Testo dell'articoloVigente
Art. 282-bis c.p.p. – Allontanamento dalla casa familiare
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 , con le modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare che vieta al sospettato di risiedere o accedere al domicilio familiare senza autorizzazione del giudice.
Ratio
L'articolo 282-bis nasce dalla legge contro la violenza nelle relazioni familiari (1 aprile 2001, n. 154). La norma persegue la protezione della parte offesa dal reato, che spesso convive con l'autore del comportamento violento. Allontanare temporaneamente il sospettato dalla casa è spesso il rimedio più efficace per impedire ulteriori abusi. La misura non è punitiva, ma cautelare: mira a prevenire il danno futuro.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il nucleo: il giudice ordina l'allontanamento immediato dalla casa familiare o vieta il rientro, e prescrive il divieto di accesso senza autorizzazione giudiziale. L'autorizzazione, se concessa, può imporre modalità (ad esempio, visita solo di pomeriggio in presenza di terzi). Il comma 2 consente ulteriori divieti di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa (luogo di lavoro, casa dei genitori), salvo che il lavoro del sospettato lo renda necessario, nel qual caso il giudice impone modalità speciali (orari concordati, percorsi definiti). Il comma 3 introduce protezione economica: il giudice può ordinare un assegno periodico a favore dei familiari che restano senza mezzi a causa dell'allontanamento. L'assegno è calcolato sulle circostanze economiche e i redditi dell'obbligato, e può essere trattenuto dalla retribuzione lavorativa come titolo esecutivo. Il comma 4 chiarisce che i provvedimenti di avvicinamento e assegno possono seguire quello principale, ma perdono efficacia se il provvedimento di allontanamento è revocato. Inoltre, se il giudice civile interviene su questioni economiche fra i coniugi (separazione, divorzio), il provvedimento dell'assegno può cessare. I commi 5 e 6 prevedono modificabilità e applicabilità anche per delitti specifici (maltrattamenti, abuso, corruzione di minori, reati sessuali) a prescindere dai limiti di pena ordinari.
Quando si applica
Un case classico: donna violentata dal convivente, denuncia alla polizia. Il pubblico ministero chiede al GIP l'allontanamento dalla casa. Il giudice ordina al convivente di lasciare immediatamente l'abitazione e vieta l'accesso. Se la donna e il convivente hanno figli minori e il convivente non ha reddito sufficiente, il giudice può ordinare un assegno per mantenere i figli. Successivamente, il giudice può autorizzare incontri fra padre e figli con modalità controllate (presso ludoteca pubblica, con assistente sociale).
Connessioni
L'articolo 282-bis si collega alla legge 154/2001 sulla violenza domestica; agli articoli 570-571 codice penale (maltrattamenti); agli articoli 600-bis e ss. codice penale (reati sessuali); all'articolo 279 (giudice competente); all'articolo 708 codice di procedura civile (separazione e mantenimento); all'articolo 657 codice di procedura penale (computo custodia).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie
La moglie denuncia episodi di violenza psicologica e fisica protratti nel tempo. Il GIP accoglie la richiesta del pubblico ministero e emana ordinanza di allontanamento dalla casa familiare. Tizio deve lasciare l'abitazione entro 24 ore e non può farvi rientro. La moglie di Tizio ha due figli minori e reddito insufficiente. Il giudice ordina a Tizio il pagamento di 500 euro mensili a favore dei figli. Successivamente, Tizio chiede di incontrare i figli. Il giudice autorizza incontri ogni sabato pomeriggio presso un centro di mediazione familiare neutrale.
Caso 2: Caio è sospettato di atti persecutori nei confronti della ex compagna
Il giudice emana ordinanza di allontanamento dalla casa di Caio (dove la ex compagna non abita) e gli vieta di avvicinarsi al suo nuovo domicilio (distante 500 metri), al suo luogo di lavoro (ospedale), e alle scuole dei figli (asilo e scuola primaria). Caio lavora in ospedale come infermiere. Caio ricorre, sostenendo che il divieto di avvicinarsi all'ospedale lo priva della fonte di reddito. Il giudice rivaluta e consente a Caio di accedere all'ospedale solo durante l'orario di servizio, senza margini.
Domande frequenti
Se il giudice mi ordina di lasciare la casa, dove devo andare?
La legge non specifica. Puoi andare presso un parente, un amico, o una struttura di accoglienza. Il giudice non ti fornisce alloggio. Tuttavia, se sei in situazione di grave difficoltà, puoi chiedere assistenza ai servizi sociali del Comune.
Posso tornare a casa per ritirare i miei effetti personali?
Dipende dal provvedimento. Generalmente, il giudice autorizza una raccolta controllata dei beni essenziali (documenti, vestiti, medicinali) in presenza di un carabiniere o di un assistente sociale, entro un lasso di tempo limitato.
Se durante l'allontanamento la situazione migliora, posso chiedere la revoca?
Sì. Puoi chiedere al giudice la revoca della misura (articolo 299) se circostanze nuove mostrano che il pericolo è venuto meno. Il giudice valuterà, anche consultando i servizi sociali.
Mi hanno ordinato di pagare un assegno mensile. Se perdo il lavoro, che succede?
Devi comunicare immediatamente al giudice il cambio di circostanze. Il giudice può modificare l'importo o sospenderlo temporaneamente, ma solo se provi la vera difficoltà economica.
Posso avvicinare la mia ex compagna se lei stessa me lo chiede?
No. Il divieto è assoluto, indipendentemente dal consenso della parte offesa. Una violazione può portare a trasgressione della misura, indipendentemente dai desideri della ex.