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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 149 c.p.p. – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nei casi di urgenza (167; 64 att.), il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della Cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata (552 att.).

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’art. 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma (55 att.).

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma (55 att.).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Avviso telefonico tramite Cancelleria o polizia giudiziaria in casi di urgenza
  • Annotazione sul documento di tutti i dettagli della telefonata (numero, persona che risponde, rapporto con destinatario)
  • Efficacia della comunicazione telefonica solo se confermata immediatamente mediante telegramma
  • Telegramma ha valore di notificazione dal momento della comunicazione telefonica
  • In caso di impossibilità, la notificazione per estratto è eseguita mediante telegramma

In caso di urgenza, il giudice può disporre che persone diverse dall'imputato siano avvisate via telefono o telegramma, con obbligo di successiva conferma tramite telegramma.

Ratio

L'articolo 149 introduce forme di notificazione altamente derogatorie rispetto alla regola ordinaria dell'articolo 148, poiché consente di risparmiare tempo in situazioni di necessità urgente. La ratio è bilanciare la celerità processuale (necessaria in certi contesti di emergenza) con la certezza che il destinatario sia effettivamente raggiunto e consapevole dell'avviso. Il requisito della conferma mediante telegramma mira appunto a fornire traccia scritta e documentale di una comunicazione che altrimenti rimarrebbe puramente orale e difficilmente provabile.

Questo sistema era particolarmente rilevante quando il codice fu emanato (1989) e rimane applicabile, sebbene oggi la pratica sia stata integrata con nuove tecnologie (pec, email certificata), che però devono comunque rispettare il principio sotteso di urgenza e conferma.

Analisi

L'articolo consta di cinque commi. Il primo prevede che in urgenza il giudice possa disporre che persone diverse dall'imputato (testimoni, parti civili, difensori, etc.) siano avvisate o convocate per telefono, a cura della Cancelleria o della polizia giudiziaria. Il secondo comma disciplina la documentazione: sull'originale dell'avviso o della convocazione vanno annotati il numero telefonico, il nome e le funzioni di chi riceve la chiamata, il suo rapporto con il destinatario, data e ora della telefonata.

Il terzo comma specifica che la chiamata deve raggiungere i numeri telefonici dei luoghi indicati nell'articolo 157 (domicilio, residenza, dimora temporanea). L'efficacia si produce solo se la persona che risponde è il destinatario oppure convivente (anche temporaneamente) con lui.

Il quarto comma attribuisce valore di notificazione alla comunicazione telefonica dal momento in cui avviene, ma solamente se è seguita da conferma immediata mediante telegramma. Il quinto comma prevede che quando non è possibile procedere secondo le modalità precedenti, la notificazione è eseguita per estratto mediante telegramma.

Quando si applica

L'articolo 149 si applica in procedimenti penali dove ricorrono circostanze di assoluta urgenza (ad esempio, sentenza con comparizione a brevissimo termine, convocazione di testimone per il dibattimento imminente, notificazione di misure cautelari che richiedono esecuzione rapida). Non è applicabile all'imputato, per il quale valgono discipline diverse. È limitato a persone diverse dall'imputato (testimoni, consulenti, parti civili, loro difensori).

Connessioni

L'articolo 149 integra e specifica l'articolo 148, introducendo deroghe motivate. Collegati sono gli articoli 157 (luoghi di notificazione), 150 (forme particolari disposte dal giudice), 154 (notificazioni alla persona offesa e alle parti civili), nonché l'articolo 167 che disciplina l'urgenza nel procedimento penale. La prassi moderna ha affiancato a telefono e telegramma la pec e i sistemi informatici, ma sempre nel rispetto della struttura logica qui delineata.

Domande frequenti

Perché l'imputato non può essere notificato via telefono secondo l'articolo 149?

Perché l'imputato ha diritti processuali particolarmente tutelati e non può ricevere notificazioni così informali. La sua notificazione deve seguire le forme più rigide disciplinate dall'articolo 148 e da altre norme specifiche per l'imputato.

La chiamata telefonica è sufficiente senza il telegramma successivo?

No. Il telegramma di conferma è obbligatorio affinché la notificazione abbia effetto. Senza il telegramma, la comunicazione telefonica non acquisisce valore legale di notificazione.

Cosa succede se la persona che risponde dice che il destinatario non è in casa?

La notificazione per via telefonica non ha effetto. Il giudice deve disporre una notificazione alternativa, ad esempio ricorrendo all'articolo 150 (forme particolari) o ritornando al sistema ordinario dell'articolo 148.

Il fax o l'email possono sostituire il telegramma come conferma?

Formalmente l'articolo 149 nomina il telegramma. Tuttavia, la prassi moderna e le interpretazioni giurisprudenziali ammettono forme equivalenti (pec, email certificata) purchè garantiscano traccia documentale e certezza della ricezione, rispettando lo spirito della norma.

Chi autorizza l'avviso telefonico: il giudice, il PM o entrambi?

Secondo l'articolo 149 comma 1, è il giudice a disporre la comunicazione telefonica. Nel procedimento in indagini preliminari, il PM può organizzarla in funzione delle sue competenze, ma dovrebbe comunque operare con cautela e previa verifica della sussistenza di urgenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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