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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (6554; 38 att.).

2. I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (262; 302 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell’art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (303 att.).

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Diritto al difensore di ufficio quando non si nomina o si perde il difensore di fiducia
  • Consigli dell'Ordine mantengono elenchi centralizzati di difensori disponibili con criteri di competenza e reperibilità
  • Il giudice, PM e polizia richiedono la nomina all'ufficio centralizzato; se il difensore non è reperibile o abbandona la difesa, si procede a sostituzione d'ufficio
  • Obbligo di patrocinio per il difensore di ufficio, che cessa quando si nomina uno di fiducia

L'imputato senza difensore di fiducia è assistito d'ufficio. I Consigli dell'Ordine gestiscono elenchi di avvocati disponibili per la nomina su richiesta giudiziaria.

Ratio

L'articolo 97 c.p.p. realizza il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) assicurando un difensore a chiunque non abbia mezzi per nominarne uno di fiducia o ne rimanga privo. Il sistema del difensore di ufficio garantisce l'effettività della difesa attraverso una struttura organizzata e centralizzata, con elenchi gestiti dai Consigli dell'Ordine secondo criteri di competenza e disponibilità territoriale.

Analisi

Il comma 1 stabilisce l'obbligo di assistenza d'ufficio. Il comma 2 disciplina l'organizzazione: i Consigli dell'Ordine di ogni distretto di corte d'appello gestiscono mediante appositi uffici centralizzati gli elenchi dei difensori disponibili, basati su competenze specifiche, prossimità alla sede del procedimento e reperibilità. Il comma 3 prevede che giudice, PM e polizia giudiziaria, quando devono compiere atti per i quali è richiesta l'assistenza, comunichino al difensore indicato dall'ufficio centralizzato. Il comma 4 introduce la sostituzione d'urgenza se il difensore nominato non è reperibile, non comparisce o abbandona la difesa. Il comma 5 pone l'obbligo di patrocinio, modificabile solo per «giustificato motivo». Il comma 6 stabilisce che il difensore di ufficio cessa le funzioni quando si nomina uno di fiducia.

Quando si applica

Si applica quando l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia entro il termine legale, oppure ne è rimasto privo per morte, rinuncia, o revoca del professionista. Riguarda sia le indagini preliminari che tutti i gradi del giudizio. La sostituzione d'urgenza si applica quando il difensore nominato (sia esso di fiducia o di ufficio) non è reperibile in situazioni in cui la sua presenza è richiesta dalla legge (interrogatori, confronti, udienze).

Connessioni

Strettamente connesso all'art. 96 c.p.p. (difensore di fiducia), all'art. 98 c.p.p. (patrocinio dei non abbienti), all'art. 105 c.p.p. (abbandono della difesa), agli articoli sui diritti dell'imputato (artt. 60-61) e alla disciplina dei singoli atti processuali (art. 350 c.p.p. per il diritto al confronto, artt. 391, 401, 420 per gli atti cautelari e d'interrogatorio). Si rinvia altresì alla legge sul patrocinio dei non abbienti (D.P.C.M. 731/1995 e successive modificazioni).

Domande frequenti

Quando scatta il diritto al difensore d'ufficio?

Il difensore di ufficio viene assegnato quando non hai nominato un difensore di fiducia entro il termine fissato dalla legge, oppure quando rimani privo di difensore per morte, rinuncia o revoca. Non è una scelta: è un diritto automatico che garantisce l'assistenza a tutti.

Come fa il giudice a contattare il mio difensore d'ufficio?

Il PM, il giudice o la polizia giudiziaria comunicano con l'ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine, che fornisce il nominativo di un difensore disponibile e competente. Il difensore viene avvisato dell'atto per il quale è richiesta la sua assistenza (art. 97 comma 3).

Posso cambiare difensore d'ufficio se non mi piace?

No, non puoi cambiarlo a tuo arbitrio. Però il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per «giustificato motivo» (es. conflitto di interessi, incompatibilità grave con te). Se ritieni che il difensore non svolga adeguatamente il suo compito, puoi ricorrere alle vie disciplinari contro il difensore al Consiglio dell'Ordine.

Se nomino un difensore di fiducia, il difensore d'ufficio si ferma subito?

Sì. Quando nomini un difensore di fiducia, il difensore di ufficio cessa automaticamente le sue funzioni (art. 97 comma 6). Il tuo nuovo difensore di fiducia entra in causa e prosegue il procedimento dal punto in cui si trovava.

Come posso oppormi al difensore d'ufficio nominatomi?

Non puoi opporti al principio della nomina. Però se il difensore abbandona la difesa senza giustizia motivo, puoi denunciarlo al Consiglio dell'Ordine (art. 105). Se ci sono gravi violazioni dei diritti di difesa, puoi eccepirle nelle sedi competenti (ricorso, appello) e il giudice potrebbe ordinare una sostituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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