- La compagnia che opera nel ramo tutela legale sceglie tra tre modalita' alternative di gestione dei sinistri, previa comunicazione a IVASS.
- Prima opzione: gestione diretta con personale dedicato, ma con separazione organizzativa rispetto agli altri rami della stessa compagnia.
- Seconda opzione: affidamento della gestione a un'impresa distinta, giuridicamente separata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 164 D.Lgs. 209/2005 — Modalità per la gestione dei sinistri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all' IVASS , previste dal comma 2.
2. 2. L'impresa può: a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad un'impresa distinta; c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. 3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa; b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell' IVASS .
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all' IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
Commento
Il conflitto di interessi come problema strutturale
L'art. 164 affronta uno dei nodi più delicati dell'assicurazione di tutela legale: la compagnia che paga gli onorari di un avvocato che difende l'assicurato può essere tentata di privilegiare costi contenuti, definizioni rapide, accettazione di transazioni svantaggiose per l'assicurato. Per neutralizzare questo rischio strutturale, il legislatore europeo (direttiva 87/344/CEE) ha imposto alle compagnie tre opzioni organizzative alternative, ognuna delle quali e' idonea a contenere il conflitto a un livello accettabile. Le compagnie scelgono e comunicano a IVASS la modalita' adottata, che diventa vincolante e va riflessa nei contratti.
Prima opzione: gestione diretta con separazione interna
La lettera a) consente la gestione diretta da parte della compagnia, a condizione di una rigorosa separazione organizzativa. Il comma 3 dettaglia: il personale che gestisce sinistri di tutela legale non può contemporaneamente gestire sinistri di altri rami della stessa compagnia né lavorare per altre imprese del gruppo con cui esistano legami finanziari, commerciali o amministrativi. La separazione e' funzionale: stessi spazi e infrastrutture si', ma personale dedicato e linee di reporting indipendenti. La logica e' garantire un team mentalmente terzo, focalizzato sul solo interesse del cliente di tutela legale.
Seconda opzione: outsourcing a impresa distinta
La lettera b) consente di affidare la gestione a un'impresa distinta, giuridicamente separata dalla compagnia. Soluzione frequente nei gruppi assicurativi multiramo: si costituisce o si convenziona una societa' specializzata che gestisce esclusivamente sinistri di tutela legale, sia per la compagnia capogruppo sia eventualmente per altre del mercato. La separazione giuridica garantisce indipendenza più robusta della mera separazione interna e semplifica la verifica del rispetto delle regole. La societa' incaricata risponde direttamente verso l'assicurato del proprio operato.
Terza opzione: libera scelta dell'avvocato dal contratto
La lettera c) e' la soluzione più garantista per l'assicurato: il contratto prevede il diritto dell'assicurato di affidare la tutela a un avvocato o altro professionista abilitato di sua libera scelta, già dalla insorgenza del sinistro. La compagnia rimborsa gli onorari secondo i massimali pattuiti. La giurisprudenza europea (caso Eschig 2009) e nazionale ha consolidato il diritto di libera scelta, estendendolo praticamente sempre anche nelle ipotesi a) e b): l'assicurato può rifiutare il legale proposto dalla compagnia o dalla societa' incaricata e nominare il proprio, salvi i limiti economici. La differenza concettuale tra le tre opzioni si e' percio' assottigliata negli ultimi anni.
L'evoluzione del diritto di scelta del legale
La giurisprudenza europea ha progressivamente ampliato il diritto di libera scelta del legale. La sentenza Eschig (CGUE 2009) ha sancito il diritto anche nelle ipotesi di sinistri seriali (class action di consumatori, controversie collettive). La sentenza Massar (CGUE 2016) ha esteso il diritto anche alla fase amministrativa (procedimenti davanti ad authorities, ricorsi gerarchici). La sentenza Buyuktipi (CGUE 2013) ha confermato il diritto anche nei procedimenti pre-contenziosi obbligatori (mediazione). L'evoluzione ha praticamente equiparato le tre opzioni dell'art. 164 sul piano del diritto sostanziale dell'assicurato, lasciando alle compagnie la scelta del modello organizzativo interno.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — compagnia con gestione interna separata
Caso 2: Caso Caia — compagnia con outsourcing a societa' specializzata
Domande frequenti
La compagnia puo' impormi un avvocato?
No. La giurisprudenza europea (CGUE Eschig 2009, Massar 2016) garantisce il diritto di libera scelta dell'avvocato per l'assicurato di tutela legale, in qualunque modalita' organizzativa la compagnia abbia adottato. Tutt'al piu' la compagnia puo' applicare massimali sulle parcelle.
Cosa cambia tra le tre opzioni di gestione?
Sul piano organizzativo cambiano i livelli di separazione (interna, giuridica, contrattuale). Sul piano pratico per l'assicurato la differenza si e' ridotta: in tutti e tre i casi puo' scegliere liberamente l'avvocato. Le opzioni a) e b) prevedono che la compagnia o l'impresa incaricata possa proporne uno, ma l'assicurato non e' vincolato.
Posso conoscere quale modalita' ha scelto la mia compagnia?
Si', l'informazione e' parte degli obblighi informativi precontrattuali ex artt. 173-174. La compagnia comunica anche a IVASS, che pubblica le modalita' dichiarate nelle banche dati di vigilanza accessibili al pubblico.
Vedi anche