Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 152 c.p.p. – Notificazioni richieste dalle parti private

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Notificazioni richieste dalle parti private

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In sintesi

  • Alternativa alla notificazione formale per atti della difesa (privati)
  • Ricorso a lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  • Invio da parte del difensore medesimo, senza intervento di ufficiale giudiziario
  • Semplificazione amministrativa per le parti private
  • Eccezioni per casi in cui la legge disponga altrimenti
Indice dei contenuti

Le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto via lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del difensore.

Ratio

L'articolo 152 introduce un principio di semplificazione e autotutela che contraddistingue il processo penale contemporaneo. Mentre gli atti della magistratura (giudice, PM) devono essere notificati mediante figure ufficiali (ufficiale giudiziario, polizia), gli atti delle parti private (difensori, imputati, parti civili che agiscono autonomamente) possono essere notificati direttamente dalle parti mediante strumenti ordinari quali la posta certificata. La ratio è di ridurre i costi della notificazione e di semplificare il procedimento, fiducioso nella correttezza della parte richiedente.

L'avviso di ricevimento costituisce prova della consegna, sostituendo la relazione dell'ufficiale giudiziario. Questa fiducia nella parte, tuttavia, è temperata dalla necessità che la ricevuta sia ottenuta, quindi tracciata documentalmente.

Analisi

L'articolo 152 consta di un unico comma, formulato sinteticamente. Esso stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eseguito dal difensore. Non è espressamente nominata la pec, ma la giurisprudenza e la prassi moderna hanno esteso l'applicazione della norma anche alla pec con ricevuta di consegna, quale equivalente funzionale della raccomandata.

Il riferimento a salvo che la legge disponga altrimenti indica che esistono atti per i quali anche le parti private non possono utilizzare questo sistema semplificato. Esempi: notificazione della citazione in giudizio all'imputato, dove valgono le forme ordinarie; notificazioni coperte da specifiche eccezioni normative.

Quando si applica

L'articolo 152 si applica quando una parte privata (difensore, parte civile, responsabile civile che ha un proprio difensore) debba notificare un atto di propria richiesta: ricorsi, memorie, atti difensivi, richieste, eccezioni. Non si applica a notificazioni disposte da un giudice oppure a notificazioni di sentenze, che rimangono regolate dalle discipline dell'articolo 148.

Connessioni

L'articolo 152 integra il sistema delle notificazioni previsto dagli articoli 148-151, fornendo una via agevolata per le parti private. Rimandi collegati includono l'articolo 148 (forma ordinaria), l'articolo 151 (notificazioni PM), l'articolo 154 (notificazioni alla persona offesa e parti civili), nonché le disposizioni specifiche per ogni categoria di atto processuale. Nel contesto della telematica giudiziaria, le comunicazioni tra operatori di diritto avvengono frequentemente tramite i sistemi informatici del processo, cui si applica la stessa logica semplificata.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

L'avvocato che difende Tizio, imputato in un procedimento penale, intende notificare un proprio ricorso contro un provvedimento del PM. Anziché ricorrere a un ufficiale giudiziario, l'avvocato invia il ricorso al PM e agli altri interessati per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. L'avvocato conserva la ricevuta, che costituisce prova della notificazione. Questa modalità è ammessa secondo l'articolo 152, con risparmio di tempo e costi.

Caso 2: Caio è parte civile in un procedimento penale

Il suo avvocato intende notificare una memoria scrittoria aggiuntiva all'imputato, al PM e al giudice. Utilizza la pec con ricevuta di consegna, che costituisce equivalente moderno della raccomandata con avviso di ricevimento. Le ricevute di consegna dalla pec forniscono prova della notificazione, e il procedimento prosegue regolarmente senza necessità di intervento dell'ufficiale giudiziario.

Domande frequenti

Chi esegue la notificazione secondo l'articolo 152: il difensore o il suo assistente?

Formalmente, la norma dice il difensore. Tuttavia, il difensore può incaricare un suo collaboratore (secretaria, impiegato dello studio) di spedire la raccomandata, purché il difensore rimanga responsabile della correttezza dell'operazione.

Se l'avviso di ricevimento non torna (destinatario rifiuta o assente), è comunque valida la notificazione?

No, senza ricevuta di consegna, la notificazione non è provata. Il difensore deve depositare la raccomandata non riuscita presso la cancelleria oppure ricorrere a forme alternative (es. articolo 150).

Un imputato può notificarsi ricorsi utilizzando l'articolo 152, oppure deve ricorrere a forme ordinarie?

Se l'imputato agisce tramite difensore, sì. Se agisce in proprio, la situazione è diversa e dipende da altre norme che disciplinano la capacità processuale dell'imputato non difeso.

La pec è equiparata alla raccomandata secondo l'articolo 152?

Non formalmente nel testo. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi moderna la considerano equivalente funzionale, fornendo la ricevuta di avvenuta consegna richiesta dalla norma. Molti tribunali l'accettano senza questioni.

Se il difensore intende notificare la sentenza di un giudice, può usare l'articolo 152?

No, la sentenza è un atto del giudice e deve essere notificata secondo l'articolo 148. L'articolo 152 si applica esclusivamente agli atti richiesti dalle parti private.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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