Testo dell'articoloVigente
Art. 165 c.p.p. – Notificazioni all’imputato latitante o evaso
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Notificazioni all’imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.
2. Se l’imputato è privo di difensore, l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
In sintesi
Indice dei contenuti
Notificazioni all'imputato latitante o evaso mediante consegna copia al difensore. Se privo difensore, autorità giudiziaria designa difensore di ufficio.
Ratio
Garantisce la continuazione del procedimento penale anche quando l'imputato si sottrae volontariamente alla giustizia (latitanza) o fugge da custodia (evasione). La rappresentanza tramite difensore assicura il diritto alla difesa e il principio della terzietà processuale.
Analisi
Comma 1: notificazioni all'imputato latitante (si nasconde da ricercato per sfuggire cattura, art. 296 cpp) o evaso (fugge da custodia, art. 385 cp) avvengono consegnando copia al difensore, senza alcun tentativo di ricerca presso domicili o altri luoghi. È esclusiva modalità di notificazione. Comma 2: se imputato è privo di difensore, autorità giudiziaria designa d'ufficio (art. 97 cpp). Comma 3: l'imputato latitante o evaso è rappresentato dal suo difensore a ogni effetto processuale, come se fosse presente in aula.
Quando si applica
Quando l'imputato è accertato latitante (risulta da atti che si sottrae) o evaso (documentato dalla polizia penitenziaria). Non si applica se è solo irreperibile: in quel caso valgono artt. 159-160.
Connessioni
Correlata agli artt. 159-160 (irreperibilità, caso diverso), 165 stesso (latitanti ed evasi), 97 (difensore d'ufficio), 296 c.p.p. (latitanza), 385 c.p. (evasione), 384 c.p. (sottrazione a custodia). Differisce da irreperibilità per certezza della sottrazione volontaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio è imputato per rapina e risulta latitante dagli atti di polizia: è ricercato attivamente e si sa che si sottrae alla cattura. La corte emette sentenza di condanna in primo grado. Pur assente, la sentenza è notificata al suo difensore di ufficio. Sempronio rimane rappresentato dal difensore anche per i successivi ricorsi in appello e cassazione.
Caso 2: Mevio era detenuto presso carcere di Poggioreale per traffico stupefacenti
Evade e rimane in libertà illegittimamente. Durante l'istruttoria per evasione, riceve nuova imputazione per reato connesso. Non ha difensore. L'autorità giudiziaria assegna difensore d'ufficio e le notificazioni procedono esclusivamente al difensore fino a cattura di Mevio.
Domande frequenti
Se sono latitante, il difensore riceve gli atti al mio posto?
Sì, tutte le notificazioni vanno al difensore, che ti rappresenta nel procedimento in tua assenza. È l'unica modalità di comunicazione ufficiale.
La sentenza di condanna è valida se io latitante non la ricevo?
Sì, è completamente valida. La notificazione al difensore ha pieno effetto, anche se latitante.
Posso comparire durante il processo anche se latitante?
Sì, se ti presenti spontaneamente in aula, cessi di essere latitante. Da quel momento, torni alle procedure ordinarie di notificazione.
Qual è la differenza tra latitanza ed evasione?
Latitanza: quando stai nascosto per evitare cattura (ricercato). Evasione: quando fuggi dal carcere durante una detenzione. Entrambi comportano notificazione al difensore.
Se non ho difensore, come garantisce lo Stato che sono rappresentato?
Lo Stato ti nomina un difensore d'ufficio automaticamente. Il difensore è gratuito ed è pagato dallo Stato per garantire il tuo diritto di difesa.