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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il ruolo dei periti assicurativi e' istituito e gestito da CONSAP, che ne disciplina con regolamento iscrizione, cancellazione e pubblicita'.
  • Sono iscritti i periti che esercitano l'attività in proprio e che possiedono i requisiti dell'art. 158.
  • Il ruolo e' accessibile pubblicamente sul sito CONSAP per consentire verifiche da parte di clienti e controparti.
  • La pubblicita' tutela la fede pubblica e la trasparenza del mercato peritale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 157 D.Lgs. 209/2005 — Ruolo dei periti assicurativi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.

2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

Commento

Il ruolo come strumento di garanzia pubblica

L'art. 157 affida a CONSAP la gestione del ruolo dei periti assicurativi, scegliendo un modello di vigilanza pubblica diversa da quella diretta IVASS riservata a compagnie e intermediari. La scelta riflette la natura ibrida della categoria: i periti operano in proprio, esercitano una professione tecnica, ma incidono su un mercato regolato (RCA, danni a cose) di rilievo collettivo. CONSAP coordina iscrizione, formazione continua, vigilanza disciplinare e cancellazione, garantendo terzieta' rispetto agli interessi di compagnie e clienti.

Il regolamento attuativo

Il comma 1 demanda al regolamento CONSAP la disciplina di dettaglio: obblighi di comunicazione (variazioni anagrafiche, sospensioni cautelari, esiti procedimenti disciplinari), procedura di iscrizione (domanda, documentazione, esame eventuale), procedura di cancellazione (rinuncia, perdita requisiti, radiazione disciplinare) e forme di pubblicita' (sito internet, Gazzetta Ufficiale per provvedimenti rilevanti). Il regolamento e' pubblicato in Gazzetta e periodicamente aggiornato. La verifica del professionista, da parte di un cliente o di una compagnia, avviene tramite consultazione del ruolo online.

I soggetti iscrivibili

Il comma 2 chiarisce che si iscrivono i periti che esercitano l'attività in proprio. Restano fuori i dipendenti delle compagnie (legittimati dall'art. 156 senza iscrizione) e i periti che operano esclusivamente come dipendenti di studi peritali (la cui iscrizione e' del titolare). L'iscrizione e' personale e non trasferibile: l'eventuale costituzione di studio associato non sostituisce le iscrizioni individuali dei singoli professionisti.

Trasparenza e accesso pubblico

Le forme di pubblicita' sono pensate per garantire accesso pubblico al ruolo. Il danneggiato che voglia incaricare un perito può verificare l'iscrizione sul sito CONSAP, ottenendo conferma immediata e dati identificativi. La compagnia che assegna un fascicolo a un perito può fare la stessa verifica. La trasparenza ha effetto deterrente: chi opera in nero, senza iscrizione, e' facilmente individuabile e segnalabile a CONSAP per le sanzioni amministrative ex art. 326.

L'aggiornamento professionale obbligatorio

Il regolamento CONSAP prevede obblighi di formazione professionale continua per il mantenimento dell'iscrizione. I periti devono frequentare ore di aggiornamento annuale su tecniche di perizia, normative di settore, evoluzione del mercato (introduzione di veicoli elettrici, ibridi, sistemi ADAS che richiedono competenze peritali nuove). L'inadempimento all'obbligo formativo può attivare procedimenti disciplinari fino alla sospensione. La cooperazione con associazioni di categoria (AIPAI, ANC) garantisce offerta formativa qualificata. Il ruolo CONSAP segnala lo stato di formazione di ogni iscritto, consentendo a clienti e compagnie verifiche sulla qualifica aggiornata del professionista.

Inquadramento sistematico nel Codice

Art. 157 si colloca nel disegno complessivo del Codice delle assicurazioni private come tassello di un sistema unitario di vigilanza che combina trasparenza verso gli assicurati, integrità dei mercati e stabilità finanziaria delle imprese. La norma va letta in coordinamento con il regolamento attuativo IVASS pertinente (per i periti, il Regolamento IVASS n. 11/2014; per i requisiti patrimoniali, i Regolamenti IVASS n. 32 e 33/2016; per la riassicurazione, il Regolamento ISVAP n. 33/2010 e successive modifiche) e con gli orientamenti EIOPA, che integrano la disciplina con criteri tecnici cogenti.

Domande frequenti

Come verifico se un perito e' iscritto al ruolo?

Sul sito di CONSAP, sezione Ruolo periti assicurativi. La ricerca avviene per nome o codice di iscrizione e restituisce dati identificativi, sede e stato (attivo, sospeso, cancellato).

L'iscrizione e' valida per tutto il territorio nazionale?

Si', e' unica e nazionale. Il perito puo' operare in tutta Italia senza ulteriori adempimenti territoriali, salva l'eventuale comunicazione di sede operativa secondaria a CONSAP.

Cosa fare se scopro di aver pagato un finto perito non iscritto?

Segnalazione a CONSAP per attivazione delle sanzioni amministrative; eventuale denuncia per abusivo esercizio della professione; azione civile per restituzione del compenso e per i danni derivanti dalla perizia eventualmente viziata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.