In sintesi
- E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con compagnia non autorizzata o cui sia stato fatto divieto di assumere nuovi affari.
- La nullita' e' relativa: può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato.
- La pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione dei premi pagati.
- Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme corrisposte agli assicurati: la compagnia non può chiederne la restituzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 167 D.Lgs. 209/2005 — Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il presidio dell'autorizzazione amministrativa
L'art. 167 sanziona con la nullita' i contratti di assicurazione stipulati con compagnie prive dell'autorizzazione IVASS prevista dall'art. 14 del codice, oppure con compagnie autorizzate cui sia stato fatto divieto di assumere nuovi affari (provvedimento sanzionatorio o cautelare). La norma protegge l'integrita' del mercato assicurativo: l'autorizzazione e' presupposto di solidita' patrimoniale, vigilanza prudenziale, accountability. Stipulare con compagnia non autorizzata espone il contraente a rischi gravissimi (incapienza, impossibilita' di liquidare il sinistro, scomparsa del soggetto).
La nullita' relativa
Il comma 2 introduce una specialita' processuale rilevante: la nullita' può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato, non dalla compagnia (che ha causato la patologia) né da terzi. E' nullita' di protezione, analoga a quella delle clausole vessatorie nel codice del consumo, e si distacca dalla nullita' assoluta del diritto comune (rilevabile d'ufficio, eccepibile da chiunque vi abbia interesse). La scelta riflette la funzione protettiva della norma: solo il soggetto debole può decidere se contestare il contratto o conservarlo (eventualmente perché ha già ottenuto liquidazione del sinistro).
Restituzione dei premi e tutela dell'indennizzo
La pronuncia di nullita' comporta restituzione dei premi pagati dal contraente, in applicazione del principio generale dell'indebito ex art. 2033 c.c. La compagnia non autorizzata, perso il titolo, deve restituire quanto ricevuto. Crucialmente, la norma protegge il contraente che abbia già percepito indennizzi: le somme corrisposte agli assicurati o agli altri aventi diritto non sono ripetibili. La compagnia non può chiedere la restituzione di quanto pagato. La regola realizza un equilibrio: il contraente può ottenere indietro i premi ma trattiene gli indennizzi ricevuti, riconoscendo che la copertura sostanzialmente ha funzionato (almeno per quel sinistro) nonostante il vizio formale.
Coordinamento con la disciplina dell'abusivismo
L'art. 167 si raccorda con la disciplina sanzionatoria dell'abusivismo assicurativo (artt. 305-308 del codice, sanzioni amministrative e penali per esercizio dell'attività senza autorizzazione). Il contraente vittima di abusivismo, oltre alla tutela civilistica della nullita' protettiva, può denunciare il fatto alla procura e a IVASS, attivando le sanzioni amministrative e penali. La giurisprudenza ha esteso la disciplina anche ai contratti stipulati con intermediari abusivi (agenti, broker non iscritti al RUI ex art. 109): la sanzione patrimoniale e la nullita' protettiva operano in modo analogo.
Profili di abusivismo organizzato
L'abusivismo assicurativo si presenta in forme variabili: dalla compagnia totalmente fittizia con sede in paradisi normativi non riconosciuti, all'agente che vende coperture inesistenti spacciandole come polizze di compagnie note, fino al broker che opera senza iscrizione al RUI. La giurisprudenza penale (art. 305 del codice delle assicurazioni e art. 348 c.p. per abusivo esercizio di professione) ha condannato schemi articolati di abusivismo organizzato. Il danneggiato deve attivare contestualmente le tutele civilistiche (nullita' protettiva e restituzione premi) e le segnalazioni amministrative e penali. La cooperazione con IVASS (sezione abusivismo) e con la Guardia di Finanza e' rapida e produce effetti deterrenti significativi nel mercato.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — compagnia con sede fittizia
Caso 2: Caso Caia — indennizzo ricevuto da compagnia non autorizzata
Domande frequenti
Come verifico se una compagnia e' autorizzata?
Sul sito IVASS, sezione Registro delle imprese di assicurazione e riassicurazione. La ricerca per denominazione restituisce dati identificativi, stato (autorizzata, sospesa, revocata) e rami autorizzati.
Se ho gia' ottenuto un indennizzo, posso comunque agire per nullita'?
Si'. Il comma 2 garantisce che gli indennizzi gia' ricevuti non sono ripetibili. Puoi agire per nullita' per ottenere restituzione di premi non corrisposti per sinistri (eventuali eccedenze) e per certificare l'illegittimita' del rapporto.
La nullita' opera anche se ho stipulato con intermediario non iscritto al RUI?
Si', estensione giurisprudenziale. Il contratto stipulato tramite agente o broker non iscritto al RUI ex art. 109, per conto di compagnia autorizzata, e' annullabile e produce conseguenze analoghe a quelle dell'art. 167.
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