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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello (594); negli altri casi la sentenza è inappellabile.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’art. 578.

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In sintesi

  • Giudice pronuncia sentenza immediata se accoglie richiesta nelle fasi previste dalla legge
  • Richiesta rinnovabile una sola volta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento se precedentemente rigettata
  • In caso di dissenso del PM, può ripresentarsi la richiesta dopo chiusura dibattimento se il dissenso appare ingiustificato
  • Sentenza non è appellabile salvo che per dissenso del PM
  • Giudice decide anche su azione civile nel giudizio di impugnazione secondo articolo 578

Il giudice pronuncia immediatamente sentenza se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta, con possibilità di rinnovazione e appello del solo pubblico ministero.

Ratio

L'articolo 448 rappresenta il momento conclusivo del procedimento deflativo di applicazione della pena su richiesta, stabilendo le modalità di pronuncia della sentenza e gli effetti procedurali dell'accoglimento o del rigetto della richiesta. La possibilità di rinnovare la richiesta più volte garantisce alle parti una certa flessibilità procedimentale, mentre il limite alla rinnovabilità e l'inappellabilità della sentenza (salvo dissenso del PM) assicurano certezza del giudicato.

La facoltà del giudice di pronunciare sentenza immediatamente riflette la natura deflativa del procedimento, evitando ulteriori fasi processuali e consentendo la conclusione rapida del processo una volta verificate le condizioni stabilite dalla legge.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che il giudice, nelle udienze previste dall'articolo 447 (indagini preliminari), nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di applicazione della pena, pronuncia immediatamente sentenza. Qualora il PM disenta o il giudice rigetti la richiesta in fase preliminare, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice dopo questa presentazione.

Il giudice provvede allo stesso modo anche dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del PM o il rigetto della richiesta. Questo rappresenta una protezione per l'imputato contro declinazioni irragionevoli della accusa.

Il comma 2 prevede che in caso di dissenso, solo il PM può proporre appello della sentenza. Negli altri casi, la sentenza è inappellabile, garantendo certezza e stabilità del giudicato dopo l'accoglimento della richiesta.

Il comma 3 specifica che quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile secondo l'articolo 578, il quale disciplina il procedimento civile connesso nel giudizio di appello e cassazione.

Quando si applica

Questo articolo si applica in tutte le fasi processuali dove la richiesta di applicazione della pena può essere formulata: durante le indagini preliminari, in udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato. La facoltà di rinnovazione della richiesta consente agli imputati di tentare più volte di raggiungere un accordo se il primo tentativo fallisce per dissenso del PM o valutazione sfavorevole del giudice.

La pronuncia immediata della sentenza rappresenta la tipica conclusione deflativa del procedimento, senza necessità di dibattimento ordinario e con risparmio significativo di tempo e risorse.

Connessioni

L'articolo 448 si collega direttamente agli articoli 444 (applicazione della pena su richiesta), 445 (effetti della sentenza), 446 (modalità di richiesta), 447 (richiesta durante indagini preliminari), e ai numerosi articoli sui riti speciali quali 449-452 (giudizio direttissimo), 453-454 (giudizio immediato), 438-443 (rito abbreviato), e 578 (azione civile nel giudizio di impugnazione).

Nel sistema generale, la norma rappresenta il punto di convergenza di tutti i meccanismi deflattivi, garantendo la conclusione rapida e definitiva del processo nei casi idonei e proteggendo gli imputati da dissensi irragionevoli dell'accusa mediante la possibilità di accesso al giudice.

Domande frequenti

In quali fasi processuali il giudice può pronunciare sentenza immediata di applicazione della pena?

Il giudice pronuncia sentenza immediata durante le indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato, e anche dopo la chiusura del dibattimento o nel giudizio di impugnazione.

Quante volte l'imputato può rinnovare la richiesta di applicazione della pena?

La richiesta può essere rinnovata una sola volta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado se precedentemente rigettata dal giudice per le indagini preliminari. Dopo questa rinnovazione, non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.

La sentenza di applicazione della pena è appellabile?

No, la sentenza è inappellabile tranne nel caso di dissenso del PM. Solo il pubblico ministero ha facoltà di proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena.

Cosa accade se il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del PM al giudizio immediato o dopo la chiusura del dibattimento?

Il giudice pronuncia comunque sentenza immediata di applicazione della pena, ignorando il dissenso del PM e applicando la pena concordata con l'imputato, se ritiene il dissenso dell'accusa ingiustificato e irragionevole.

Se la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide anche sull'azione civile?

Sì. Quando la sentenza di applicazione della pena è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide anche sulla domanda di risarcimento danni presentata dalla parte civile secondo le regole dell'articolo 578.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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