Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 c.p.p. – Comunicazione al giudice in conflitto
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 30 - Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitt…→Cod. proc. pen. art. 32 - Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto→Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice→Art. 33-bis c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione c→Art. 33-ter c.p.p.: Attribuzioni del tribunale in composizione m→Art. 33-quinquies c.p.p.: Inosservanza delle disposizioni sulla→Art. 33-sexies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nell’udienza prel→Art. 33-septies c.p.p.: Inosservanza dichiarata nel dibattimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza di rimessione comunica immediatamente il conflitto all'altro giudice in conflitto, che a sua volta trasmette gli atti alla Cassazione.
Ratio
La norma garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio anche nella procedura di conflitto. Se un giudice rimette la questione della competenza alla Cassazione, l'altro giudice in conflitto ha il diritto di sapere, di interloquire e di esprimere le proprie valutazioni sulla competenza. Questo assicura simmetria e correttezza nel procedimento.
L'immediata trasmissione degli atti da parte del giudice comunicato evita ulteriori ritardi.
Analisi
Il comma 1 prevede che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza di rimessione (art. 30 comma 1) dia immediata comunicazione al giudice in conflitto.
Il comma 2 dispone che quest'ultimo, ricevuta la comunicazione, trasmetta immediatamente alla Cassazione copia degli atti necessari, con indicazione delle parti e difensori, nonché eventuali osservazioni e considerazioni sulla questione di competenza.
Non è prescritta una forma particolare della trasmissione: è sufficiente che sia rapida e completa.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un giudice rimette un conflitto alla Cassazione. È un passaggio obbligatorio che consente al secondo giudice di prendere visione dei fatti e di comunicare le proprie considerazioni in merito alla competenza.
Connessioni
L'articolo rimanda all'art. 30 c.p.p. (proposizione del conflitto), all'art. 28 c.p.p. (casi di conflitto), all'art. 32 c.p.p. (risoluzione del conflitto in Cassazione), e ai principi generali di contraddittorio (artt. 111 Cost., 191 c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il Tribunale di Milano emana un'ordinanza di rimessione alla Cassazione per conflitto con il Tribunale di Napoli. Immediatamente, il Tribunale di Milano comunica questo al Tribunale di Napoli. Il giudice di Napoli, ricevuta la comunicazione, prepara e trasmette alla Cassazione gli atti, con proprie osservazioni sulla competenza (sostenendo, ad esempio, che la competenza è effettivamente sua).
Caso 2: Sempronio è imputato
Il Giudice di pace si dichiara incompetente e trasmette alla Cassazione. Immediatamente comunica al Tribunale ordinario. Il Tribunale, ricevuta la comunicazione, può anch'esso trasmettere gli atti e le proprie osservazioni sulla competenza, spiegando se ritenga di avere o meno la competenza.
Domande frequenti
La comunicazione al giudice in conflitto è solo per informazione?
No, è un atto processuale obbligatorio che consente al secondo giudice di esprimere le proprie valutazioni sulla competenza e di trasmettere i propri atti alla Cassazione.
Quando il secondo giudice riceve la comunicazione, cosa deve fare?
Deve immediatamente trasmettere alla Cassazione copia degli atti necessari, con indicazione delle parti e difensori, nonché eventuali osservazioni sulla competenza.
Il secondo giudice può ignorare la comunicazione?
No, è obbligato a trasmetterla alla Cassazione. L'omissione di trasmissione potrebbe essere fonte di responsabilità del giudice.
Qual è il termine per trasmettere alla Cassazione dopo la comunicazione?
La legge dice 'immediatamente', il che significa nel minor tempo possibile, senza ingiustificati ritardi.
Cosa sono le 'osservazioni' che il giudice deve allegare?
Sono le valutazioni del giudice sulla questione di competenza: se ritiene di avere competenza, come la giustifica; se ritiene di essere incompetente, le ragioni; considerazioni su quale giudice sia veramente competente.