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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La compagnia italiana che partecipa a coassicurazione comunitaria determina le riserve tecniche secondo le regole italiane (Titolo III del codice).
  • L'ammontare e' comunque non inferiore a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro.
  • Se l'italiana e' delegataria, tiene conto dei rischi per l'intero contratto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 162-bis D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.

2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.

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Commento

La sfida prudenziale della coassicurazione paneuropea

L'art. 162-bis affronta una questione tecnica delicata: come calcolare le riserve tecniche (la copertura patrimoniale degli impegni assicurativi futuri) quando il contratto e' coassicurato tra compagnie soggette a regole nazionali differenti. La risposta normativa coniuga due principi: applicazione delle regole italiane per la compagnia italiana (coerenza con il sistema di vigilanza IVASS), garanzia di non inferiorita' rispetto a quanto richiesto dallo Stato del delegatario (prevenzione di arbitraggi).

Il principio di prudenza prevalente

Il comma 1 stabilisce che la compagnia italiana determina le riserve secondo il Titolo III del codice (artt. 36-43-quater): riserve premi, riserve sinistri (incurred but not reported e incurred but not enough reported), riserve di senescenza per il ramo malattia, riserve matematiche per il ramo vita. Il comma 2 introduce il correttivo essenziale: l'ammontare non può essere inferiore a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato di origine. La regola opera come floor europeo: se le regole italiane producono una riserva più bassa di quelle dello Stato del delegatario, prevale la riserva più alta. Il principio di prudenza prevalente evita che la coassicurazione comunitaria diventi uno strumento di sottocapitalizzazione patrimoniale.

Il caso della compagnia italiana delegataria

Il comma 3 chiarisce la posizione speculare: se la compagnia italiana riveste essa stessa il ruolo di delegataria, deve tener conto dei rischi per l'intero contratto, non solo per la propria quota di partecipazione. La logica e' che il delegatario, essendo l'interfaccia esterna verso il contraente e gestendo i sinistri, e' esposto più degli altri a richieste di pagamento e a contenziosi: la sua riserva deve coprire la totalita' della rischiosita' nominale, anche se internamente recupera dai coassicuratori le quote di loro pertinenza. La regola si raccorda con la dinamica del flusso di cassa: il delegatario paga il sinistro al contraente e poi attinge dai partecipanti, sopportando temporaneamente il costo finanziario integrale.

Coordinamento con Solvency II

L'art. 162-bis si integra con il sistema Solvency II, che ha armonizzato a livello europeo i criteri di calcolo delle riserve tecniche secondo il principio del best estimate più risk margin. Per le compagnie italiane che applicano Solvency II in pieno (compagnie significative), il riferimento al Titolo III va inteso come integrato dalla disciplina europea direttamente applicabile. La regola del floor del comma 2 mantiene il proprio significato nei casi residuali di divergenza tra interpretazioni nazionali o tra trattamenti differenziati per compagnie di dimensione minore (regime semplificato).

Coordinamento con i risk margin Solvency II

Sotto Solvency II le riserve tecniche sono composte da best estimate (valore atteso dei pagamenti futuri attualizzati) più risk margin (premio teorico per il rischio non diversificabile). La compagnia italiana che partecipa a coassicurazione comunitaria deve calcolare entrambe le componenti secondo i regolamenti UE; il floor del comma 2 si applica al totale risultante. La cooperazione tra IVASS e autorita' estere garantisce che il calcolo sia coerente nei due ordinamenti. La trasparenza verso i contraenti istituzionali e' garantita dal Solvency and Financial Condition Report annuale, che ogni compagnia pubblica con dati su solidita' patrimoniale e copertura delle riserve.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — compagnia italiana coassicuratrice non delegataria

Caso 2: Caso Caia — compagnia italiana delegataria con riserve integrali

Domande frequenti

Perche' le riserve italiane potrebbero essere inferiori a quelle dello Stato del delegatario?

Per scelte regolatorie nazionali diverse, anche dopo Solvency II: tassi di sconto applicabili, parametri di best estimate, requisiti di risk margin possono variare. Il floor europeo evita corse al ribasso prudenziale.

Chi controlla la corretta determinazione delle riserve?

Per la compagnia italiana, IVASS in via ordinaria. Per il coassicuratore delegatario estero, l'autorita' del suo Stato. La cooperazione tra autorita' nazionali avviene tramite EIOPA per le coassicurazioni comunitarie.

La regola del floor si applica anche per il ramo vita?

Si', l'art. 162-bis non distingue tra rami. Se la coassicurazione comunitaria interessa rami vita (raro per i grandi rischi, prevalentemente danni), il principio prudenziale prevalente opera su riserve matematiche e di gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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