Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 294 c.p.p. – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

1-ter. L’ interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’ atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, dalla corte di assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.

In sintesi

  • Custodia in carcere: interrogatorio entro 5 giorni dal inizio custodia (salvo assoluto impedimento)
  • Altre misure interdittive: interrogatorio entro 10 giorni da esecuzione/notificazione
  • Richiesta urgenza PM: interrogatorio entro 48 ore se PM lo chiede nella richiesta di custodia
  • Valutazione: giudice verifica se esigenze cautelari persistono e può revocare/sostituire misura
Indice dei contenuti

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare deve avvenire entro termini precisi per valutare se la misura rimane necessaria.

Ratio

L'art. 294 c.p.p. garantisce il diritto dell'imputato all'interrogatorio da parte del giudice durante la custodia cautelare. L'interrogatorio è occasione per l'imputato di fornire la propria versione dei fatti e per il giudice di verificare se le esigenze cautelari che giustificavano la misura ancora sussistono. La norma fissa termini rigidi per assicurare che l'imputato non rimanga «incomunicato» troppo a lungo.

Analisi

Il comma 1 fissa il termine: se custodia in carcere, il giudice procede all'interrogatorio «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni» dall'inizio esecuzione custodia, salvo assoluto impedimento di fatto. Il comma 1-bis: se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare (anche non-carceraria: braccialetto, divieto dimora, sospensione professione), interrogatorio deve avvenire non oltre 10 giorni da esecuzione/notificazione. Il comma 1-ter aggiunge urgenza: se il PM esplicitamente chiede urgenza nella richiesta di custodia, interrogatorio deve avvenire entro 48 ore. Il comma 2: se assoluto impedimento (malattia, ricovero ospedaliero), giudice redige decreto motivato e il termine ricomincia dalla data in cui l'impedimento cessa o giudice lo certifica. Il comma 3 è fondamentale: per mezzo dell'interrogatorio, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità (art. 273, 274, 275 c.p.p.) e le esigenze cautelari. Se non sussistono più, il giudice revoca o sostituisce la misura (art. 299 c.p.p.). Il comma 4: interrogatorio è condotto dal giudice con modalità dell'art. 64-65 c.p.p. (diritto difensore presente, no violenza psichica, libertà di non rispondere); PM e difensore ricevono avviso tempestivo e il difensore DEVE intervenire (obbligo, non facoltà). Il comma 5: se interrogatorio deve svolgersi in altra giurisdizione, il giudice può delegare il giudice locale. Il comma 6: la regola di «segretazione»: il PM non può interrogare il custodito prima del giudice.

Quando si applica

Ogni volta che ordinanza di custodia cautelare o misura interdittiva è disposta, il giudice deve convocare l'imputato per interrogatorio nei termini stabiliti. Se l'imputato è già in carcere per un precedente reato, il termine comincia dalla data del nuovo provvedimento. Se PM chiede urgenza (es. pericolo distruzione prove), il giudice ha priorità assoluta: interrogatorio entro 48 ore.

Connessioni

Strettamente legato agli artt. 287-293 (misure e adempimenti), 299 (revoca/sostituzione), 273-275 c.p.p. (presupposti cautelari), 64-65 c.p.p. (diritti dell'interrogato), 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), 327-bis c.p.p. (valutazione bilanciata prove). Principi costituzionali: diritto di difesa (art. 24 Cost.), processo giusto (art. 111 Cost.), divieto tortura (art. 3 CEDU).

Casi pratici

Caso 1: Caio è arrestato il 15 maggio 2026 per furto aggravato (pena: 6 mesi - 3 anni)

Il giudice dispone custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga (Caio è già stato condannato per reati simili). Caio è trasferito in carcere il 15 maggio alle ore 16:00. Il termine del giudice per l'interrogatorio è: «entro cinque giorni» = entro il 20 maggio non oltre le ore 16:00. Il giudice convoca Caio per interrogatorio il 19 maggio mattina (all'interno dei 5 giorni). L'avv. Mevio, difensore di Caio, riceve avviso 24 ore prima (comma 4) e è presente. Caio racconta: «Ho rubato il televisore perché disoccupato, ma non ho alcun piano per scappare, ho famiglia a Roma, sono disposto a vivere con braccialetto». Il giudice valuta la nuova narrazione e decide: poiché il pericolo di fuga è minore di quanto appaia dalle prove iniziali, revoca la custodia e sostituisce con divieto di espatrio e obbligo di firma settimanale.

Caso 2: Sempronio è arrestato il 1° giugno 2026 per droga (pena massima: 12 anni)

Il PM, nella richiesta di custodia cautelare, chiede esplicitamente l'interrogatorio in urgenza (comma 1-ter) perché teme che Sempronio conosca l'ubicazione di un laboratorio clandestino e potrebbe avvisare i complici. Il giudice deve interrogare Sempronio entro 48 ore dal 1° giugno: entro le 16:00 del 3 giugno. Il giudice convoca Sempronio il 2 giugno sera. Sempronio confessa il laboratorio, il PM raccoglie l'indirizzo, e il giudice ordina perquisizione immediata. La custodia rimane in vigore per pericolo inquinamento probatorio.

Domande frequenti

Se sono in custodia cautelare, quando mi deve interrogare il giudice?

Entro 5 giorni dall'inizio della custodia in carcere (art. 294 c.1). Se il PM ha chiesto urgenza nella richiesta di custodia, il termine si riduce a 48 ore. Se sei sottoposto ad altra misura cautelare (non carcere), il termine è 10 giorni (art. 294 c.1-bis). Se il giudice non ti interroga entro il termine, puoi ricorrere in Cassazione per violazione diritti processuali.

Il mio avvocato ha diritto di essere presente all'interrogatorio?

Sì, anzi ha l'obbligo di esserci. L'art. 294 c.4 dice che il difensore ha «l'obbligo di intervenire». Devi ricevere avviso dell'interrogatorio almeno 24 ore prima. Se il tuo avvocato non riceve avviso, puoi contestare la validità dell'interrogatorio (vizio procedurale). Se non hai avvocato, il giudice ne nomina uno d'ufficio.

Durante l'interrogatorio posso rifiutarmi di rispondere al giudice?

Sì. L'art. 64 c.p.p. stabilisce che puoi avvalere della facoltà di non rispondere («diritto di stare zitto»). Il giudice ti deve avvertire di questo diritto prima di iniziare. Se decidi di non parlare, il giudice non può trarre conclusioni negative da questo silenzio. Però il silenzio può far sì che le esigenze cautelari rimangano intatte (es. se non parli, il giudice non sa se il pericolo di fuga è reale).

Se ammetto colpevolezza durante l'interrogatorio, mi aiuta a uscire dalla custodia?

Potrebbe. Se ammetti il fatto ma dimostri che non sussistono più le esigenze cautelari (es. «Ho rubato, ma mi impegno a vivere con monitoraggio elettronico, non fuggo»), il giudice può revocamente la custodia. Però la tua ammissione diventa prova nel processo, quindi attenzione: valutas con il tuo avvocato cosa dire.

Se il giudice mi revoca la custodia dopo l'interrogatorio, come esco dal carcere?

Il giudice emana un'ordinanza di revoca ordinando che tu sia scarcerato. L'ordinanza è trasmessa immediatamente al carcere, che procede alla tua scarcerazione entro poche ore. Se il giudice sostituisce la custodia con un'altra misura (es. braccialetto, divieto dimora), devi sottometterti alla nuova misura prima di uscire dal carcere (applicazione braccialetto, etc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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