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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 655 c.p.p. – Funzioni del pubblico ministero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti (28 reg.).

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l’esecuzione di un provvedimento è necessaria l’autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità competente; l’esecuzione è sospesa fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell’autorizzazione è sorta nel corso dell’esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione.

In sintesi

  • Il pubblico ministero è responsabile della esecuzione dei provvedimenti penali davanti al giudice indicato all'art. 665
  • Propone richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione
  • Può richiedere il compimento di atti a un ufficio di altra sede
  • Richiede le autorizzazioni necessarie all'esecuzione e notifica i provvedimenti al difensore entro trenta giorni

Il pubblico ministero cura l'esecuzione di sentenze e provvedimenti, propone richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti esecutivi.

Ratio

L'art. 655 c.p.p. attribuisce al pubblico ministero una funzione di supervisione e impulso nell'esecuzione delle pene: il P.M. non è puramente passivo, bensì attore dinamico che garantisce l'attuazione effettiva della sentenza. Tale attribuzione riflette il principio di legalità dell'esecuzione: il P.M., quale organo di giustizia, assicura che l'esecuzione avvenga secondo le procedure legali e con il contraddittorio del difensore.

La norma distingue fra P.M. presso il giudice ordinario e P.M. presso altre sedi, creando una struttura gerarchica che facilita la coordinazione e consente richieste interlocutorie fra uffici per il completamento di atti esecutivi.

Analisi

Il comma 1 assegna al P.M. presso il giudice dell'art. 665 la cura 'di ufficio' dell'esecuzione dei provvedimenti, salvo diversa disposizione. Il P.M. non può quindi disinteressarsi, anche se la parte interessata non richiede intervento.

Il comma 2 stabilisce che il P.M. 'propone' le proprie richieste al giudice e 'interviene' in tutti i procedimenti, segnalando la natura non meramente esecutiva ma anche propositiva e partecipativa del suo ruolo.

Il comma 3 consente richieste fra uffici del P.M. di sedi diverse per atti esecutivi, facilitando frammentazione geografica senza paralizzare il procedimento. Il comma 4 subordina l'esecuzione all'ottenimento di autorizzazioni quando necessario (es. ordini da autorità straniera) e prevede sospensione fino al loro ottenimento. Il comma 5 impone notificazione al difensore entro trenta giorni a pena di nullità.

Quando si applica

L'art. 655 è funzionale all'intera fase esecutiva: dal momento della sentenza irrevocabile fino all'estinzione della pena. Ogni atto esecutivo (emissione ordine, richiesta autorizzazioni, comunicazioni al detenuto) deve rispettare l'intervento del P.M. come soggetto attivo.

Applicazione concreta: il P.M. non attende che il detenuto chieda la liberazione anticipata, ma verifica di ufficio se ne sussistano i presupposti (art. 656 comma 4-bis) e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Analogamente, per le pene pecuniarie, il P.M. avvia procedura di conversione se accertata l'insolvibilità (art. 660 comma 2).

Connessioni

Art. 655 c.p.p. coordina con artt. 656-662 c.p.p. (esecuzione di pene specifiche), art. 665 c.p.p. (giudice dell'esecuzione), art. 679 c.p.p. (magistrato di sorveglianza), art. 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), L. 241/1990 (comunicazioni amministrative), artt. 28-34 c.p. (pene accessorie), leggi speciali su estradizione e esecuzione internazionale.

Domande frequenti

Il pubblico ministero deve sempre intervenire nell'esecuzione della pena?

Sì, salvo disposizioni speciali. Il P.M. cura d'ufficio l'esecuzione e propone richieste al giudice competente. Non può disinteressarsi anche se nessuno lo sollecita.

Cosa accade se il P.M. non notifica l'ordine al difensore entro trenta giorni?

La notificazione diventa nulla a pena di nullità (comma 5). Tuttavia, il mancato rispetto del termine non sospende l'esecuzione della pena, che procede intanto. La nullità ha effetti procedurali, non sostanziali sulla validità della sentenza.

Posso chiedere al P.M. di una sede diversa di eseguire atti per me?

No, sei tu come imputato/condannato a essere interessato all'esecuzione. Il P.M. di una sede può riceversi atti esecutivi da altro P.M. per completamento procedimenti (comma 3), non su istanza del condannato.

Se manca l'autorizzazione necessaria, l'esecuzione si ferma?

Sì, l'esecuzione è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione (comma 4). Esempi: ordine estradizionale richiede autorizzazione internazionale, esecuzione di sequestro internazionale richiede cooperazione giudiziaria.

Il P.M. può decidere di non eseguire una pena?

No, il P.M. cura l'esecuzione 'di ufficio', quindi ha obbligo legale. Può eventualmente ricorrere al giudice se rileva vizi nella sentenza, ma non può rifiutare l'esecuzione per scelta discrezionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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