← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 276 c.p.p. – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave (299), tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288, 289), il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva (281-286).

1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere (p.p. 281 s.), il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 285). In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il giudice ha facoltà di sostituire la misura con una più grave in caso di trasgressione
  • Le misure possono anche essere cumulate tra loro
  • Il giudice valuta entità, motivi e circostanze della violazione
  • Per arresti domiciliari violati (non allontanamento abitazione), la custodia in carcere è automatica
  • Per persone con particolari esigenze di cura, il giudice dispone istituto specializzato

Se l'imputato viola le prescrizioni di una misura cautelare, il giudice può sostituirla con una misura più grave o cumulare misure. In caso di violazione degli arresti domiciliari, la sostituzione con carcere è automatica.

Ratio

L'articolo 276 disciplina la reazione giudiziale alle violazioni delle misure cautelari. Riconosce che una misura cautelare è efficace solo se il destinatario la rispetta; pertanto, le trasgressioni fondano il diritto del giudice di adottare provvedimenti più severe. L'articolo bilancia però il principio di proporzionalità: il giudice non deve automaticamente applicare la misura più grave, ma valutare le circostanze concrete della violazione.

Analisi

Il comma 1 attribuisce al giudice una facoltà discrezionale di sostituzione o cumulo di misure in caso di trasgressione alle prescrizioni. Esempi: violazione di obbligo di firma (mancati comparimenti) — il giudice può ordinare arresti domiciliari; violazione di arresti domiciliari leggeri — il giudice ordina carcere. Il giudice valuta l'entità della violazione (è stato un caso isolato o recidiva?), i motivi (l'imputato aveva ragioni legittime?) e le circostanze (quale danno alle esigenze cautelari?). Il comma 1-bis introduce una speciale tutela per soggetti con particolari vulnerabilità (articolo 275 comma 4-bis): se in loro confronti è stata disposta misura diversa dal carcere, la sostituzione con carcere è consentita ma il giudice ordina istituto specializzato dotato di reparti medici. Il comma 1-ter introduce una regola quasi-automatica per violazione del divieto di non allontanamento nella misura degli arresti domiciliari: in tale caso, la revoca è obbligatoria e la sostituzione con carcere è conseguente.

Quando si applica

L'articolo 276 trovà applicazione non appena emerga una trasgressione alle prescrizioni di una misura cautelare. Esempi: mancato comparimento agli appelli di firma, allontanamento dal domicilio durante arresti domiciliari, violazione di divieto di avvicinamento a persona offesa, contatti vietati con coimputati. Il giudice, su segnalazione della polizia giudiziaria o richiesta del PM, fissa l'udienza per valutare la trasgressione e decidere le conseguenze.

Connessioni

L'articolo 276 si collega all'articolo 275 c.p.p. (tipologie di misure cautelari), articolo 275-bis c.p.p. (controlli tecnologici), articolo 293 c.p.p. (esecuzione), articolo 299 c.p.p. (impugnazione). Rimanda inoltre ai principi di proporzionalità (art. 274 c.p.p.) e al diritto di difesa. Nel codice penale, vedasi le previsioni sulla violazione di misure cautelari come aggravante (articoli 345-347 c.p.).

Domande frequenti

Una singola trasgressione alle prescrizioni comporta sempre la sostituzione della misura?

No, il giudice ha facoltà discrezionale e valuta l'entità, i motivi e le circostanze della violazione. Una violazione minore o giustificata non necessariamente comporta sostituzione.

Il giudice può cumulare più misure cautelari?

Sì, l'articolo 276 consente sia la sostituzione che il cumulo di misure. Esempio: arresti domiciliari più divieto di avvicinamento a persona offesa.

Se un imputato viola gli arresti domiciliari, cosa accade automaticamente?

Se la violazione riguarda il divieto di non allontanamento dal domicilio (violazione del nucleo duro della misura), il giudice revoca automaticamente gli arresti e li sostituisce con custodia in carcere.

Chi segnala la trasgressione al giudice?

La polizia giudiziaria segnala immediatamente il fatto al PM e al giudice. Il PM può anche ricorrere richiedendo una nuova ordinanza di sostituzione della misura.

Se l'imputato ha esigenze mediche e viola gli arresti per ragioni di salute?

Il giudice valuta le circostanze e le ragioni della violazione. Se sussistono esigenze mediche gravi e documentate, il giudice potrebbe disporre la sostituzione con arresti domiciliari a struttura medicalizzata anziché carcere ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.