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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 95 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale (405), Sull’opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell’udienza preliminare, l’opposizione è proposta prima dell’apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’art. 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.

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In sintesi

  • Diritto di opposizione: le parti hanno tre giorni dalla notificazione per opporsi all'intervento
  • Notificazione al legale rappresentante dell'ente e termine di cinque giorni per deduzioni
  • Competenza del giudice: varia secondo il momento (GIP, giudice udienza preliminare, giudice dibattimento)
  • Termini perentori: decadenza per inosservanza
  • Esclusione d'ufficio: giudice verifica sempre sussistenza dei requisiti e dispone esclusione se mancanti

Il giudice decide su opposizioni all'intervento dell'ente o associazione entro tre giorni dalla notificazione; il legale rappresentante può presentare deduzioni difensive.

Ratio

L'articolo 95 garantisce il contraddittorio processuale consentendo alle parti di contestare l'intervento dell'ente o associazione. Ciò permette una valutazione rigorosa dei presupposti e un'opportunità per le parti di esprimere dissenso. D'altro canto, il giudice mantiene il dovere autonomo di verificare in ogni momento se sussistono i requisiti per la legittimazione dell'ente, potendo escludere d'ufficio anche senza istanza di parte. Ciò rappresenta un equilibrio fra contraddittorio (attraverso le opposizioni) e poteri officiosi (attraverso l'esclusione di ufficio).

Analisi

Il comma 1 attribuisce alle parti (pubblico ministero, imputato, responsabile civile, eventuali altri soggetti) il diritto di opporsi all'intervento entro tre giorni dalla notificazione dell'atto di intervento (art. 93 comma 3). L'opposizione è dichiarazione scritta depositata presso il giudice. Il legale rappresentante dell'ente o associazione, notificato dell'opposizione, ha il diritto di presentare le proprie deduzioni (difese scritte) nei cinque giorni successivi. Il comma 2 specifica competenze diverse a seconda del momento: se l'intervento avviene prima dell'esercizio dell'azione penale (art. 405, ossia fase delle indagini preliminari), provvede il giudice per le indagini preliminari (GIP); se avviene nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione (art. 421); se avviene in dibattimento, l'opposizione è proposta secondo l'art. 491 comma 1 (entro specifici termini dibattimentali). Il comma 3 stabilisce che i termini dei commi 1 e 2 sono perentori (decadenza per ritardo) e il giudice decide senza indugi con ordinanza motivata. Il comma 4 riserva al giudice il potere di esclusione d'ufficio: in ogni stato e grado del procedimento, se il giudice accerta l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 91, dispone l'esclusione anche di ufficio (senza bisogno di istanza), mediante ordinanza.

Quando si applica

La norma si applica ogni qualvolta un ente o associazione presenta atto di intervento. Se nessuna parte si oppone entro tre giorni, il giudice con ordinanza ammette l'intervento. Se vi è opposizione, il giudice esamina le obiezioni e le controreplica dell'ente prima di decidere. Il giudice, indipendentemente dalle opposizioni, verifica sempre d'ufficio i requisiti e può escludere se li riscontra mancanti.

Connessioni

La norma coordina con l'art. 91 (requisiti di legitimazione), l'art. 92 (consenso della persona offesa), l'art. 93 (atto di intervento e notificazione), l'art. 94-ter (termine di intervento), l'art. 405 (esercizio dell'azione penale), l'art. 421 (udienza preliminare), l'art. 491 comma 1 (opposizioni in dibattimento), l'art. 152 (notificazione).

Domande frequenti

Le parti possono opporsi all'intervento dell'ente o associazione?

Sì. Le parti (PM, imputato, responsabile civile e altri) hanno il diritto di opporsi entro tre giorni dalla notificazione dell'atto di intervento.

Entro quanto tempo l'ente opposto deve rispondere all'opposizione?

Il legale rappresentante dell'ente ha cinque giorni dalla notificazione dell'opposizione per presentare le proprie deduzioni difensive.

Se nessuno si oppone entro tre giorni, l'intervento è automaticamente ammesso?

No. Il giudice comunque esamina d'ufficio la sussistenza dei requisiti e decide con ordinanza, anche se nessuno si è opposto.

Il giudice può escludere l'ente senza che nessuno lo chieda?

Sì. Il giudice ha il dovere di escludere d'ufficio l'ente se accerta l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 91, anche senza istanza di parte.

Se la opposizione è tardiva, il giudice la esamina comunque?

No. Il termine di tre giorni è perentorio. Un'opposizione presentata dopo tre giorni è inammissibile per decadenza e il giudice non la esamina.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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