Testo dell'articoloVigente
Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.
1-ter. – Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione .
1-quater. Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all’articolo 159, comma 1.
1-septies. L’invito contiene:
a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione, nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L’invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
1-novies. L’interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all’articolo 141-bis
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero, presentando al giudice competente gli elementi della richiesta e gli elementi a favore dell'imputato.
Ratio
L'art. 291 c.p.p. disciplina il procedimento di applicazione delle misure cautelari, fondamentale per garantire l'equilibrio fra l'esigenza di sicurezza e i diritti della difesa. La norma rispecchia il principio di legalità, richiedendo che il PM documenti non solo gli elementi incriminanti ma anche le controdeduzioni e i dati favorevoli all'imputato, al fine di consentire al giudice un'evaluazione equilibrata e consapevole.
Il procedimento rappresenta un filtro importante contro l'arbitrio, poiché il giudice deve pronunciarsi sulla base di una documentazione completa e imparziale, potendo così limitare i rischi di misure sproporzionate o ingiustificate.
Analisi
Il primo comma prevede che le misure siano disposte «su richiesta» del PM, il quale presenta al giudice competente gli elementi su cui fonda la richiesta. Cruciale è l'obbligo per il PM di presentare «tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate»: questo assicura trasparenza processuale e par condicio defensionis.
Il secondo comma affronta un'ipotesi particolare: quando il giudice riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, e ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare esigenze cautelari, può disporre la misura richiesta nello stesso provvedimento che dichiara l'incompetenza. Il comma 2-bis introduce una deroga al contraddittorio: il PM può chiedere misure patrimoniali provvisorie in deroga a quanto stabilito da altre disposizioni, purché nell'interesse della persona offesa e in caso di necessità o urgenza.
Quando si applica
L'art. 291 si applica ogni qual volta il PM intenda richiedere una misura cautelare: custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, sequestro conservativo di beni. Trova applicazione anche nel corso delle indagini preliminari, così come davanti al giudice dell'udienza preliminare o durante il dibattimento.
Un caso concreto: Tizio è sottoposto a indagine per truffa e il PM, ritenendo sussistere pericolo di reiterazione, presenta richiesta di misura cautelare documentando sia i fatti contestati sia le circostanze favorevoli (stabilità lavorativa, assenza di precedenti). Il giudice, valutando il dossier completo, decide sulla congruità della misura.
Connessioni
L'art. 291 c.p.p. si integra con l'art. 274 c.p.p. (Presupposti e finalità delle misure cautelari), che definisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento prove). Rimanda inoltre all'art. 27 c.p.p. (Trasferimento di competenza). La norma dialoga con l'art. 282-bis c.p.p. (Misure patrimoniali provvisorie) e con gli artt. 348 ss. c.p.p. (Attività di polizia giudiziaria). Per quanto riguarda i diritti della difesa, connessi agli artt. 24 Cost. e 111 Cost., nonché alla direttiva 2010/64/UE sull'accesso a difesa.
Casi pratici
Caso 1: Caio è indagato per ricettazione di merce rubata
Il PM presenta richiesta di sequestro conservativo dei beni presso il negozio dove Caio opera, allegando fatture di acquisto sospette e testimonianze di clienti che segnalano provenienza fraudolenta della merce. Nel fascicolo sono depositate anche le memorie difensive di Caio che sostengono la buona fede dell'acquirente all'ingrosso. Il giudice esamina il quadro complessivo e dispone il sequestro con ordinanza motivata, valutando sia gli indizi di responsabilità che i dati favorevoli a Caio.
Caso 2: Sempronio è accusato di maltrattamenti in famiglia
Durante le indagini preliminari il PM chiede misure patrimoniali provvisorie per tutelare il coniuge vittima, in assenza di un provvedimento cautelare personale definitivo. Il giudice, riconoscendo che la causa rientra nella competenza territoriale di un'altra sezione, dispone comunque la misura patrimoniale provvisoria nello stesso atto con cui dichiara l'incompetenza, salvaguardando così gli interessi della persona offesa pur trasferendo il fascicolo al giudice competente.
Domande frequenti
Che cosa succede se il PM presenta richiesta di misura cautelare senza documentare gli elementi favorevoli all'imputato?
La richiesta è radicalmente difettosa e il giudice deve rigettarla. L'art. 291 c.p.p. impone al PM l'obbligo di presentare tutti gli elementi, anche quelli sfavorevoli alla sua tesi, altrimenti il giudice non può compiere una valutazione equa e consapevole. Omettere volutamente dati favorevoli al difendibile costituisce una violazione del diritto di difesa e rende annullabile il provvedimento.
Il giudice incompetente può disporre una misura cautelare personale (come la carcerazione) oppure solo misure patrimoniali?
Secondo il comma 2 dell'art. 291, il giudice incompetente può disporre misure cautelari generiche (non solo patrimoniali) quando sussistono l'urgenza e le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. Ciò include anche arresti domiciliari o divieti di avvicinamento. Il provvedimento è emesso nello stesso atto con cui dichiara l'incompetenza, seguendo poi le disposizioni dell'art. 27 c.p.p. per il trasferimento del fascicolo.
Quanto tempo ha il PM per depositare le deduzioni difensive insieme alla richiesta di misura?
La norma non specifica un termine preciso. Tuttavia, il PM è obbligato a depositare le memorie difensive «già depositate» presso il fascicolo: ciò significa che se la difesa ha già presentato controdeduzioni scritte, il PM deve includerle nella richiesta. Se la difesa non ha ancora depositato nulla, il PM non può ritardare la richiesta per questa ragione, ma deve comunque informare il giudice di qualsiasi comunicazione ricevuta verbalmente o informalmente.
Cosa sono le misure patrimoniali provvisorie di cui parla il comma 2-bis?
Le misure patrimoniali provvisorie (di cui all'art. 282-bis c.p.p.) sono sequestri di beni disposti in via cautelativa, generalmente allo scopo di tutelare la persona offesa da un reato patrimoniale o per garantire il recupero del danno. Il comma 2-bis consente al PM di richiederle in caso di urgenza anche nell'interesse della vittima, diversamente da quanto avviene per le misure personali. Se successivamente la misura cautelare è revocata, la misura patrimoniale provvisoria perde automaticamente efficacia.
Un imputato può fare ricorso se ritiene che il PM abbia presentato una richiesta di misura incompleta o sleale?
Sì. Se il PM omette di presentare elementi essenziali favorevoli all'imputato, il difensore può dedurre questo vizio nella memoria di risposta all'ordinanza cautelare, oppure ricorrere in Cassazione per violazione dell'art. 291 c.p.p. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Le Corti riconoscono che la completezza documentale è presupposto di legalità della misura.