Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione . Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o da suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni . Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede .
In sintesi
Indice dei contenuti
Le misure cautelari sono disposte solo per esigenze tipizzate: pericolo per la prova (con fatti specifici nel provvedimento), pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato; il rifiuto di rendere dichiarazioni non è esigenza cautelare.
Ratio della norma
L'art. 274 c.p.p. tipizza le esigenze cautelari, costruendo il «secondo pilastro» della cautela personale (oltre ai gravi indizi dell'art. 273): la misura non può essere disposta solo perché c'è prova del reato, occorre un'esigenza concreta, proteggere la prova, prevenire la fuga, evitare la reiterazione. La ratio è di stretta strumentalità: la cautela non è anticipazione di pena, ma strumento processuale per finalità specifiche. Il legislatore, dopo la riforma del 2015 (L. 47/2015), ha rafforzato i presupposti, vietando il rilievo del rifiuto di rendere dichiarazioni o di confessare come esigenza per la prova: una garanzia del diritto al silenzio (art. 24 Cost.).
Analisi del testo
Lett. a, pericolo per la prova: «inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova». Il pericolo deve essere concreto, non meramente ipotetico: occorre indicare nel provvedimento circostanze di fatto specifiche (per esempio tentativi di intimidire testimoni, distruggere documenti). La nullità per omessa indicazione è rilevabile anche d'ufficio. Esplicito divieto: il rifiuto di rendere dichiarazioni o l'assenza di confessione non possono essere utilizzati come elemento di pericolo per la prova. Lett. b, pericolo di fuga: l'imputato si è dato alla fuga o c'è concreto pericolo di fuga, sempreché si ritenga irrogabile una pena superiore a 2 anni. La soglia esclude la cautela per reati lievi. Lett. c, pericolo di reiterazione: per modalità del fatto e personalità (desunta da comportamenti, atti concreti, precedenti penali) c'è concreto pericolo che l'indagato commetta gravi delitti con armi, violenza personale, contro l'ordine costituzionale, di criminalità organizzata o della stessa specie. Per i delitti «della stessa specie» le misure di custodia (carcere, domiciliari) sono disposte solo se la pena edittale è almeno di 4 anni nel massimo.
Quando si applica
L'art. 274 governa la valutazione delle esigenze cautelari per ogni richiesta di misura. La concretezza e l'attualità del pericolo sono requisiti centrali: la giurisprudenza richiede che il pericolo sia accertato sulla base di elementi specifici, non desunto da formule astratte. Il giudice deve indicare le circostanze di fatto che fondano l'esigenza, e la loro carenza determina nullità. La riforma del 2015 (L. 47/2015) ha rafforzato la motivazione richiesta. Per i reati di criminalità organizzata operano presunzioni speciali (art. 275, comma 3) che, in presenza di gravi indizi, presumono la sussistenza delle esigenze, salvo prova contraria. Le esigenze vanno verificate continuativamente: se vengono meno (per esempio per il decorso del tempo, per il mutare della situazione), la misura va revocata o sostituita ex art. 299 c.p.p.
Connessioni con altre norme
L'art. 274 si raccorda con: l'art. 273 (gravi indizi di colpevolezza); l'art. 275 (criteri di scelta delle misure); gli artt. 280-286 (tipologia delle misure: divieto di espatrio, obbligo di presentazione, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia in carcere); l'art. 299 (revoca e sostituzione); l'art. 309 (riesame); l'art. 13 Cost. (libertà personale); l'art. 27 Cost. (presunzione di innocenza); l'art. 24 Cost. (diritto di difesa, da cui il divieto di trarre conseguenze dal silenzio dell'indagato). La giurisprudenza CEDU (artt. 5 e 6) richiede proporzionalità e motivazione adeguata, e influisce sull'interpretazione interna.
Casi pratici
Caso 1: pericolo per la prova fondato su fatti specifici
Tizio è indagato per estorsione. Dalle intercettazioni emerge che Tizio ha contattato uno dei testimoni minacciandolo per fargli ritrattare. Il PM chiede al GIP la custodia cautelare in carcere, allegando il verbale dell'intercettazione e indicando il pericolo per la prova. Il GIP, applicando l'art. 274, lett. a c.p.p., motiva il pericolo basandosi sulla specifica circostanza della telefonata intimidatoria: non è una formula generica ma un fatto concreto. La motivazione è valida e la misura è applicata. Diversa la conclusione se il GIP avesse motivato genericamente con «possibile inquinamento della prova» senza indicare circostanze specifiche: la misura sarebbe nulla per omessa motivazione delle circostanze di fatto.
Caso 2: rifiuto di confessare e divieto
Sempronio è indagato per furto. Durante l'interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.). Il PM, nella richiesta di custodia cautelare, indica come elemento di pericolo per la prova proprio l'atteggiamento non collaborativo di Sempronio, il rifiuto di chiarire la propria posizione. Il GIP, applicando l'art. 274, lett. a c.p.p. (ultimo periodo), respinge questo argomento: il rifiuto di rendere dichiarazioni o di confessare non costituisce esigenza cautelare. La regola tutela il diritto al silenzio (art. 24 Cost.) e impedisce che l'esercizio di un diritto fondamentale si trasformi in elemento sfavorevole. Se il PM non indica altre circostanze di fatto integranti il pericolo, la misura va respinta.
Domande frequenti
Quali sono le esigenze cautelari che giustificano una misura?
Tre, tipicamente previste dall'art. 274 c.p.p.: (a) pericolo concreto per l'acquisizione o genuinità della prova (per esempio rischio di intimidazione testimoni, distruzione documenti); (b) pericolo di fuga, in presenza di pena ipotizzabile superiore a 2 anni; (c) pericolo di reiterazione di gravi delitti (armi, violenza, criminalità organizzata, della stessa specie del reato per cui si procede).
Il rifiuto di rispondere all'interrogatorio può giustificare la misura?
No. L'art. 274, lett. a c.p.p. (ultimo periodo) esclude espressamente che il rifiuto di rendere dichiarazioni o la mancata ammissione degli addebiti costituiscano pericolo per la prova. La regola tutela il diritto al silenzio sancito dall'art. 24 Cost.: l'esercizio di un diritto fondamentale non può tradursi in elemento sfavorevole all'indagato. Le esigenze cautelari devono fondarsi su circostanze diverse e oggettive.
Cosa significa che il pericolo deve essere «concreto»?
Significa che deve essere ancorato a elementi di fatto specifici, non generici o ipotetici. Per il pericolo per la prova, l'art. 274 c.p.p. richiede espressamente che le circostanze siano indicate nel provvedimento a pena di nullità. Per gli altri pericoli (fuga, reiterazione) la giurisprudenza è costante nel chiedere motivazione individualizzata: per esempio, per il pericolo di fuga, elementi come precedenti tentativi, passaporto recentemente rinnovato, contatti all'estero; per la reiterazione, modalità del fatto, precedenti specifici, persistenza del contesto criminoso.
Per quali reati c'è il pericolo di reiterazione?
Per i delitti «gravi» indicati dalla lett. c dell'art. 274: delitti commessi con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di criminalità organizzata, delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Per la reiterazione di reati della «stessa specie», le misure di custodia (carcere, domiciliari) richiedono che la pena edittale del reato sia almeno di 4 anni nel massimo.
Cosa accade se le esigenze cautelari vengono meno durante la misura?
La misura va revocata o sostituita con una meno afflittiva ai sensi dell'art. 299 c.p.p. La revoca è disposta dal giudice su richiesta dell'indagato/imputato o anche d'ufficio, quando emerge che le esigenze sono cessate (per esempio per attenuazione del pericolo di fuga dopo lungo tempo, per la conclusione delle indagini sulla prova). La giurisprudenza richiede che il giudice valuti continuativamente la persistenza dei presupposti, evitando il prolungamento «automatico» delle misure.
Fonti consultate: 1 fonte verificate