Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 298 c.p.p. – Sospensione dell’esecuzione delle misure

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Sospensione dell’esecuzione delle misure

1. L’esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l’esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

In sintesi

  • L'esecuzione di un ordine di carcerazione (sentenza esecutiva) sospende la custodia cautelare già applicata per altro reato
  • La sospensione non opera se la pena è scontata con misure alternative alla detenzione (affidamento, semilibertà)
  • L'articolo garantisce che non si applichi contemporaneamente la medesima restrizione (carcere) per due reati diversi
  • È una forma di coordinamento tra ordini di esecuzione di pena e misure cautelari pendenti
Indice dei contenuti

Se accusato di un reato riceve ordine di carcerazione per altro reato, la misura cautelare si sospende se incompatibile con l'esecuzione della pena.

Ratio

L'articolo 298 governa il conflitto temporale tra due ordini: quando un imputato già sottoposto a custodia cautelare per un reato riceve un ordine di carcerazione (esecuzione di sentenza di condanna) per un altro reato. La ratio è evitare sovrapposizione inefficiente (non si può stare due volte in carcere per lo stesso momento temporale). La sospensione è automatica, perché la carcerazione per esecuzione di pena è titolo più forte e prioritario rispetto a una misura cautelare ancora pendente.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che quando viene eseguito un ordine di carcerazione (sentenza definitiva) nei confronti di una persona già sottoposta a custodia cautelare per altro reato, la custodia cautelare subisce sospensione automatica. Tuttavia, la sospensione non vale se gli effetti della custodia cautelare originaria sono compatibili con l'espiazione della nuova pena (per esempio, se la custodia rigarda specifiche restrizioni di movimento compatibili con il carcere, la compatibilità persiste). Il comma 2 esclude il meccanismo di sospensione nel caso in cui la pena sia scontata tramite misure alternative alla detenzione (articolo 47 dell'ordinamento penitenziario: affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare). In questo caso, la custodia cautelare originaria continua a produrre i suoi effetti perché non vi è sovrapposizione concreta (il detenuto non è fisicamente in carcere ma sottoposto a misura alternativa).

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che due ordini esecutivi (misura cautelare per un fatto, esecuzione di pena per un altro fatto) collidono temporalmente. Tizio riceve custodia cautelare per corruzione il 5 marzo. Il 20 marzo, per una vecchia sentenza di frode ormai definitiva, riceve l'ordine di carcerazione. La custodia cautelare per la corruzione si sospende automaticamente dal 20 marzo, perché Tizio comincerà a scontare la pena di frode in carcere. Se invece Caio riceve l'ordine di carcerazione ma il giudice di sorveglianza lo ammette a semilibertà (non carcere pieno), la sua custodia cautelare originaria non si sospende perché non è incompatibile con la semilibertà.

Connessioni

L'articolo 298 si coordina direttamente con l'art. 297 (decorrenza e computo dei termini), l'art. 303-ter (durata massima della custodia), l'art. 656 (esecuzione delle sentenze), l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (misure alternative), e gli artt. 299-306 che regolano la revoca, sostituzione e estinzione delle misure cautelari.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 1° febbraio per sospetto omicidio. Il 15 febbraio arriva l'ordine di esecuzione di una sentenza di frode risalente a tre anni prima, con condanna a 2 anni di carcere. Tizio viene trasferito al carcere per scontare la frode. La custodia cautelare per l'omicidio si sospende automaticamente dal 15 febbraio, poiché Tizio è già in carcere e non può stare due volte contemporaneamente. Una volta concluso il procedimento per l'omicidio, il conteggio della custodia cautelare riprenderà (non si accumula con il tempo di frode).

Caso 2: Caio riceve obbligo di dimora nel comune per un reato

Successivamente, arriva ordine di carcerazione per altra sentenza, ma il giudice di sorveglianza lo ammette a semilibertà (esce dal carcere dalle 8 alle 17, rientra di sera). L'obbligo di dimora non è incompatibile con la semilibertà, perché Caio esce comunque dal comune per lavoro. Quindi l'obbligo di dimora non si sospende; Caio deve rispettare sia l'obbligo sia la semilibertà.

Domande frequenti

Se sono in custodia cautelare e ricevo ordine di carcere per un'altra sentenza, quando esce l'ordinanza?

La custodia cautelare si sospende automaticamente, non ci vuole ordinanza. Cominci a scontare direttamente la pena per l'altro reato. La sospensione è automatica per legge.

La custodia cautelare sospesa mi viene poi conteggiata?

No. Il tempo di custodia cautelare sospeso non si accumula con il tempo di esecuzione della pena. Sono procedimenti paralleli indipendenti.

Se esco dal carcere con affidamento in prova, la custodia cautelare per l'altro reato ricomincia?

Sì, se l'affidamento in prova è incompatibile con la custodia cautelare. Ma spesso non lo è: dipende dalle condizioni specifiche dell'affidamento. Il giudice deciderà caso per caso.

Posso evitare la sospensione della custodia cautelare?

No, la sospensione è automatica e obbligatoria. Accade da sola quando ricevi l'ordine di carcerazione. Non è una scelta del giudice.

Se ho solo un obbligo di firma e ricevo ordine di carcere, cosa succede all'obbligo?

L'obbligo di firma si sospende perché incompatibile con il carcere (non puoi andare in questura se sei in carcere). Riprenderà quando uscirai dal carcere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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