Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva (29 reg.), il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al ministro della giustizia e notificato all’interessato (156).
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’art. 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b),
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste
dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo
esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche’ provveda all’eventuale applicazione della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1).
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di
esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione
sulla liberazione anticipata (2)
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza (3).
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter (4), comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al Tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale (5).
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere (285) nel momento in cui la sentenza diviene definitiva (648).
c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale](6).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari (284) per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5 (7), il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
1) comma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b) punto 1)del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
2) comma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b) punto 1) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
3) comma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b)punto 1) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
4)comma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b) punto 2) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
5) comma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b) punto 3) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
6) comma soppresso dall’art.1 comma lett. b) punto 3) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
7)coma cosi modificato dall’art.1 comma lett. b) punto 4) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 94
In sintesi
Il pubblico ministero emette ordine di esecuzione delle pene detentive; se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione secondo procedure specifiche.
Ratio
L'art. 656 c.p.p. rappresenta il baricentro della fase esecutiva: fissa il momento in cui la sentenza di condanna a pena detentiva transita da sentenza a provvedimento esecutivo concreto. La norma bilancia l'esigenza dell'Amministrazione (effettuazione della pena) con i diritti del condannato (contraddittorio, benefici penitenziari, misure alternative).
La distinzione fra condannato libero e già detenuto riflette pragmatismo esecutivo: il primo richiede ordine di cattura, il secondo semplice comunicazione amministrativa. La norma assicura inoltre che custodia cautelare precedente sia conteggiata nel computo (evitando doppio carcere) e che pene brevi beneficino automaticamente di sospensione e misure alternative.
Analisi
Il comma 1 attribuisce al P.M. l'emissione dell'ordine e la disposizione della carcerazione se il condannato è libero. L'ordine è copia consegnata al condannato, garantendo trasparenza. Il comma 2 prevede che se il condannato è già detenuto, l'ordine sia comunicato al ministro della giustizia e notificato al condannato stesso.
Il comma 3 specifica il contenuto minimo dell'ordine (generalità, imputazione, dispositivo, modalità esecutive). Il comma 4 rinvia alle modalità di esecuzione dell'art. 277 c.p.p. (ordine di cattura). I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater (introdotti con riforme successive) creano un meccanismo di coordinamento fra P.M. e magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata quando la pena residua non supera limiti normati (max 3-4 anni).
Il comma 5 introduce il sistema della sospensione obbligatoria per pene fino a tre anni (o quattro nei casi specifici dell'art. 47-ter L. 354/1975). La sospensione non è beneficio discrezionale, bensì diritto automatico: il condannato riceve notificazione con decreto di sospensione e ha trenta giorni per chiedere misure alternative (semidetenzione, libertà controllata, ecc.).
Quando si applica
L'art. 656 si applica dal momento in cui la sentenza di condanna a pena detentiva diviene irrevocabile. Non trova applicazione se la pena è condizionata (art. 163 c.p.), sospesa (art. 163-bis c.p.) o se il reato è stato estinto (amnistia, indulto, prescrizione).
Casistica concreta: condannato a cinque anni di carcere per furto aggravato, il P.M. emette ordine di esecuzione e il condannato è carcerato. Se la pena residua dopo custodia cautelare è di due anni, il P.M. sospende automaticamente l'esecuzione detentiva (comma 5) e il condannato ha trenta giorni per chiedere misure alternative.
Connessioni
Art. 656 c.p.p. coordina con artt. 277, 665, 679 c.p.p. (procedure di esecuzione, giudice dell'esecuzione, magistrato di sorveglianza), artt. 47-50, 54, 69-bis L. 354/1975 (misure alternative e liberazione anticipata), art. 163-163-bis c.p. (pena sospesa e condizionale), artt. 90, 94 d.p.r. 309/1990 (reati di droga), leggi speciali su indulto e amnistia.
Domande frequenti
Se sono già in carcere per custodia cautelare, mi metteranno di nuovo in carcere dopo la condanna?
No, il periodo di custodia cautelare è computato nel computo della pena da eseguire (art. 657 c.p.p.). Pertanto, se la pena residua è breve o già espiata, il P.M. non emetterà nuovo ordine di carcerazione.
Cosa significa 'sospensione dell'esecuzione' della pena detentiva?
La sospensione (art. 656 comma 5) significa che la pena detentiva non è eseguita immediatamente, ma il condannato rimane libero e ha diritto di chiedere misure alternative (semidetenzione, libertà controllata) nei successivi trenta giorni.
Entro quanto tempo il P.M. deve emettermi l'ordine di esecuzione?
La legge non fissa termine specifico. Il P.M. dovrebbe procedere senza indebiti ritardi dopo l'irrevocabilità della sentenza. Ritardi ingiustificati possono costituire motivo di lamentela nei confronti del P.M.
Ho il diritto di conoscere il contenuto dell'ordine di esecuzione?
Sì, l'art. 656 comma 1 prevede che copia dell'ordine sia consegnata al condannato e il comma 3 specifica il contenuto minimo (generalità, imputazione, dispositivo). Devi ricevere anche notificazione al tuo difensore.
Se la pena è superiore a tre anni, posso ancora chiedere misure alternative?
Sì, ma non automaticamente. Dovrai presentare istanza al magistrato di sorveglianza secondo le condizioni della L. 354/1975 e d.p.r. 309/1990. La sospensione automatica (art. 656 comma 5) si applica solo a pene fino a tre anni.