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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 296 c.p.p. – Latitanza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. E’ latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso.

In sintesi

  • Definizione: sottrazione volontaria da custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto espatrio, obbligo dimora, ordine carcerazione
  • Qualità: permane finché ordinanza rimane in vigore o fino a revoca della misura
  • Designazione difensore: giudice nomina difensore d'ufficio al latitante privo di assistenza
  • Equiparazione: all'evaso sono equiparati gli effetti penali della latitanza

La latitanza è lo stato di chi volontariamente si sottrae a misure cautelari, ordini di carcerazione o divieti di espatrio.

Ratio

L'art. 296 c.p.p. definisce legalmente chi è latitante e quali sono le conseguenze. La latitanza è una qualità processuale grave che comporta sospensione della prescrizione, impossibilità di beneficiare di attenuanti, isolamento dal procedimento. La norma protegge l'esigenza dello Stato di assicurare alla giustizia persone che fuggono, bilanciando il diritto di difesa (il giudice nomina difensore d'ufficio) con la necessità di procedere senza l'imputato.

Analisi

Il comma 1 definisce latitante: chi «volontariamente» si sottrae a custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), divieto di espatrio (art. 283 c.p.p.), obbligo di dimora (art. 283-bis c.p.p.), oppure a un ordine con cui si dispone la carcerazione (es. ordinanza di esecuzione pena). L'elemento «volontariamente» è cruciale: esclude chi è rapito/sequestrato (ipotesi rara ma teorica). Il comma 2: una volta dichiarata la latitanza, il giudice designa difensore d'ufficio al latitante sprovvisto (garantendo diritto di difesa), ordina che copia ordinanza di latitanza sia depositata in cancelleria, e avviso del deposito è notificato al difensore. Il comma 3: gli effetti processuali della latitanza operano SOLO nel procedimento penale in cui è stata dichiarata (non si comunica ad altri processi). Il comma 4: la qualità di latitante «permane» finché non accada uno di tre eventi: (a) ordinanza che ha causato latitanza sia revocata (art. 299), (b) ordinanza abbia altrimenti perso efficacia (es. prescrizione reato), (c) siano estinti il reato o la pena per cui è stato emesso il provvedimento (es. assoluzione, prescri­zione). Il comma 5: all'evaso (chi scappa dal carcere dove stava scontando pena) sono equiparati gli effetti della latitanza (sospensione prescrizione, aggravamento posizione).

Quando si applica

La norma si applica una volta che il giudice dichiara formalmente lo stato di latitanza (di solito dopo verbale di vane ricerche, art. 295). Da quel momento, la persona ha status di latitante con conseguenze: è arrestabile in qualunque luogo senza mandato (sarà sufficiente il riferimento all'ordinanza di latitanza), prescrizione del reato è sospesa, non gode di attenuanti, il processo procede in absentia con difensore d'ufficio. Se il latitante si presenta volontariamente, il giudice valuta se revoca lo stato (art. 299, revoca per circostanze mutate).

Connessioni

Collegato agli artt. 287-295 (misure, adempimenti, vane ricerche), 299 (revoca della latitanza), 283-284 c.p.p. (misure cautelari diverse dal carcere), 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), 274-275 (presupposti cautelari), 360 c.p.p. (sospensione prescrizione durante latitanza). Conseguenze penali: inibizione alle pene (art. 28 c.p.), impossibilità di ottenere sconti di pena, aggravamento complessivo della posizione legale.

Domande frequenti

Se mi dichiara latitante, perdo completamente i diritti processuali?

No, ma ne perdi alcuni fondamentali. Il giudice nomina un difensore d'ufficio che ti rappresenta (art. 296 c.2), così non rimani senza protezione legale. Però perdi la presenza fisica al processo, il diritto di consultare il fascicolo in tempo reale, il diritto di essere interrogato dal giudice nei momenti critici. Il processo procede senza di te, con il tuo difensore che fa gli atti in tua assenza.

La latitanza significa automaticamente perdita della prescrizione del reato?

No, non 'perdita', ma 'sospensione'. La prescrizione del reato si ferma mentre sei latitante (art. 296 c.4 in collezione con art. 360 c.p.p.). Quando sei catturato, il termine di prescrizione ricomincia a contare. Se il reato aveva termine di prescrizione di 5 anni e sei latitante per 2 anni, il termine ricomincerà a contare da capo quando sei catturato. Questo dilà al PM più tempo per concludere il processo.

Un evaso dal carcere è automaticamente latitante?

Sì. L'art. 296 c.5 dice che all'evaso (chi scappa dal carcere mentre sta già scontando la pena) sono equiparati gli effetti della latitanza. È una categoria speciale: non scappa da una misura cautelare (come il latitante), ma scappa dalla pena vera e propria. Le conseguenze sono identiche: sospensione prescrizione, arresto esecutivo, etc.

Se mi presento volontariamente al commissariato, cesso di essere latitante?

Ti fai arrestare, sì. Ma lo stato di latitanza non cessa automaticamente. Devi presentarti al tuo difensore o al giudice e chiedere la revoca della latitanza motivando: «Desidero riprendere il processo, le circostanze sono mutate, non sono più pericolo di fuga». Il giudice, valutando la richiesta, decide se revocare lo stato di latitanza. Fino a revoca formale, rimani latitante a livello amministrativo (anche se físicamente in custodia).

Dopo assoluzione, cesso automaticamente di essere latitante?

Sì. L'art. 296 c.4 lett. c) stabilisce che la latitanza cessa una volta che «siano estinti il reato o la pena». Se sei assolto (reato estinto per inesistenza del fatto), lo stato di latitanza decade automaticamente. Ugualmente se il reato si prescrive. Però la sentenza di assoluzione deve diventare definitiva (non essere più ricorribile); fino a quel momento, la latitanza rimane operativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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