Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 165 D.Lgs. 209/2005 – Raccordo con le disposizioni del codice civile

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile .

In sintesi

  • L'art. 165 conferma che i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione restano disciplinati dal codice civile salvo quanto diversamente previsto dal codice delle assicurazioni.
  • Il rinvio principale e' agli artt. 1882-1932 c.c. (parte generale e parti speciali assicurazione contro i danni e sulla vita).
  • La specialita' del codice delle assicurazioni prevale solo dove esplicita: per il resto restano i principi civilistici tradizionali.
Indice dei contenuti

Una norma di sistema

L'art. 165 e' una clausola di raccordo apparentemente tecnica ma in realta' strutturale per l'intero diritto assicurativo italiano. Il codice delle assicurazioni private del 2005 e' una disciplina speciale che si sovrappone alla tradizione codicistica del 1942, senza sostituirla. La norma chiarisce il rapporto gerarchico: il codice civile (artt. 1882-1932) resta la disciplina generale del contratto di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione; il codice delle assicurazioni interviene solo dove ha dettato regole speciali (RC auto obbligatoria, tutela legale, coassicurazione comunitaria, intermediazione, vigilanza). Per tutto il resto, vale la disciplina civilistica.

Gli istituti civilistici ancora centrali

Numerosi istituti centrali del contratto di assicurazione restano disciplinati dal codice civile. Tra i più rilevanti: dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente (artt. 1892-1894), aggravamento e diminuzione del rischio (artt. 1897-1898), pagamento del premio (art. 1901), durata, recesso e rinnovo (art. 1899, salvo l'art. 170-bis per RC auto), perdita del diritto all'indennita' per dolo o colpa grave (art. 1900), trasferimento del contratto (art. 1902), surrogazione dell'assicuratore (art. 1916), coassicurazione ordinaria (art. 1911). Per il ramo vita: designazione del beneficiario, riscatto, riduzione, prestito (artt. 1919-1927). La specialita' opera solo quando il codice del 2005 ha esplicitamente derogato, per esempio sul recesso per vendite a distanza (art. 167-bis) o sulla durata RC auto (art. 170-bis).

Il criterio interpretativo

La giurisprudenza interpreta il rinvio dell'art. 165 in chiave sistematica: il codice delle assicurazioni e' lex specialis che prevale dove ha effettivamente dettato regola autonoma, ma non può essere applicato in via estensiva fuori dai casi previsti. Il codice civile resta la sedes materiae generale e le sue norme si applicano direttamente quando il codice delle assicurazioni tace o si limita a richiami. La regola e' coerente con i principi sulla successione delle leggi nel tempo: la disciplina speciale più recente non abroga la generale più antica se non per la materia esplicitamente regolata.

Coordinamento con la normativa europea e regolamentare

Oltre al codice civile, sulla materia incide ovviamente la normativa europea direttamente applicabile (regolamenti Solvency II, IDD per la distribuzione assicurativa, GDPR) e la normativa secondaria IVASS (regolamenti su patrimonio, riserve, comportamenti, distribuzione). L'art. 165 va letto in chiave dinamica: il rinvio al codice civile resta primario, ma la norma di specialita' del codice del 2005 può essere a sua volta integrata o modificata da fonti europee successive. L'interprete deve costruire un quadro a più livelli: codice civile (base), codice delle assicurazioni (specialita' nazionale), normativa europea (specialita' sovranazionale), regolamenti IVASS (specialita' tecnico-attuativa).

La specialita' nelle assicurazioni obbligatorie

Le assicurazioni obbligatorie (RC auto, RC professionale per molte categorie, RC vettore, RC nucleare) presentano specialita' che il codice del 2005 ha potenziato rispetto al codice civile. L'azione diretta del danneggiato ex art. 144 e' istituto specifico del settore RC obbligatoria: il codice civile prevede solo azione indiretta surrogatoria. Il risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 e' specificita' del settore auto. La conciliazione obbligatoria e i termini dilatori ex art. 148 sono filtri procedurali specifici. La direttiva indennizzo CARD (ex art. 149) e' meccanismo proprio del mercato RC auto. Per tutti questi istituti il codice civile resta sullo sfondo: la specialita' opera in pieno.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

regolamento

Reg. IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

Disposizioni IVASS sugli obblighi di informativa precontrattuale e sulle regole di comportamento, integrative della disciplina civilistica del contratto di assicurazione richiamata dall'art. 165 CAP.

direttiva

Direttiva (UE) 2016/97 (IDD)

Direttiva sulla distribuzione assicurativa che integra la disciplina civilistica nazionale del contratto di assicurazione, in coordinamento con gli artt. 1882 e ss. c.c.

Domande frequenti

Se ho una controversia su clausola di assicurazione vita, quale codice si applica?

Il codice civile, artt. 1919-1927 (assicurazione sulla vita), perche' il codice delle assicurazioni del 2005 non ha dettato disciplina contrattuale autonoma per il ramo vita. Si applicano regole su designazione del beneficiario, riscatto, riduzione, prestito.

Cosa succede se nascondo informazioni rilevanti al momento della stipula?

Si applica il regime degli artt. 1892-1894 c.c. (dichiarazioni inesatte e reticenze): se in mala fede, annullamento del contratto e perdita del premio; se in buona fede ma colposamente, riduzione dell'indennizzo proporzionale alla differenza di premio.

Posso recedere da una polizza danni non auto a meta' periodo?

Solo se il contratto lo prevede o ricorrono le ipotesi del codice civile (art. 1898 per diminuzione del rischio, art. 1899 per durata pluriennale oltre cinque anni). Il codice delle assicurazioni regola il recesso solo per fattispecie specifiche (RC auto, vendite a distanza).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.