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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 165 c.p.p. – Notificazioni all’imputato latitante o evaso

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le notificazioni all’imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.) sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l’imputato è privo di difensore l’autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio (97).

3. L’imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

In sintesi

  • Latitante o evaso notificato solo tramite consegna al difensore
  • Se imputato privo di difensore, nomina difensore d'ufficio obbligatoria
  • Latitante/evaso rappresentato dal difensore a ogni effetto processuale
  • Differenza tra latitanza (nascondimento volontario) e evasione (fuga dal carcere)
  • Procedimento continua normalmente tramite rappresentanza difensore

Notificazioni all'imputato latitante o evaso mediante consegna copia al difensore. Se privo difensore, autorità giudiziaria designa difensore di ufficio.

Ratio

Garantisce la continuazione del procedimento penale anche quando l'imputato si sottrae volontariamente alla giustizia (latitanza) o fugge da custodia (evasione). La rappresentanza tramite difensore assicura il diritto alla difesa e il principio della terzietà processuale.

Analisi

Comma 1: notificazioni all'imputato latitante (si nasconde da ricercato per sfuggire cattura, art. 296 cpp) o evaso (fugge da custodia, art. 385 cp) avvengono consegnando copia al difensore, senza alcun tentativo di ricerca presso domicili o altri luoghi. È esclusiva modalità di notificazione. Comma 2: se imputato è privo di difensore, autorità giudiziaria designa d'ufficio (art. 97 cpp). Comma 3: l'imputato latitante o evaso è rappresentato dal suo difensore a ogni effetto processuale, come se fosse presente in aula.

Quando si applica

Quando l'imputato è accertato latitante (risulta da atti che si sottrae) o evaso (documentato dalla polizia penitenziaria). Non si applica se è solo irreperibile: in quel caso valgono artt. 159-160.

Connessioni

Correlata agli artt. 159-160 (irreperibilità, caso diverso), 165 stesso (latitanti ed evasi), 97 (difensore d'ufficio), 296 c.p.p. (latitanza), 385 c.p. (evasione), 384 c.p. (sottrazione a custodia). Differisce da irreperibilità per certezza della sottrazione volontaria.

Domande frequenti

Se sono latitante, il difensore riceve gli atti al mio posto?

Sì, tutte le notificazioni vanno al difensore, che ti rappresenta nel procedimento in tua assenza. È l'unica modalità di comunicazione ufficiale.

La sentenza di condanna è valida se io latitante non la ricevo?

Sì, è completamente valida. La notificazione al difensore ha pieno effetto, anche se latitante.

Posso comparire durante il processo anche se latitante?

Sì, se ti presenti spontaneamente in aula, cessi di essere latitante. Da quel momento, torni alle procedure ordinarie di notificazione.

Qual è la differenza tra latitanza ed evasione?

Latitanza: quando stai nascosto per evitare cattura (ricercato). Evasione: quando fuggi dal carcere durante una detenzione. Entrambi comportano notificazione al difensore.

Se non ho difensore, come garantisce lo Stato che sono rappresentato?

Lo Stato ti nomina un difensore d'ufficio automaticamente. Il difensore è gratuito ed è pagato dallo Stato per garantire il tuo diritto di difesa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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