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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto (380, 381) o del fermo (384).

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’art. 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell’art. 303 comma 4.

5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.

In sintesi

  • Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo
  • Le altre misure cautelari e interdittive decorrono dalla notificazione dell'ordinanza a norma dell'art. 293
  • Se sono emesse più ordinanze per lo stesso fatto, i termini si contano dal giorno della prima ordinanza
  • Nel computo dei termini si considerano i giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza di primo grado
  • Se l'imputato è detenuto per altro reato, gli effetti decorrono dal giorno della notificazione o dalla cessazione della detenzione precedente

La custodia cautelare decorre dall'arresto; altre misure dal momento della notificazione dell'ordinanza.

Ratio

L'articolo 297 disciplina il momento iniziale di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, secondo il principio per cui l'effetto giuridico di una misura di coercizione contro la persona deve cominciar a spiegare i suoi effetti nel momento in cui concretamente incide sulla libertà dell'imputato. La distinzione tra custodia cautelare (decorrenza dalla cattura) e altre misure (decorrenza dalla notificazione) riflette la diversa natura: la custodia è esecutiva sul corpo, le altre sono notiziali.

Analisi

Il comma 1 fissa che gli effetti della custodia cautelare (arresto, cattura, fermo) decorrono dal momento in cui la privazione della libertà diventa effettiva. Il comma 2 stabilisce che per le altre misure (obbligo di dimora, divieto di avvicinamento, ecc.) il dies a quo è la notificazione dell'ordinanza secondo le forme di cui all'art. 293. Il comma 3 introduce la regola di accumulo per ordinanze multiple: se su uno stesso fatto o su fatti collegati sono disposte più volte la medesima misura, i termini si contano una sola volta dal giorno della prima ordinanza, applicando l'imputazione più grave. Il comma 4 specifica che nel computo rientrano i giorni in cui si sono tenute le udienze e la deliberazione della sentenza di primo grado, solamente al fine del calcolo della durata complessiva secondo l'art. 303 comma 4. Il comma 5 regola il caso in cui l'imputato sia già detenuto per altro reato: gli effetti decorrono dalla notificazione se compatibili con lo stato di detenzione già in atto, altrimenti dalla cessazione di quest'ultima.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che il giudice dispone una misura cautelare e deve calcolare la durata massima consentita dalla legge. Praticamente: Tizio è arrestato il 15 gennaio per furto e subisce custodia cautelare; il giudice ordina il carcere il 15 gennaio alle 16:00. La custodia decorre da quel momento. Se invece il giudice emette ordinanza il 15 gennaio ma Tizio la riceve il 17 gennaio per posta, la decorrenza è il 17 gennaio. Nel caso di Caio, sottoposto a obbligo di dimora il 10 febbraio e già detenuto per altra causa, la misura decorre dal 10 febbraio se compatibile (es. stessa sede) oppure dal giorno in cui Caio esce dalla detenzione precedente.

Connessioni

L'articolo 297 si collega direttamente agli artt. 273-275 (condizioni e presupposti delle misure), all'art. 293 (notificazione), agli artt. 303 e 303-ter (durata massima), all'art. 304 (sospensione dei termini), all'art. 294 (interrogatorio obbligatorio) e all'art. 312 (disposizioni specifiche per il ricovero psichiatrico). Rinvia inoltre ai reati per cui sussiste connessione secondo l'art. 12 c.p.p.

Domande frequenti

Se vengo arrestato, da quando comincia a contarsi il tempo massimo di custodia?

Dalla cattura effettiva. Se sei fermato il 10 gennaio alle 15:00, anche se l'ordinanza di custodia è firmata il 10 gennaio alle 18:00, il conteggio parte dal momento del tuo arresto. Questo vale solo per la custodia cautelare; per gli altri obblighi (dimora, firma), il conteggio parte dalla notificazione.

Posso ottenere la scarcerazione se il giudice non conta bene i giorni?

Sì, secondo l'art. 302, la custodia cautelare perde efficacia se non rispetta i termini massimi dell'art. 303-ter. Se il giudice non ha conteggiato correttamente i giorni e il tuo tempo è scaduto, hai diritto alla liberazione immediata.

Se sono accusato di due crimini diversi, come vengono conteggiati i tempi di custodia?

Se per i due crimini sono emesse ordinanze di custodia separate per fatti diversi commessi prima della prima ordinanza e c'è connessione (art. 12), il tempo si conta una sola volta dal giorno della prima ordinanza, secondo la pena più grave tra le due. Non si sommano i tempi.

Se sono già in carcere per un'altra condanna e mi mettono un obbligo di firma, da quando conta?

L'obbligo di firma è incompatibile con il carcere, quindi il termine di durata inizia dal giorno in cui sei rilasciato, non dal giorno della notificazione dell'ordinanza. Fino a quel momento, la misura non ha effetto.

Nei giorni di udienza, il tempo di custodia non conta per il limite massimo?

Al contrario: i giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza di primo grado sono INCLUSI nel computo della durata complessiva secondo l'art. 303 comma 4, solo a fini di determinazione della massima durata consentita, non per altre finalità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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