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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 284 c.p.p. – Arresti domiciliari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta [2754-ter; 22 att.; 9 reg.].

1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal

reato. (1)

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato (276).

5. L’imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare (285-286).

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

(1) Comma aggiunto dal’art. 1 comma 1 lett. a) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78

In sintesi

  • Obbligo di permanenza presso propria abitazione, altro luogo di dimora o struttura pubblica di cura
  • Il giudice stabilisce il luogo in modo da tutelare la persona offesa
  • Possibilità di limitare le comunicazioni con persone esterne
  • Autorizzazioni per assenze brevi per esigenze di vita indispensabili o lavoro
  • Controlli della polizia in qualunque momento

Gli arresti domiciliari obbligano l'imputato a non allontanarsi dalla propria abitazione, con controlli della polizia e limiti comunicazione se necessario.

Ratio

Gli arresti domiciliari rappresentano una misura cautelare grave: privano quasi totalmente della libertà di movimento. Il razionale è prevenire la fuga garantendo allo stesso tempo dignità: il soggetto resta in un ambiente familiare, non in carcere. È usata quando il carcere è sproporzionato ma la gravità del reato o la pericolosità del soggetto richiedono una custodia severa.

Analisi

Il comma 1 descrive la misura: il giudice prescrive al soggetto di rimanere presso la propria abitazione, un altro luogo di privata dimora (casa di parenti, amici), o un luogo pubblico di cura o di assistenza (ospedale, struttura per anziani), oppure una casa famiglia protetta. Il soggetto non può allontanarsi se non autorizzato. Il comma 1-bis (aggiunto nel 2013) consente al giudice di scegliere il luogo degli arresti in modo da assicurare la tutela della persona offesa dal reato, garantendo una separazione fisica. Il comma 2 permette limitazioni al diritto di comunicazione: se necessario per ragioni cautelari, il giudice può vietare contatti con persone diverse da chi coabita o assiste. Il comma 3 consente eccezioni brevi per esigenze di vita indispensabili (visite mediche, generi alimentari) o attività lavorativa, se il soggetto non può altrimenti provvedere. Il comma 4 autorizza controlli della polizia in qualunque momento. Il comma 5-bis introduce un divieto: gli arresti domiciliari non possono essere concessi a chi sia stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti.

Quando si applica

Un professionista accusato di frode, senza precedenti, riceve ordinanza di arresti domiciliari presso casa sua. Può ricevere visite mediche, ritirare farmaci, ma deve rimanere entro i confini domestici. Se richiede assenza per una riunione di lavoro critica, il giudice esamina la richiesta e, se convinto della necessità, autorizza l'assenza di 2 ore in specifico giorno e ora.

Connessioni

L'articolo 284 si collega all'articolo 280 (condizioni di applicabilità); all'articolo 281 (divieto di espatrio, automatico); all'articolo 282 e 282-bis (altre misure); all'articolo 285-286 (custodia in carcere e ricovero); all'articolo 276 (controllo osservanza); all'articolo 299 (revoca); al decreto legge 78/2013 (tutela vittima).

Domande frequenti

Se sto agli arresti domiciliari e la polizia arriva senza preavviso, sono obbligato ad aprire la porta?

Sì. La norma prevede controlli in qualunque momento. Se la polizia ha un mandato, deve entrare. Se non lo ha, puoi richiedere una spiegazione, ma la resistenza potrebbe comportare aggravamenti.

Posso ricevere visite di amici e familiari durante gli arresti domiciliari?

Dipende dal provvedimento. Se il giudice non ha imposto limitazioni di comunicazione, sì. Tuttavia, se la persona è a rischio di fuga, il giudice può limitare le visite o imporvi il controllo della polizia.

Se sono sotto arresti domiciliari e il mio datore di lavoro mi vuole licenziare, cosa posso fare?

Teoricamente, hai diritto a chiedere assenze brevi per motivi di lavoro. Se il datore vuole licenziarti per l'arresto cautelare, consulta un avvocato: potrebbe esservi violazione di diritti. Comunica subito anche al giudice.

Quante assenze posso avere agli arresti domiciliari?

Non c'è un numero fisso. Il giudice valuta caso per caso. Se richiedi frequenti assenze per lavoro, il giudice potrebbe considerare se gli arresti domiciliari sono davvero la misura appropriata e rivalutare.

Se violo gli arresti domiciliari allontanandomi, che conseguenze ho?

È trasgressione grave della misura. Il giudice può ordinarti l'arresto, revocate gli arresti domiciliari, e disporre la custodia carceraria. Se sei stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti, gli arresti domiciliari non possono nemmeno esserti concessi nuovamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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