Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 158 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall' CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L' CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

In sintesi

  • L'iscrizione richiede godimento dei diritti civili, assenza di condanne per reati contro PA, fede pubblica, patrimonio o economia, non essere falliti.
  • Sono incompatibili con l'iscrizione le cariche di dipendente, agente o subagente di compagnie e intermediari, salvo esimenti specifiche.
  • L'idoneita' tecnica si acquisisce tramite prova di idoneita' indetta da CONSAP, salvo equipollenze per titoli e anzianita'.
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L'architettura del filtro all'ingresso

L'art. 158 e' la porta d'accesso alla professione di perito assicurativo iscritto. La norma elenca tre famiglie di requisiti: civili e penali (godimento dei diritti, assenza di condanne penali gravi, no fallimenti non riabilitati), di incompatibilita' (no rapporti professionali con compagnie e intermediari), tecnico-professionali (idoneita' acquisita per prova o per titoli equipollenti). L'obiettivo e' selezionare professionisti integri, indipendenti e tecnicamente preparati: i tre profili insieme costituiscono la base della terzieta' richiesta a chi esprime una stima vincolante per le parti.

Requisiti penali e di onorabilita'

La lettera b) del comma 1 elenca i reati ostativi: delitti contro pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, fede pubblica, economia pubblica, industria e commercio, patrimonio con reclusione minimo un anno o massimo tre, delitti non colposi con reclusione minimo due o massimo cinque, omesso versamento contributi previdenziali. Ostativa anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o superiore a tre anni. La riabilitazione (art. 178 c.p.) rimuove l'ostativita', consentendo l'iscrizione. La normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011) integra il quadro con il rilascio della comunicazione antimafia.

Requisiti civili e fallimentari

Il godimento dei diritti civili e' presupposto generale di capacita' professionale. Il divieto per chi e' stato dichiarato fallito (oggi liquidazione giudiziale, ex Codice della Crisi) e' coerente con i regimi analoghi previsti per altre professioni di fiducia (avvocati, dottori commercialisti). La riabilitazione fallimentare (oggi esdebitazione del debitore persona fisica) rimuove l'ostativita'. La norma estende il divieto a chi ha ricoperto cariche apicali (presidente, amministratore delegato, direttore generale, sindaco) in societa' fallite per condotte personali colpose: la responsabilita' personale e' presupposto del divieto.

Incompatibilita' professionali

Il comma 2 elenca le incompatibilita' con altri ruoli del mercato assicurativo: dipendente di compagnia, agente, subagente, broker. La logica e' eliminare il conflitto di interessi strutturale: il perito che valuta deve essere terzo rispetto a chi paga il sinistro o ne percepisce il premio. L'esimente principale e' la condizione di dipendente che opera solo per la propria compagnia (legittimato già dall'art. 156, comma 2, senza necessita' di iscrizione). Le incompatibilita' rilevano anche in fase di mantenimento dell'iscrizione: l'insorgenza in costanza di iscrizione attiva la cancellazione ex art. 159.

L'idoneita' tecnica

L'art. 158 richiede anche idoneita' tecnica documentata: si acquisisce tramite prova di idoneita' organizzata da CONSAP con cadenza periodica, oppure tramite riconoscimento di titoli equipollenti (diploma tecnico di periti industriali, lauree in ingegneria meccanica o civile con esperienza nel settore). I requisiti di esperienza pregressa nel settore assicurativo o tecnico possono valere come titolo equipollente. La verifica delle dichiarazioni e' rigorosa: dichiarazioni mendaci attivano sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000) oltre alla revoca dell'iscrizione. La trasparenza del ruolo garantisce che ogni iscritto abbia presupposti validati e verificabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - domanda di iscrizione con riabilitazione

Caso 2: Caso Caia - incompatibilita' sopravvenuta

Domande frequenti

La riabilitazione penale consente l'iscrizione?

Si'. La riabilitazione ex art. 178 c.p. estingue gli effetti penali della condanna ostativa, incluso il divieto di iscrizione. Va documentata con certificato del casellario giudiziale.

Posso essere perito e agente assicurativo contemporaneamente?

No, e' incompatibilita' strutturale. L'agente rappresenta la compagnia, il perito deve essere terzo. Devi scegliere uno dei due ruoli o richiedere cancellazione dall'altro registro.

Sono pendenti procedimenti penali per reati ostativi: posso iscrivermi?

L'iscrizione richiede assenza di condanna irrevocabile o sentenza irrevocabile di patteggiamento. La sola pendenza non e' ostativa, ma CONSAP puo' adottare cautele in attesa dell'esito. Comunica per trasparenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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