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Testo dell'articoloVigente
Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.
La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.
Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1).
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati .
In sintesi
Indice dei contenuti
Disciplina gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, come risarcimento e lavoro non retribuito.
Ratio legis
L'art. 165 c.p. persegue una duplice finalità: da un lato garantisce che la sospensione condizionale non si risolva in un mero privilegio privo di conseguenze pratiche per il condannato; dall'altro orienta il trattamento penale verso la riparazione concreta del danno causato dalla condotta illecita. Il legislatore ha inteso bilanciare le esigenze di risocializzazione del reo con la tutela della vittima, introducendo meccanismi che responsabilizzano il condannato e valorizzano il suo impegno riparatorio.
Analisi
Il primo comma elenca in modo non tassativo le condizioni cui il giudice può subordinare il beneficio. Le restituzioni e il risarcimento del danno, anche liquidato solo provvisoriamente, rispondono a un'esigenza satisfattiva verso la parte lesa. La pubblicazione della sentenza costituisce invece una forma di riparazione morale. L'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ha carattere prevalentemente preventivo. La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, il cosiddetto lavoro di pubblica utilità, richiede il consenso del condannato, escludendo ogni coercizione incompatibile con i principi costituzionali.
Il secondo comma introduce un regime più rigoroso per il condannato che abbia già beneficiato della sospensione condizionale: in tal caso l'imposizione di almeno uno degli obblighi non è facoltativa ma obbligatoria. Fa eccezione il caso in cui il beneficio precedente sia stato concesso ai sensi dell'art. 163, quarto comma (sospensione condizionale breve). Il giudice è altresì tenuto a fissare in sentenza il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti, elemento essenziale per la verifica del rispetto delle condizioni.
Quando si applica
L'art. 165 c.p. si applica ogniqualvolta il giudice concede la sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. e intende subordinarla a obblighi riparatori o di utilità sociale. La norma opera sia nel giudizio di primo grado che in appello. Diventa imperativa, e non meramente facoltativa, quando il condannato ha già beneficiato in precedenza della sospensione condizionale, imponendo al giudice di vincolare il nuovo beneficio ad almeno uno degli obblighi elencati.
Connessioni normative
L'art. 165 c.p. si coordina con gli artt. 163 e 164 c.p. in materia di presupposti e revoca della sospensione condizionale, e con l'art. 168 c.p. che disciplina i casi di revoca del beneficio. Sul piano processuale, rilevano gli artt. 533 e 535 c.p.p. relativi alla condanna al risarcimento. Il lavoro di pubblica utilità trova disciplina attuativa nel d.lgs. 274/2000 e nel d.lgs. 28/2015 in materia di messa alla prova. In ambito civilistico, il risarcimento provvisoriamente assegnato si raccorda con le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione del danno.
Domande frequenti
Cosa succede se il condannato non adempie agli obblighi imposti ex art. 165 c.p.?
L'inadempimento degli obblighi fissati dal giudice ai sensi dell'art. 165 c.p. può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p., con conseguente esecuzione della pena detentiva originariamente inflitta.
Il consenso del condannato è necessario per imporre il lavoro non retribuito?
Sì. L'art. 165 c.p. prevede espressamente che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività possa essere imposta come condizione della sospensione solo se il condannato non si oppone, nel rispetto del principio costituzionale che vieta il lavoro forzato.
È obbligatorio imporre condizioni per concedere la sospensione condizionale?
No, in linea generale le condizioni sono facoltative e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice. Tuttavia diventano obbligatorie quando il condannato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale: in tal caso il giudice deve necessariamente imporre almeno uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, c.p.
Entro quanto tempo devono essere adempiuti gli obblighi?
Il termine per l'adempimento degli obblighi deve essere stabilito dal giudice direttamente nella sentenza di condanna. Non esiste un termine legale fisso: spetta al giudice calibrarlo in concreto tenendo conto della natura dell'obbligo e delle condizioni del condannato.
Qual è la durata massima del lavoro non retribuito a favore della collettività?
L'art. 165 c.p. stabilisce che la prestazione di attività non retribuita non può avere durata superiore a quella della pena sospesa. Il tempo determinato deve essere indicato dal giudice nella sentenza di condanna, secondo le modalità dallo stesso stabilite.
Fonti consultate: 1 fonte verificate