Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 289 c.p.p. – Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell’articolo 294

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

In sintesi

  • Definizione: privazione temporanea di attività pubbliche conseguente a ordinanza cautelare
  • Ambito: magistrati, notai, funzionari pubblici, incaricati servizio pubblico
  • Eccezione cruciale: delitti contro pubblica amministrazione permettono sospensione senza soglia di pena
  • Esclusione: uffici elettivi diretti (sindaci, consiglieri) non possono essere sospesi
Indice dei contenuti

La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio vieta temporaneamente a un imputato lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Ratio

L'art. 289 c.p.p. tutela l'integrità della pubblica amministrazione permettendo al giudice di sospendere un pubblico ufficiale indagato da funzioni pubbliche durante il processo penale. La misura serve a evitare che l'imputato eserciti il potere pubblico per inquinare le prove (es. distruggere documenti, intimorire testimoni) o per abusare della sua posizione. È particolarmente rilevante nei reati di corruzione, peculato e concussione, dove il conflitto di interesse è evidente.

Analisi

Il comma 1 descrive la sospensione: il giudice «interdice temporaneamente» le attività inerenti all'ufficio, in tutto o in parte. Il rinvio agli artt. 28-29-31 c.p. richiama le pene accessorie ordinarie (interdizione dalle pubbliche funzioni), ma qui la sospensione è cautelare, non punitiva: dura solo finché sussiste il rischio. Il comma 2 crea l'eccezione fondamentale: per i delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p., che includono corruzione, peculato, abuso di autorità), la sospensione è applicabile ANCHE AL DI FUORI DEI LIMITI DI PENA dell'art. 287, ossia indipendentemente dal fatto che il delitto rientri nella soglia «reclusione superiore a 3 anni». Il comma 3 esclude dalla sospensione gli uffici elettivi ricoperti per investitura diretta popolare (sindaci, assessori, consiglieri, deputati), perché la comunità locale/nazionale ha il diritto di decidere se fidarsi dell'eletto nonostante l'accusa.

Quando si applica

La norma entra in gioco quando il PM richiede la sospensione per un pubblico ufficiale accusato di un grave reato. Se il reato rientra nella soglia dell'art. 287 (ergastolo o reclusione > 3 anni), la misura è sempre applicabile. Se il reato è contra la pubblica amministrazione (anche con pena inferiore), la misura rimane applicabile in forza dell'art. 289 c.2. Tipicamente si applica a magistrati, notai, funzionari fiscali, carabinieri/poliziotti accusati di abuso di autorità o corruzione.

Connessioni

Correlato agli artt. 287 (soglia generale), 291 (procedimento di richiesta), 292 (ordinanza giudice), 293-294 (esecuzione e interrogatorio), 299 (revoca). Rimandi a: art. 28-29-31 c.p. (pene accessorie ordinarie), art. 314-360 c.p. (delitti pubblica amministrazione: corruzione artt. 318-320, peculato artt. 314-316, concussione art. 317, abuso autorità art. 323-327). Non si applica a deputati, senatori, sindaci, consiglieri (art. 289 c.3). Connessione con diritto amministrativo: sospensione cautelare non equivale a decadenza dall'ufficio (che è conseguenza della condanna definitiva).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è magistrato presso il Tribunale Civile e viene indagato per corruzione (art. 319 c.p., pena: 4-8 anni) per aver accettato denaro da un avvocato in cambio di sentenze favorevoli. La procura chiede al giudice per le indagini preliminari la sospensione di Tizio dall'esercizio della magistratura. Poiché il delitto è contra la pubblica amministrazione e ha pena edittale superiore a 3 anni, la misura è certamente applicabile. Il giudice emana un'ordinanza che interdice a Tizio di esercitare funzioni di magistrato, decretando che non possa presentarsi in tribunale per lavoro. Tizio rimane in aspettativa retribuita fino a sentenza definitiva.

Caso 2: Caso 2

Caio è funzionario dell'Agenzia delle Entrate e viene accusato di abuso di autorità (art. 323 c.p., pena massima: 2 anni) perché ha illegittimamente accertato imposte dovute a un commerciante suo nemico personale, senza idoneo fondamento probatorio. Normalmente con una pena massima di 2 anni (sotto la soglia dell'art. 287), nessuna misura interdittiva sarebbe applicabile. Ma poiché si tratta di un delitto contra la pubblica amministrazione, l'art. 289 c.2 lo rende eccezionalmente applicabile. Il giudice può ordinare che Caio cessi temporaneamente il servizio presso l'Agenzia, spostandolo in aspettativa fino all'esito del processo.

Domande frequenti

Se lavoro nella pubblica amministrazione e vengo accusato di un reato, sono automaticamente sospeso?

No, non automaticamente dalla sospensione cautelare. Tuttavia, se il PM richiede questa misura cautelare al giudice e le condizioni sono soddisfatte (gravità del reato, esigenze cautelari), il giudice può disporre la sospensione con ordinanza. Fino a quel momento rimani al tuo lavoro, salvo che tu sia arrestato o sottoposto ad altre misure. La sospensione cautelare è una scelta del giudice, non una conseguenza automatica.

Un sindaco accusato di malversazione può essere sospeso dall'incarico?

No, se il sindaco è stato eletto direttamente dal popolo (come accade normalmente), l'art. 289 c.3 lo esclude dalla sospensione cautelare. Il motivo è che gli elettori hanno il diritto di decidere se fidarsi di un sindaco accusato fino a sentenza definitiva. Diversamente, se il sindaco fosse assessore nominato (non eletto), la sospensione potrebbe applicarsi.

Durante la sospensione cautelare dall'ufficio, perdo lo stipendio?

Dipende dalla normativa amministrativa dell'ente. In molti casi il pubblico dipendente in aspettativa per procedimento penale continua a percepire una percentuale dello stipendio (es. il 50%). La sospensione cautelare non comporta automaticamente sospensione della retribuzione; la decisione spetta all'amministrazione pubblica competente.

Se ho commesso un reato di mafia come pubblico ufficiale, quale sospensione si applica?

I delitti di mafia e camorra (associazione a delinquere finalizzata a reati specifici, art. 416-bis c.p.) non rientrano formalmente nella categoria «delitti contro la pubblica amministrazione». Tuttavia, se il pubblico ufficiale è accusato contemporaneamente di corruzione in concorso con la mafia, la sospensione si applica per la corruzione, mentre il reato di mafia agisce come aggravante complessiva. Il giudice cautelare valuterà il pericolo concreto e la pericolosità.

La sospensione dall'ufficio pubblico è permanente dopo una condanna?

Durante il processo è cautelare e temporanea (revocabile). Se la sentenza finale di condanna è definitiva, la sospensione diventa permanente se il reato è grave (come corruzione, peculato), oppure la durata è fissata dalla legge (es. interdizione temporanea dalle funzioni pubbliche per 5 anni, art. 28 c.p.). Se assolto, la sospensione cautelare cessa immediatamente e puoi riprendere il tuo ufficio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.