Testo dell'articoloVigente
Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Difensore di ufficio
1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'imputato senza difensore di fiducia è assistito d'ufficio. I Consigli dell'Ordine gestiscono elenchi di avvocati disponibili per la nomina su richiesta giudiziaria.
Ratio
L'articolo 97 c.p.p. realizza il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) assicurando un difensore a chiunque non abbia mezzi per nominarne uno di fiducia o ne rimanga privo. Il sistema del difensore di ufficio garantisce l'effettività della difesa attraverso una struttura organizzata e centralizzata, con elenchi gestiti dai Consigli dell'Ordine secondo criteri di competenza e disponibilità territoriale.
Analisi
Il comma 1 stabilisce l'obbligo di assistenza d'ufficio. Il comma 2 disciplina l'organizzazione: i Consigli dell'Ordine di ogni distretto di corte d'appello gestiscono mediante appositi uffici centralizzati gli elenchi dei difensori disponibili, basati su competenze specifiche, prossimità alla sede del procedimento e reperibilità. Il comma 3 prevede che giudice, PM e polizia giudiziaria, quando devono compiere atti per i quali è richiesta l'assistenza, comunichino al difensore indicato dall'ufficio centralizzato. Il comma 4 introduce la sostituzione d'urgenza se il difensore nominato non è reperibile, non comparisce o abbandona la difesa. Il comma 5 pone l'obbligo di patrocinio, modificabile solo per «giustificato motivo». Il comma 6 stabilisce che il difensore di ufficio cessa le funzioni quando si nomina uno di fiducia.
Quando si applica
Si applica quando l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia entro il termine legale, oppure ne è rimasto privo per morte, rinuncia, o revoca del professionista. Riguarda sia le indagini preliminari che tutti i gradi del giudizio. La sostituzione d'urgenza si applica quando il difensore nominato (sia esso di fiducia o di ufficio) non è reperibile in situazioni in cui la sua presenza è richiesta dalla legge (interrogatori, confronti, udienze).
Connessioni
Strettamente connesso all'art. 96 c.p.p. (difensore di fiducia), all'art. 98 c.p.p. (patrocinio dei non abbienti), all'art. 105 c.p.p. (abbandono della difesa), agli articoli sui diritti dell'imputato (artt. 60-61) e alla disciplina dei singoli atti processuali (art. 350 c.p.p. per il diritto al confronto, artt. 391, 401, 420 per gli atti cautelari e d'interrogatorio). Si rinvia altresì alla legge sul patrocinio dei non abbienti (D.P.C.M. 731/1995 e successive modificazioni).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è indagato per rapina
Non ha nominato alcun difensore di fiducia entro 5 giorni dalla notifica del fatto; il PM intende interrogarlo. Contatta l'ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine, che comunica il nominativo dell'avv. Gialli, iscritto negli elenchi e competente per reati contro il patrimonio. L'avv. Gialli è nominato d'ufficio e assiste Sempronio all'interrogatorio. Se successivamente Sempronio nomina un difensore di fiducia (es. avv. Rossi), l'avv. Gialli cessa dalle funzioni e l'avv. Rossi prosegue la difesa.
Caso 2: Mevio è arrestato in flagranza per spaccio
Gli è nominato d'ufficio l'avv. Neri. Poche ore dopo, per gravi motivi di reperibilità (il difensore non risponde), il giudice (su richiesta del PM) designa immediatamente come sostituto l'avv. Bianchi, che procede agli atti urgenti. Una volta reperibile, l'avv. Neri può riprendere la difesa, oppure il giudice può sciogliere l'incarico sulla base di altri «giustificati motivi».
Domande frequenti
Quando scatta il diritto al difensore d'ufficio?
Il difensore di ufficio viene assegnato quando non hai nominato un difensore di fiducia entro il termine fissato dalla legge, oppure quando rimani privo di difensore per morte, rinuncia o revoca. Non è una scelta: è un diritto automatico che garantisce l'assistenza a tutti.
Come fa il giudice a contattare il mio difensore d'ufficio?
Il PM, il giudice o la polizia giudiziaria comunicano con l'ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine, che fornisce il nominativo di un difensore disponibile e competente. Il difensore viene avvisato dell'atto per il quale è richiesta la sua assistenza (art. 97 comma 3).
Posso cambiare difensore d'ufficio se non mi piace?
No, non puoi cambiarlo a tuo arbitrio. Però il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per «giustificato motivo» (es. conflitto di interessi, incompatibilità grave con te). Se ritieni che il difensore non svolga adeguatamente il suo compito, puoi ricorrere alle vie disciplinari contro il difensore al Consiglio dell'Ordine.
Se nomino un difensore di fiducia, il difensore d'ufficio si ferma subito?
Sì. Quando nomini un difensore di fiducia, il difensore di ufficio cessa automaticamente le sue funzioni (art. 97 comma 6). Il tuo nuovo difensore di fiducia entra in causa e prosegue il procedimento dal punto in cui si trovava.
Come posso oppormi al difensore d'ufficio nominatomi?
Non puoi opporti al principio della nomina. Però se il difensore abbandona la difesa senza giustizia motivo, puoi denunciarlo al Consiglio dell'Ordine (art. 105). Se ci sono gravi violazioni dei diritti di difesa, puoi eccepirle nelle sedi competenti (ricorso, appello) e il giudice potrebbe ordinare una sostituzione.