Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
In sintesi
Vi è conflitto quando giudici ordinari e speciali, o più giudici ordinari, contemporaneamente prendono o ricusano cognizione dello stesso fatto attribuito alla stessa persona.
Ratio
La norma mira a risolvere situazioni di stallo procedurale in cui nessun giudice è disposto a decidere (conflitto negativo) oppure più giudici si auto-attribuiscono la competenza (conflitto positivo). Il ricorso a un organo superiore (Cassazione) garantisce l'unicità della decisione e la continuità del processo.
La disciplina del conflitto è essenziale per evitare paralisi procedurali e per assicurare il diritto al giudice naturale.
Analisi
Il comma 1 individua i casi di conflitto: situazioni in cui uno o più giudici ordinari e speciali, oppure due o più giudici ordinari, contemporaneamente decidono di avere competenza o, al contrario, di non avere competenza. Non è conflitto il dissenso tra appelli circa l'incompetenza, né il semplice contrasto astratto sulla competenza.
Il comma 2 estende le norme sui conflitti ai casi analoghi, ma prevede una deroga: tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo (perché quest'ultimo è gerarchicamente successivo e ha più informazioni).
Il comma 3 esclude il conflitto positivo per territorio fondato su connessione durante le indagini preliminari (fase in cui la connessione ha rilevanza minore).
Quando si applica
La disposizione si applica durante il corso del procedimento quando emerge questo tipo di contrasto di competenza. Ricorre, esemplificativamente, quando la Procura di Milano sostiene che il reato è di sua competenza e contemporaneamente la Procura di Roma afferma che il reato è di sua competenza.
Connessioni
L'articolo è il cardine della disciplina dei conflitti, collegato agli artt. 29-32 c.p.p. (cessazione, proposizione, risoluzione del conflitto), agli artt. 23-25 c.p.p. (competenza), e all'art. 127 c.p.p. (forme delle decisioni della Cassazione).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra conflitto positivo e negativo?
Conflitto positivo: più giudici si dichiarano contemporaneamente competenti. Conflitto negativo: più giudici si dichiarano contemporaneamente incompetenti.
Chi può denunciare un conflitto?
Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto oppure dalle parti private (imputato, querela, parte civile).
Se nel corso delle indagini preliminari emerge un conflitto positivo per territorio e connessione, posso promuoverlo?
No. Durante le indagini preliminari è escluso il conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
Quale giudice prevale tra udienza preliminare e dibattimento?
Prevale sempre la decisione del giudice del dibattimento. Se il giudice dell'udienza preliminare si dichiara incompetente ma quello del dibattimento competente, quest'ultimo ha il sopravvento.
Come si risolve il conflitto?
Viene rimesso alla Corte di Cassazione, che pronuncia sentenza in camera di consiglio e comunica la decisione ai giudici in conflitto e alle parti.