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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il residente in Italia danneggiato da un veicolo stazionante all'estero ma assicurato in altro Stato UE può agire in Italia.
  • L'azione diretta e' ammessa contro la compagnia estera o contro il mandatario per la liquidazione designato in Italia.
  • Se il mandatario manca o e' inadempiente ai termini ex art. 152, comma 5, scatta l'organismo di indennizzo italiano (CONSAP).

Testo dell'articoloVigente

Art. 153 D.Lgs. 209/2005 — Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

Commento

Il principio: avvicinare la giurisdizione al danneggiato

L'art. 153 chiude il sistema degli artt. 151-152 garantendo al residente in Italia un punto di accesso domestico per il risarcimento di sinistri provocati da veicoli stranieri. Il presupposto e' che il veicolo responsabile stazioni abitualmente in altro Stato UE e sia assicurato presso una compagnia di quello Stato; il sinistro deve essere avvenuto in uno Stato aderente al sistema della carta verde (UE più Andorra, Bosnia, Macedonia del Nord, Marocco, Serbia, Svizzera, Turchia, Tunisia, Ucraina, Regno Unito). La ratio e' eliminare le asimmetrie informative e linguistiche tipiche del contenzioso transfrontaliero.

Le tre vie del danneggiato

Il comma 1 offre tre strumenti alternativi e cumulabili: azione contro il responsabile civile diretto, azione diretta verso la compagnia estera che assicura il veicolo, azione verso il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 152. La scelta dipende dal caso concreto: tipicamente il danneggiato si rivolge al mandatario italiano, che parla la lingua e applica procedure note, riservando l'azione contro il responsabile a profili residuali (eccedenze rispetto al massimale, rivalse, accertamenti penali correlati).

Il ruolo dell'organismo di indennizzo

Quando il mandatario non e' stato designato, oppure non risponde entro tre mesi alla richiesta motivata ex art. 152, comma 5, il comma 2 attiva la rete di sicurezza ultima: l'organismo di indennizzo italiano, che CONSAP gestisce in base agli artt. 296-299. L'organismo paga il danneggiato e poi recupera in via di rivalsa interna dall'omologo organismo dello Stato della compagnia inadempiente. La procedura allunga i tempi ma garantisce l'effettivita' della tutela anche nei casi patologici.

Profili processuali e foro competente

L'azione contro la compagnia estera o il mandatario si propone davanti al giudice italiano del luogo di residenza del danneggiato, ai sensi del regolamento UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale (caso FBTO Schadeverzekeringen, CGUE 2007, e art. 11 reg.). La legge sostanziale applicabile e' quella del luogo del sinistro (art. 4 reg. Roma II) o, in via convenzionale, la convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali. La scelta del foro italiano e' un'opzione, non un obbligo: il danneggiato può decidere di agire nello Stato della compagnia.

Strumenti operativi per il danneggiato

La procedura tipica e' lineare: identificazione tramite CONSAP del mandatario italiano della compagnia estera; richiesta scritta ex art. 148 al mandatario con allegati (verbale forze dell'ordine o constatazione amichevole, referti medici, preventivi di riparazione, documentazione del danno); attesa dei termini dilatori (60 giorni cose, 90 persona); valutazione dell'offerta o, in mancanza, azione giudiziale davanti al tribunale italiano competente. La cooperazione tra mandatario e CONSAP fluidifica i passaggi documentali. In caso di sinistro grave conviene attivare contestualmente azione diretta contro la compagnia estera per accelerare la liquidazione dell'eccedenza rispetto al massimale gestito dal mandatario.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — sinistro in Croazia con auto tedesca

Caso 2: Caso Caia — mandatario silenzioso e CONSAP

Domande frequenti

Posso citare la compagnia estera davanti al tribunale italiano?

Si'. Il regolamento UE 1215/2012 consente di proporre l'azione diretta nel foro di residenza del danneggiato. La giurisprudenza europea ha consolidato la legittimazione passiva diretta dell'assicuratore estero.

Cosa succede se la compagnia estera non ha mandatario in Italia?

Ti rivolgi a CONSAP come organismo di indennizzo. L'ente paga te e poi recupera dall'omologo organismo dello Stato della compagnia inadempiente.

L'art. 153 si applica anche ai sinistri in Svizzera o Regno Unito?

Si', purche' il veicolo responsabile sia assicurato in uno Stato UE. La Svizzera, il Regno Unito post-Brexit e altri Stati extra-UE sono coperti come luoghi del sinistro grazie al sistema della carta verde.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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