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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 637 c.p. – Ingresso abusivo nel fondo altrui
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 636 - Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt→Cod. pen. art. 638 - Art. 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o→Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e progra→Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem→Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento→Art. 639 c.p.: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui→Art. 639-bis c.p.: Casi di esclusione dalla perseguibilità a que→Art. 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 637 c.p. incrimina l'ingresso abusivo nel fondo altrui recinto con fosso, siepe viva o stabile riparo.
Ratio
L'art. 637 protegge il possesso pacifico e il diritto di esclusione dal fondo privato. Diversamente dall'art. 636 (che punisce condotte lesive verso l'altrui patrimonio), qui il legislatore tutela il diritto di barriera fisica e il controllo di accesso, manifestato dalla recinzione. La norma presume che la recinzione sia segnale inequivoco della volontà esclusiva di non ammettere terzi.
Analisi
Elemento costitutivo è la recinzione: il fondo deve essere recinto da fosso (scavo delimitante), siepe viva (vegetazione), o altro stabile riparo (muro, rete, staccionata durevole). Non conta la resistenza fisica della barriera, ma la sua chiarezza di demarcazione. L'ingresso deve avvenire senza necessità: la norma ammette implicitamente le eccezioni per necessità, come soccorso in pericolo. È richiesto il dolo generico, non è reato colposo. Procedibilità a querela, non d'ufficio.
Quando si applica
L'art. 637 si applica quando un soggetto varchi la barriera fisica di un fondo privato senza il consenso del proprietario e senza motivo di necessità. Esempi: attraversare un orto recinto per scorciatoia, saltare una siepe per raccogliere frutti, entrare in un bosco circoscritto per caccia abusiva. Frequente nei confini rurali e propriétà contigue; meno nelle aree urbane dove la recinzione è meno usuale.
Connessioni
L'art. 637 rimanda implicitamente al concetto civilistico di proprietà e possesso (artt. 832-836 c.c.), all'art. 635 c.p. per il danneggiamento della recinzione stessa (se presente), e all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) per il parallelo sulla tutela della sfera privata. Coordinate con leggi regionali su accesso ai fondi agricoli e diritti di transito.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, coltivatore, ha un campo di grano circondato da un fosso profondo di un metro e mezzo. Caio, suo vicino, ogni mattina lo traversa a piedi saltando il fosso per raggiungere il bosco dietro. Tizio protesta ripetutamente; Caio sostiene che è una via di percorrenza tradizionale. Qualora Caio non dimostri una necessità legittima (es. servitù legale, pubblica utilità), commette il reato di cui all'art. 637 ogni volta che entra, punibile con multa fino a 103 euro a querela di Tizio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio possiede una proprietà con siepe viva di bosso alta due metri lungo tutto il perimetro. Filano, bambino della zona, sistematicamente bussa la siepe in un punto e accede al giardino per giocare. Il genitore di Filano, resosi conto, incarica il ragazzo di cessare: ciò nonostante Filano continua. Sempronio decide di sporgere querela. Filano risponde del reato di cui all'art. 637, anche se minore, poiché non esiste una necessità che giustifichi l'ingresso ripetuto.
Domande frequenti
Che cosa si intende per 'stabile riparo' secondo l'art. 637?
Qualsiasi barriera fisica durevole che demarca il fondo: muro di cinta, rete metallica, paliscinata, staccionata in legno. Non conta l'altezza assoluta, ma la funzione di delimitazione visibile. Una semplice corda o catena non costituisce riparo stabile.
Se entro nel fondo altrui perché il mio animale domestico è scappato, commetto il reato?
No, se la necessità è provata e proporzionale. Il soccorso al proprio animale è causa di giustificazione implicita. Tuttavia, dovete avvisare subito il proprietario e limitarvi al recupero, senza altri scopi.
L'art. 637 si applica anche a fondi urbani recinti?
Sì, formalmente la norma non distingue tra fondo agricolo e urbano. Se il giardino o il lotto di pertinenza è recinto da siepe o fosso, l'ingresso abusivo integra il reato. Più raro nelle città dove la recinzione è meno usuale.
Posso essere punito per un ingresso accidentale?
No, è richiesto il dolo, cioè la consapevolezza di entrare abusivamente. Un'entrata accidentale per errore di orientamento non integra la fattispecie, a meno che non dimostrino che eravate consapevole della recinzione.
Esiste una servitù di passaggio che legittima l'ingresso anche se il fondo è recinto?
Sì, se esiste una servitù legale o contrattuale di passaggio (art. 1051 c.c.), la recinzione non ostacola il diritto di transito. In quel caso, il passaggio legittimo non integra il reato, purché contenuto nell'esercizio del diritto.
Fonti consultate: 2 fontei verificate