Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 287 c.p.p. – Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 286-bis - bis c.p.p.: Divieto di custodia cautelare→Cod. proc. pen. art. 288 - Art. 288 c.p.p.: Sospensione dall’esercizio della potestà dei ge→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura→Articolo 285 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare in carcere→Art. 289 c.p.p.: Sospensione dall’esercizio di un pubblico uffic→Articolo 284 Codice di Procedura Penale: Arresti domiciliari→Art. 290 c.p.p.: Divieto temporaneo di esercitare determinate at→Articolo 283 Codice di Procedura Penale: Divieto e obbligo di dimora→Articolo 291 Codice di Procedura Penale: Procedimento applicativo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le misure interdittive si applicano solo per delitti puniti con ergastolo o reclusione superiore a tre anni.
Ratio
L'art. 287 c.p.p. fissa il principio di proporzionalità tra la gravità del reato e le misure restrittive interdittive (sospensione potestà genitoriale, divieto professioni, sospensione uffici pubblici). Il legislatore intende preservare diritti fondamentali della persona, limitando misure drastiche ai soli crimini più gravi, salvaguardando la proporzionalità costituzionale.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il requisito di soglia punitiva: il delitto deve essere punito con ergastolo OPPURE con reclusione nel massimo superiore a tre anni. Questa doppia formula copre sia i crimini più gravi (ergastolo) che i reati di media-alta gravità. Importanti sono i rimandi normativi (art. 278, 217 coord.) che danno contesto al calcolo della pena edittale.
Quando si applica
La norma si applica in fase cautelare preliminare, quando il PM richiede al giudice una misura interdittiva dopo l'arresto o il fermo. Il giudice deve verificare in primo luogo che il fatto criminale rientri nelle specie edittali previste (ergastolo o reclusione > 3 anni). Per i delitti contro minori, pubblica amministrazione, libertà sessuale, i limiti di pena dell'art. 287 sono derogati (art. 288 c.2, 289 c.2, 290 c.2).
Connessioni
Collegato agli artt. 288, 289, 290 (specifiche misure), 291 (procedimento), 292 (ordinanza giudice). Rimandi a: art. 278 c.p.p. (pena principale), art. 217 c.p.p. (coordinate), art. 274 (esigenze cautelari), art. 273-275 (presupposti cautelari generali). Nel codice penale: artt. 28, 29, 31 (pene accessorie), 34 (sospensione potestà).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è arrestato per rapina aggravata (pena: 5-10 anni reclusione)
Il PM chiede al giudice la sospensione della potestà genitoriale per evitare che Tizio inquini il procedimento contattando il figlio minore. La soglia edittale dell'art. 287 è superata (reclusione massima 10 anni > 3 anni): il giudice può applicare la misura. Se però Tizio fosse arrestato per furto semplice (pena massima: 3 anni), la misura non sarebbe applicabile in base all'art. 287, a meno di una norma derogatoria speciale.
Caso 2: Caio, ex magistrato, è sottoposto a custodia cautelare per concussione (art
317 c.p., pena: 4-8 anni). Essendo un delitto contro la pubblica amministrazione, l'art. 289 c.2 permette al giudice di sospendere Caio dall'esercizio del pubblico ufficio ANCHE AL DI FUORI dei limiti dell'art. 287, cioè indipendentemente dalla soglia edittale. Questa eccezione rispecchia la peculiare gravità dei crimini di malafede dei pubblici ufficiali.
Domande frequenti
Quali sono i reati che consentono l'applicazione di misure interdittive?
Secondo l'art. 287 c.p.p., le misure interdittive (sospensione potestà, divieto professioni, sospensione uffici pubblici) si applicano solo per delitti puniti con ergastolo o con reclusione nel massimo superiore a tre anni. Esistono però eccezioni: per delitti contro minori, pubblici amministrazione, libertà sessuale, i limiti di pena sono derogati e la misura è applicabile anche sotto la soglia.
La misura interdittiva può essere applicata subito dopo l'arresto?
No. La misura viene disposta dal giudice dietro richiesta del PM, in un procedimento separato da quello dell'arresto. Il giudice valuta gli elementi in richiesta del PM e quelli difensivi prima di emanare un'ordinanza. Nel caso di custodia in carcere, l'interrogatorio deve avvenire entro 5 giorni (art. 294), occasione in cui il giudice rivaluta la necessità della misura.
Se sono accusato di furto semplice posso rischiare una misura interdittiva?
Difficilmente. Il furto semplice ha pena massima di 3 anni; l'art. 287 richiede una soglia superiore a 3 anni. La misura interdittiva è riservata ai reati più gravi. Tuttavia, se il furto è aggravato o è connesso a una rapina, la pena potrebbe superare la soglia e la misura diventerebbe applicabile secondo il giudice.
Un pubblico ufficiale accusato di corruzione è immune dalle misure interdittive?
No, anzi. L'art. 289 c.2 prevede un'eccezione proprio per i delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.). Il giudice può sospendere l'ufficio pubblico anche al di fuori dei limiti di pena dell'art. 287, perché il danno reputazionale e la contaminazione istituzionale sono particolarmente gravi in questi casi.
La misura interdittiva è permanente o temporanea?
È sempre temporanea. L'art. 288 parla di «temporaneamente» privare dei poteri genitoriali, così come gli artt. 289-290 parlano di «interdizione temporanea». Il giudice fissa una data di scadenza in ordinanza (art. 292 c.2 lett. d), e la misura può essere revocata o sostituita prima della scadenza (art. 299).