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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 287 c.p.p. – Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).

In sintesi

  • Limite di pena per applicazione misure interdittive (ergastolo o reclusione > 3 anni)
  • Eccezioni previste da normative particolari (es. abusi minori, pubblici ufficiali)
  • Principio di proporzionalità: misure gravi solo per crimini gravi

Le misure interdittive si applicano solo per delitti puniti con ergastolo o reclusione superiore a tre anni.

Ratio

L'art. 287 c.p.p. fissa il principio di proporzionalità tra la gravità del reato e le misure restrittive interdittive (sospensione potestà genitoriale, divieto professioni, sospensione uffici pubblici). Il legislatore intende preservare diritti fondamentali della persona, limitando misure drastiche ai soli crimini più gravi, salvaguardando la proporzionalità costituzionale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il requisito di soglia punitiva: il delitto deve essere punito con ergastolo OPPURE con reclusione nel massimo superiore a tre anni. Questa doppia formula copre sia i crimini più gravi (ergastolo) che i reati di media-alta gravità. Importanti sono i rimandi normativi (art. 278, 217 coord.) che danno contesto al calcolo della pena edittale.

Quando si applica

La norma si applica in fase cautelare preliminare, quando il PM richiede al giudice una misura interdittiva dopo l'arresto o il fermo. Il giudice deve verificare in primo luogo che il fatto criminale rientri nelle specie edittali previste (ergastolo o reclusione > 3 anni). Per i delitti contro minori, pubblica amministrazione, libertà sessuale, i limiti di pena dell'art. 287 sono derogati (art. 288 c.2, 289 c.2, 290 c.2).

Connessioni

Collegato agli artt. 288, 289, 290 (specifiche misure), 291 (procedimento), 292 (ordinanza giudice). Rimandi a: art. 278 c.p.p. (pena principale), art. 217 c.p.p. (coordinate), art. 274 (esigenze cautelari), art. 273-275 (presupposti cautelari generali). Nel codice penale: artt. 28, 29, 31 (pene accessorie), 34 (sospensione potestà).

Domande frequenti

Quali sono i reati che consentono l'applicazione di misure interdittive?

Secondo l'art. 287 c.p.p., le misure interdittive (sospensione potestà, divieto professioni, sospensione uffici pubblici) si applicano solo per delitti puniti con ergastolo o con reclusione nel massimo superiore a tre anni. Esistono però eccezioni: per delitti contro minori, pubblici amministrazione, libertà sessuale, i limiti di pena sono derogati e la misura è applicabile anche sotto la soglia.

La misura interdittiva può essere applicata subito dopo l'arresto?

No. La misura viene disposta dal giudice dietro richiesta del PM, in un procedimento separato da quello dell'arresto. Il giudice valuta gli elementi in richiesta del PM e quelli difensivi prima di emanare un'ordinanza. Nel caso di custodia in carcere, l'interrogatorio deve avvenire entro 5 giorni (art. 294), occasione in cui il giudice rivaluta la necessità della misura.

Se sono accusato di furto semplice posso rischiare una misura interdittiva?

Difficilmente. Il furto semplice ha pena massima di 3 anni; l'art. 287 richiede una soglia superiore a 3 anni. La misura interdittiva è riservata ai reati più gravi. Tuttavia, se il furto è aggravato o è connesso a una rapina, la pena potrebbe superare la soglia e la misura diventerebbe applicabile secondo il giudice.

Un pubblico ufficiale accusato di corruzione è immune dalle misure interdittive?

No, anzi. L'art. 289 c.2 prevede un'eccezione proprio per i delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.). Il giudice può sospendere l'ufficio pubblico anche al di fuori dei limiti di pena dell'art. 287, perché il danno reputazionale e la contaminazione istituzionale sono particolarmente gravi in questi casi.

La misura interdittiva è permanente o temporanea?

È sempre temporanea. L'art. 288 parla di «temporaneamente» privare dei poteri genitoriali, così come gli artt. 289-290 parlano di «interdizione temporanea». Il giudice fissa una data di scadenza in ordinanza (art. 292 c.2 lett. d), e la misura può essere revocata o sostituita prima della scadenza (art. 299).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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