In sintesi
- La cancellazione e' disposta da CONSAP con provvedimento motivato in cinque casi tipici (rinuncia, perdita requisiti, incompatibilita', radiazione, mancato contributo).
- La cancellazione su richiesta del perito non opera se sono pendenti procedimenti disciplinari o accertamenti istruttori.
- La radiazione e' la sanzione disciplinare massima e segue procedimento contraddittorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione dal ruolo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall' CONSAP , con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall' CONSAP .
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Le cinque cause tipiche
L'art. 159 elenca tassativamente le cause di cancellazione dal ruolo dei periti: rinuncia volontaria, perdita di uno dei requisiti morali o civili ex art. 158, sopravvenuta incompatibilita', radiazione come sanzione disciplinare, mancato pagamento del contributo annuale dopo diffida. La cancellazione e' sempre disposta con provvedimento motivato per consentire l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale. CONSAP applica le sanzioni con discrezionalita' tecnica ridotta: ricorrendo i presupposti normativi, la cancellazione e' atto dovuto.
La rinuncia condizionata
Il comma 2 introduce un limite alla rinuncia: la cancellazione su domanda del perito non e' disposta finché siano in corso procedimenti disciplinari o accertamenti istruttori propedeutici. La ratio e' antielusiva: il perito non può sfuggire alle conseguenze disciplinari semplicemente rinunciando all'iscrizione. La rinuncia opera solo a procedimento concluso, con eventuale dichiarazione di radiazione o archiviazione. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito la legittimita' del meccanismo, equiparandolo ai regimi sospensivi previsti per altre professioni regolamentate.
La radiazione come sanzione disciplinare
La radiazione e' la sanzione disciplinare più grave. Presuppone violazioni reiterate o gravi dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza (art. 156, comma 3) o condotte incompatibili con la qualifica professionale. Il procedimento segue le garanzie del contraddittorio: contestazione dell'addebito, termine per controdedurre, audizione, decisione motivata. CONSAP, sentito il consiglio di disciplina, adotta il provvedimento finale. Le sanzioni minori (sospensione fino a sei mesi, censura, richiamo) non comportano cancellazione ma incidono sulla reputazione professionale.
Mancato versamento del contributo
L'ultimo caso (lettera e) tutela la sostenibilita' del sistema. Il contributo annuale di gestione, fissato da CONSAP ex art. 337, finanzia l'attività di gestione del ruolo. Il mancato versamento non comporta cancellazione automatica: serve diffida formale con termine di adempimento. Solo l'inottemperanza alla diffida attiva la cancellazione. Il perito può chiedere reiscrizione ex art. 160, comma 3, pagando le somme arretrate.
Garanzie del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare davanti al consiglio di disciplina CONSAP segue principi cardine: contestazione scritta dell'addebito con indicazione dei fatti contestati e delle norme violate, termine non inferiore a 30 giorni per controdedurre per iscritto, facolta' di audizione personale con eventuale difensore, decisione motivata. La sanzione e' graduata: richiamo, censura, sospensione fino a sei mesi, radiazione. Le sanzioni minori non comportano cancellazione ma incidono sulla reputazione e sono iscritte nel ruolo. Le decisioni sono impugnabili al TAR Lazio entro 60 giorni. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato i principi del giusto procedimento, censurando provvedimenti che violino contraddittorio o motivazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — radiazione dopo violazione grave
Caso 2: Caso Caia — perdita requisito civile
Domande frequenti
Posso impugnare la cancellazione?
Si'. Il provvedimento di CONSAP e' impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica. La sospensiva cautelare e' possibile in presenza di pregiudizio grave e irreparabile (perdita immediata di clientela e reddito).
Posso rinunciare all'iscrizione per evitare il procedimento disciplinare?
No. Il comma 2 sospende l'efficacia della rinuncia finche' procedimenti o accertamenti istruttori sono pendenti. Il meccanismo previene tentativi elusivi della responsabilita' disciplinare.
La cancellazione comporta restituzione del contributo gia' pagato?
No, il contributo finanzia l'attivita' di gestione gia' resa e non e' rimborsabile pro rata. Per la reiscrizione successiva vanno comunque saldate eventuali pendenze arretrate (lettera e).
Vedi anche