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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

In sintesi

  • Tre esigenze cautelari tipiche: pericolo per la prova, fuga, reiterazione (lett. a, b, c)
  • Il pericolo per la prova deve fondarsi su circostanze di fatto indicate a pena di nullità
  • Il rifiuto di rendere dichiarazioni o di confessare non costituisce pericolo per la prova
  • Pericolo di fuga: solo se si ritiene irrogabile pena superiore a 2 anni
  • Pericolo di reiterazione: solo per delitti gravi (armi, violenza, criminalità organizzata, della stessa specie)

Le misure cautelari sono disposte solo per esigenze tipizzate: pericolo per la prova (con fatti specifici nel provvedimento), pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato; il rifiuto di rendere dichiarazioni non è esigenza cautelare.

Ratio della norma

L'art. 274 c.p.p. tipizza le esigenze cautelari, costruendo il «secondo pilastro» della cautela personale (oltre ai gravi indizi dell'art. 273): la misura non può essere disposta solo perché c'è prova del reato, occorre un'esigenza concreta, proteggere la prova, prevenire la fuga, evitare la reiterazione. La ratio è di stretta strumentalità: la cautela non è anticipazione di pena, ma strumento processuale per finalità specifiche. Il legislatore, dopo la riforma del 2015 (L. 47/2015), ha rafforzato i presupposti, vietando il rilievo del rifiuto di rendere dichiarazioni o di confessare come esigenza per la prova: una garanzia del diritto al silenzio (art. 24 Cost.).

Analisi del testo

Lett. a, pericolo per la prova: «inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova». Il pericolo deve essere concreto, non meramente ipotetico: occorre indicare nel provvedimento circostanze di fatto specifiche (per esempio tentativi di intimidire testimoni, distruggere documenti). La nullità per omessa indicazione è rilevabile anche d'ufficio. Esplicito divieto: il rifiuto di rendere dichiarazioni o l'assenza di confessione non possono essere utilizzati come elemento di pericolo per la prova. Lett. b, pericolo di fuga: l'imputato si è dato alla fuga o c'è concreto pericolo di fuga, sempreché si ritenga irrogabile una pena superiore a 2 anni. La soglia esclude la cautela per reati lievi. Lett. c, pericolo di reiterazione: per modalità del fatto e personalità (desunta da comportamenti, atti concreti, precedenti penali) c'è concreto pericolo che l'indagato commetta gravi delitti con armi, violenza personale, contro l'ordine costituzionale, di criminalità organizzata o della stessa specie. Per i delitti «della stessa specie» le misure di custodia (carcere, domiciliari) sono disposte solo se la pena edittale è almeno di 4 anni nel massimo.

Quando si applica

L'art. 274 governa la valutazione delle esigenze cautelari per ogni richiesta di misura. La concretezza e l'attualità del pericolo sono requisiti centrali: la giurisprudenza richiede che il pericolo sia accertato sulla base di elementi specifici, non desunto da formule astratte. Il giudice deve indicare le circostanze di fatto che fondano l'esigenza, e la loro carenza determina nullità. La riforma del 2015 (L. 47/2015) ha rafforzato la motivazione richiesta. Per i reati di criminalità organizzata operano presunzioni speciali (art. 275, comma 3) che, in presenza di gravi indizi, presumono la sussistenza delle esigenze, salvo prova contraria. Le esigenze vanno verificate continuativamente: se vengono meno (per esempio per il decorso del tempo, per il mutare della situazione), la misura va revocata o sostituita ex art. 299 c.p.p.

Connessioni con altre norme

L'art. 274 si raccorda con: l'art. 273 (gravi indizi di colpevolezza); l'art. 275 (criteri di scelta delle misure); gli artt. 280-286 (tipologia delle misure: divieto di espatrio, obbligo di presentazione, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia in carcere); l'art. 299 (revoca e sostituzione); l'art. 309 (riesame); l'art. 13 Cost. (libertà personale); l'art. 27 Cost. (presunzione di innocenza); l'art. 24 Cost. (diritto di difesa, da cui il divieto di trarre conseguenze dal silenzio dell'indagato). La giurisprudenza CEDU (artt. 5 e 6) richiede proporzionalità e motivazione adeguata, e influisce sull'interpretazione interna.

Domande frequenti

Quali sono le esigenze cautelari che giustificano una misura?

Tre, tipicamente previste dall'art. 274 c.p.p.: (a) pericolo concreto per l'acquisizione o genuinità della prova (per esempio rischio di intimidazione testimoni, distruzione documenti); (b) pericolo di fuga, in presenza di pena ipotizzabile superiore a 2 anni; (c) pericolo di reiterazione di gravi delitti (armi, violenza, criminalità organizzata, della stessa specie del reato per cui si procede).

Il rifiuto di rispondere all'interrogatorio può giustificare la misura?

No. L'art. 274, lett. a c.p.p. (ultimo periodo) esclude espressamente che il rifiuto di rendere dichiarazioni o la mancata ammissione degli addebiti costituiscano pericolo per la prova. La regola tutela il diritto al silenzio sancito dall'art. 24 Cost.: l'esercizio di un diritto fondamentale non può tradursi in elemento sfavorevole all'indagato. Le esigenze cautelari devono fondarsi su circostanze diverse e oggettive.

Cosa significa che il pericolo deve essere «concreto»?

Significa che deve essere ancorato a elementi di fatto specifici, non generici o ipotetici. Per il pericolo per la prova, l'art. 274 c.p.p. richiede espressamente che le circostanze siano indicate nel provvedimento a pena di nullità. Per gli altri pericoli (fuga, reiterazione) la giurisprudenza è costante nel chiedere motivazione individualizzata: per esempio, per il pericolo di fuga, elementi come precedenti tentativi, passaporto recentemente rinnovato, contatti all'estero; per la reiterazione, modalità del fatto, precedenti specifici, persistenza del contesto criminoso.

Per quali reati c'è il pericolo di reiterazione?

Per i delitti «gravi» indicati dalla lett. c dell'art. 274: delitti commessi con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di criminalità organizzata, delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Per la reiterazione di reati della «stessa specie», le misure di custodia (carcere, domiciliari) richiedono che la pena edittale del reato sia almeno di 4 anni nel massimo.

Cosa accade se le esigenze cautelari vengono meno durante la misura?

La misura va revocata o sostituita con una meno afflittiva ai sensi dell'art. 299 c.p.p. La revoca è disposta dal giudice su richiesta dell'indagato/imputato o anche d'ufficio, quando emerge che le esigenze sono cessate (per esempio per attenuazione del pericolo di fuga dopo lungo tempo, per la conclusione delle indagini sulla prova). La giurisprudenza richiede che il giudice valuti continuativamente la persistenza dei presupposti, evitando il prolungamento «automatico» delle misure.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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