Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

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In sintesi

  • Ogni compagnia che opera in più Stati UE designa in ciascuno di essi un mandatario per la liquidazione dei sinistri.
  • Il mandatario risiede o e' stabilito nello Stato membro di designazione.
  • Comunica con il danneggiato nella lingua ufficiale del suo Stato di residenza.
  • Riceve richieste e produce offerte motivate entro tre mesi dalla ricezione.
  • La sua designazione non esclude la facoltà del danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia o al responsabile civile.
Indice dei contenuti

Il mandatario come ponte tra giurisdizioni assicurative

L'art. 152 risolve una storica difficoltà dei sinistri transfrontalieri: il danneggiato che vorrebbe avere ristoro deve dialogare con una compagnia straniera, in lingua estera, con procedure diverse dalle proprie. La figura del mandatario per la liquidazione (claims representative) crea un interlocutore locale, parla la lingua del danneggiato, applica procedure standardizzate europee. Ogni compagnia attiva in più Stati UE deve designarne uno per ciascun Paese, segnalando i dati identificativi al centro di informazione dello Stato.

Requisiti del mandatario

Il mandatario risiede o e' stabilito nel territorio dello Stato membro di designazione. Si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella lingua ufficiale del loro Stato di residenza. Acquisisce tutte le informazioni necessarie alla liquidazione: copia degli atti delle Forze dell'Ordine, perizie del fiduciario, certificazioni mediche, valutazioni del danno. Adotta tutte le misure necessarie per gestire la procedura: appuntamenti, sopralluoghi, offerte, eventuali contenziosi.

Operatività per più compagnie

Un mandatario può operare per più compagnie: spesso si tratta di strutture specializzate (mandatari professionali) che servono diverse compagnie europee in un determinato Stato. Per il danneggiato l'effetto e' indifferente: contatta un soggetto unico, che gestisce la liquidazione secondo lo standard europeo.

La facoltà alternativa di interlocuzione diretta

Il comma 4 chiarisce che la designazione del mandatario non esclude la facoltà del danneggiato di rivolgere la richiesta direttamente al responsabile civile o alla compagnia che assicura il veicolo. Il mandatario e' uno strumento aggiuntivo, non sostitutivo. Il danneggiato sceglie la strada più conveniente: tipicamente il mandatario se vuole gestione in lingua propria, la compagnia diretta se ha rapporti consolidati o ritiene più rapido un dialogo diretto.

Termine di tre mesi per l'offerta

Il comma 5 fissa un termine: l'impresa di assicurazione del responsabile o il suo mandatario deve comunicare entro tre mesi dalla richiesta un'offerta motivata di risarcimento ovvero indicare i motivi del rifiuto. Il termine e' indicativo a livello europeo per garantire uniformità di trattamento. Il superamento attiva interessi e, in alcuni Stati, sanzioni amministrative o civili.

Coordinamento con l'organismo di indennizzo

Se il mandatario non risponde entro il termine, il danneggiato può rivolgersi all'organismo di indennizzo del proprio Stato di residenza (per l'Italia, CONSAP per quanto previsto dagli artt. 296-299). L'organismo paga il danneggiato e si rivale internamente sulla compagnia inadempiente. E' la rete di sicurezza ultima del sistema transfrontaliero.

Esempio applicativo

Caia, residente a Milano, subisce sinistro in Germania da veicolo tedesco assicurato con compagnia tedesca. Si rivolge al mandatario italiano della compagnia, designato presso il centro di informazione italiano. Il mandatario, italiano e con sede a Roma, raccoglie la documentazione, valuta il danno (40.000 euro per danno biologico e veicolo), formula offerta congrua entro due mesi. Caia accetta e riceve pagamento entro quindici giorni. Tutta la procedura in lingua italiana, applicando standard europei.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - gestione in italiano con compagnia spagnola

Caso 2: Caso Caia - silenzio del mandatario e organismo di indennizzo

Domande frequenti

Devo necessariamente rivolgermi al mandatario?

No, e' una facoltà. Puoi scegliere di rivolgerti direttamente alla compagnia straniera o al responsabile civile. Il mandatario e' tipicamente la scelta più comoda perché opera nella tua lingua e con sede in Italia.

Come trovo il mandatario di una compagnia estera?

Tramite il centro di informazione italiano (CONSAP). Comunichi targa, data e luogo del sinistro, e il centro indica il mandatario competente con dati di contatto.

Cosa succede se il mandatario non risponde entro tre mesi?

Puoi rivolgerti all'organismo di indennizzo italiano (CONSAP ai sensi degli artt. 296-299). L'organismo paga te e poi recupera dalla compagnia estera. E' la rete di sicurezza per sinistri transfrontalieri non gestiti tempestivamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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