rapido.

L'estinzione del reato è applicabile solo se l'imputato mantiene una condotta conforme durante il periodo prescritto dalla legge per delitti o contravvenzioni. È particolarmente vantaggiosa per gli imputati giovani o a primo ricorso che desiderano eliminare completamente il reato dal proprio casellario giudiziario.

Connessioni

L'articolo 445 si collega direttamente all'articolo 444 (applicazione della pena su richiesta) e all'articolo 240 del Codice penale (confisca obbligatoria). Rinvia altresì agli articoli 136 e 137 per l'estinzione del reato per prescrizione. Per gli effetti civili e amministrativi, si fa riferimento all'articolo 653 e alle disposizioni di legge speciale che disciplinano responsabilità civile derivata da reato.

Nel sistema processuale generale, la norma si colloca all'interno del complesso di riti deflattivi e abbreviati, interfacciandosi con il rito abbreviato (articoli 438-443) e il giudizio direttissimo (articoli 449-452). L'estinzione del reato per comportamento virtuoso rappresenta un'applicazione del principio di rieducazione della pena previsto dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio, trentacinque anni, è condannato a un anno di reclusione tramite applicazione della pena su richiesta per ricettazione di uno smartphone rubato. La sentenza non prevede il pagamento delle spese processuali (circa duecento euro) né l'applicazione di pene accessorie quali l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Sempronio accetta la condanna e viene messo alla prova con una pena sospesa. Nel corso dei successivi cinque anni, mantiene una condotta conforme e non commette altri delitti di ricettazione. Allo scadere del quinto anno, il reato si estingue completamente e dal casellario giudiziario vengono eliminati gli effetti penali della condanna.

Caso 2: Caso 2

Mevio è condannato tramite applicazione della pena su richiesta a diciotto mesi di reclusione per lesioni personali aggravate a seguito di una lite. Due anni dopo, Mevio presenta domanda di indennizzo per disoccupazione presso un'agenzia governativa. Sebbene la sentenza penale di condanna sia stata pronunciata formalmente, essa non produce effetti automatici nella procedura amministrativa di valutazione della disoccupazione, in quanto l'articolo 445 esclude l'estensione degli effetti civili e amministrativi della sentenza penale.

Domande frequenti

La sentenza di applicazione della pena comporta il pagamento delle spese processuali?

No, se la pena detentiva irrogata non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. In questo caso, l'imputato è esentato dal pagamento delle spese del procedimento, beneficiando di una significativa riduzione dei costi associati alla condanna.

Quali pene accessorie si applicano con la sentenza di applicazione della pena su richiesta?

Nessuna pena accessoria si applica se la pena detentiva non supera i due anni, salvo l'eccezione della confisca obbligatoria disciplinata dal Codice penale, quale la confisca di denaro contante o oggetti del reato.

La sentenza penale di applicazione della pena produce effetti nei giudizi civili?

No. La sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo diverse disposizioni di legge. È equiparata a una pronuncia di condanna, ma non crea automaticamente responsabilità civile derivata.

In quanto tempo il reato può estinguersi dopo la sentenza di applicazione della pena?

Se la pena detentiva non supera i due anni, il reato si estingue se nei cinque anni successivi (per delitti) o due anni successivi (per contravvenzioni) l'imputato non commette un reato della medesima indole.

Se il reato si estingue, che effetti ha sul casellario giudiziario dell'imputato?

L'estinzione comporta l'eliminazione di ogni effetto penale dalla sentenza. Il reato scompare dal casellario giudiziario e l'imputato non deve più considerarsi condannato per quel fatto, con importanti conseguenze per la riabilitazione professionale e civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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