In sintesi
- Applica le norme ordinarie di notificazione (art. 157) anche ad altri soggetti
- Mantiene i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157 come disciplina base
- Salvaguarda per i casi di urgenza eccezionali (art. 149)
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 167 c.p.p. – Notificazioni ad altri soggetti
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1.
Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.
Stesso numero, altri codici
- Art. 167 Cod. Amb. — usi agricoli delle acque
- Art. 167 D.Lgs. 209/2005 — Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
- Art. 167 D.Lgs. 42/2004 — Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
- Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale
- Articolo 167 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 167 C.d.S.: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rim
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Le notificazioni a soggetti diversi da quelli disciplinati negli articoli precedenti seguono il regime ordinario, con eccezioni per i casi di urgenza previsti dalla legge.
Ratio
L'articolo funge da clausola di chiusura della disciplina sulle notificazioni. Stabilisce che tutti i soggetti non espressamente disciplinati dai precedenti artt. 166-170 c.p.p. (interdetti, infermo di mente, soggetti all'estero, ecc.) devono ricevere notificazioni secondo le regole comuni. Tale approccio garantisce la tassatività delle eccezioni e l'uniformità applicativa.
Il rinvio agli specifici commi dell'art. 157 c.p.p. (non a tutta la norma) consente di adattare la notificazione in base al profilo del destinatario.
Analisi
Il rinvio riguarda nello specifico art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Sono esclusi i commi 5, 6 e 7. Il comma 1 disciplina la consegna al domicilio; il comma 2 la consegna a persona di famiglia; il comma 3 la sottoscrizione della relazione; il comma 4 la ricerca presso il domicilio; il comma 8 l'affissione in caso di irreperibilità.
La formula salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 c.p.p. consente deroghe eccezionali, ad esempio per comunicazioni telefoniche o inviate per fax nei casi di fuggitivi pericolosi.
Quando si applica
Applicabile a imputati residenti nello Stato, difensori di ufficio, consulenti tecnici, testimoni citati, periti, esperti, parti civili, responsabili civili e altri soggetti procedurali. In pratica, costituisce la norma residuale per chiunque non rientri nelle fattispecie speciali degli articoli precedenti.
Connessioni
Collegato agli artt. 157 c.p.p. (notificazioni ordinarie), 149 c.p.p. (comunicazioni urgenti), 161 c.p.p. (elezione di domicilio), 166-170 c.p.p. (notificazioni in casi speciali), 171 c.p.p. (nullità).
Coordinato con gli artt. 175 c.p.p. (restituzione nel termine) e 177 c.p.p. (sanatoria delle nullità).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è parte civile in un procedimento per aggressione
Il suo indirizzo risulta quello registrato presso l'ufficio giudiziario. L'ufficiale giudiziario deve notificare a Sempronio il decreto di rinvio a giudizio secondo le modalità ordinarie dell'art. 157 c.p.p., consegnando la copia presso il domicilio indicato. La relazione di notificazione conterrà la data, l'ora, il nome di chi ha ricevuto (Sempronio stesso o un familiare). Non sono necessarie eccezioni procedurali speciali, poiché Sempronio non rientra in nessuno dei casi speciali (interdetto, all'estero, ecc.).
Caso 2: Mevio è testimone convocato da PM in un procedimento per truffa
La notificazione dell'atto di convocazione deve seguire le regole ordinarie dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se Mevio risulta irreperibile al domicilio principale, l'ufficiale giudiziario procede con affissione sul muro esterno della casa (comma 8) e consegna alla scrivania del commissariato più vicino. La relazione sarà il documento che attesta questa impossibilità di consegna diretta e l'adempimento della procedura ordinaria per l'irreperibile.
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 167 c.p.p.?
A tutti i soggetti del procedimento penale (imputati, difensori, consulenti, testimoni, periti, parti civili) che non ricadono nelle fattispecie speciali disciplinate dagli artt. 166-170 c.p.p.
Quali commi dell'art. 157 c.p.p. si applicano per l'art. 167?
Solo i commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157: consegna al domicilio, consegna a familiare, sottoscrizione della relazione, ricerche presso il domicilio, affissione in caso di irreperibilità.
Quando si ricorre ai casi di urgenza per escludere l'art. 167?
Nei casi previsti dall'art. 149 c.p.p.: comunicazioni urgenti per pericolo di fuga, trasmissione telefonica, e-mail o fax con successiva notificazione cartacea entro termini brevi.
Se la notificazione al terzo avviene in modo non ordinario, è nulla?
Sì, se non sono state rispettate le modalità ordinarie dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo che il terzo abbia ricevuto effettiva conoscenza dell'atto.
Esiste una formula residuale per soggetti non previsti esplicitamente?
Sì, l'art. 167 c.p.p. è la clausola generale residuale che copre tutti i soggetti non contemplati negli artt. 166-170, garantendo l'uniformità delle notificazioni nel procedimento.